decreto legge

Superbonus 110% e incentivi efficentamento: le possibili modifiche

CILA, impianti, soggetti, attestazioni. Numerose e puntuali le possibile modifiche che potrebbero essere introdotte per semplificarne l'applicazione anche per quanto riguarda la sostituzione dei serramenti

 

superbonus 110% e possibili modifiche bozza Dl Semplificazioni Dopo l’avvenuta estensione di 6 mesi del Superbonus 110% definita, per alcuni soggetti,  dal Decreto Legge n.59  anche l’aspetto applicativo potrebbe subire modifiche a seguito di quanto definito nella bozza il testo del Dl Semplificazioni circolante al 21 maggio al quale vi rimandiamo per la completa lettura anche degli articoli che alimentano il “rovente” tema degli appalti.

Superbonus 110% e altri incentivi

Qui ci soffermiamo sulle sole possibile modifiche definite nella bozza il cui testo è in fase di stesura dal Governo relative all’efficentamento energetico che potrebbero coinvolgere anche le modalità di sostituzione del serramento. Modifiche contenute nel Titolo III che riguardano il Superbonus 110% e altri incentivi.

Titolo che all’ART. 17 (Misure di semplificazione in materia di incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici)  dispone quanto segue:

“All’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c) le parole «che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi all’esterno» sono soppresse;

b) il comma 1-bis è soppresso; c) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini delle agevolazioni di cui al comma 1, per impianto termico si intende qualsiasi apparecchio, anche non fisso, finalizzato alla climatizzazione invernale degli ambienti.»;

d) al comma 9, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: “e-bis) dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2.”

e) il comma 13-ter è sostituito dal seguente: «13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).

Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.

La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1- bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto all’ art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi: a) mancata presentazione della CILA; b) interventi realizzati in difformità dalla CILA; c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo; d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.»

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome