Nell’attesa della prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (denominato Semplificazioni bis ) che a seguito delle profonde modifiche apportate al testo originario ha il nuovo titolo di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) ha reso disponibile da ieri un quaderno di aggiornamento relativo al Superbonus 110% contenete anche il modello CILA da utilizzare.
Denominato “Il Superbonus edilizio al 110%: il modello CILA a seguito del DL N 77/2021 (C.D. Semplificazione e Governance”, il quaderno redatto da ANCI fa già riferimento alle modifiche apportate al testo dal Parlamento ( ma non ancora divenute Legge).
Modifiche che – riportiamo testualmente -: “hanno ulteriormente spostato il baricentro della disposizione dagli aspetti prettamente edilizi a quelli più specificatamente fiscali, focalizzando così l’attenzione del provvedimento allo stato di fatto degli immobili e non più alla conformità edilizia degli stessi, lasciando comunque impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.
Il Parlamento, inoltre, ha introdotto ulteriori misure di particolare rilevanza quali la deroga alle distanze minime di cui all’articolo 873 del Codice Civile per la realizzazione del cappotto termico e del cordolo sismico, e lo strumento delle varianti in corso d’opera che potranno essere comunicate a fine lavori e costituiranno una integrazione della CILA presentata…”
Nel riservarci di cominciare ad entrare merito delle tante aggiunte/modifiche apportate dal Parlamento al testo originale (54 articoli aggiunti) solo dopo l’attenta lettura di quanto pubblicato in GU, segnaliamo come nel quaderno venga opportunamente ripreso testualmente quanto modificato nel nuovo testo approvato dal Senato in merito alla rilevazione di una non conformità:
“…le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione…”
Articolo davvero ben fatto, l’unica cosa attenzione alla parte edilizia ed urbanistica (anche se in parte drogata), consiglio vivamente di verificarla in quanto la cilas potrebbe comunque essere un autodenuncia per eventuali abusi.