incentivi

Semplificazioni Superbonus 110% ampliate aprendo al “condono”

Sono contenute nel capitolo VII "Disposizioni in materia di  efficienza energetica" ed attraverso la riscrittura del comma 13-ter  dell'art.119 contenuta nell'articolo 33 e dell'articolo 33bis  introducono l'annunciata semplificazione delle procedure (con una CILA dedicata) disponendo un "condono" (non sapremmo in che altro modo definirlo) per le non conformità

semplificazione superbonus in gu

Con la pubblicazione sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 30 luglio 2021 le semplificazioni al Superbonus 110% contenute nel testo del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (denominato Semplificazioni ) con il nuovo titolo “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” sono divenute legge e risultano essere ben più articolate rispetto all’originaria bozza di testo inviata al Parlamento.

Infatti, nei vari passaggi presso le numerose Commissione parlamentari coinvolte il numero di articoli è progressivamente lievitato in una quantità aggiuntiva (54 in più rispetto ai 67 della versione originaria) che ha portato alla definizione ed approvazione di un testo spalmato su 222 pagine.

Molte le modifiche introdotte che vanno a ridefinire il perimetro indicato dall’art.119 del DL 19 maggio 2020, per poter usufruire del Superbonus 110% dettagliando di fatto l’ennesimo, ma stavolta pure incentivato, condono edilizio (non sapremmo in che altro modo chiamare una sanatoria senza multa)

Sono contenute nel capitolo VII “Disposizioni in materia di  efficienza energetica” ed attraverso la riscrittura del comma 13-ter  dell’art.119 contenuta nell’articolo 33 e dell’articolo 33-bis  introducono l’annunciata semplificazione delle procedure (introducendo una CILA dedicata) disponendo un “condono” per le non conformità che ne precluderebbe la possibilità di effettuare gli interventi previsti. Ne riportiamo di seguito il testo per intero:

“...il comma 13 -ter è sostituito dai seguenti: «13 -ter . Gli interventi di cui al presente articolo, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.

La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9 -bis , comma 1 -bis , del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:

a) mancata presentazione della CILA;

b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;

c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;

d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14.

In altre parole, a partire da agosto gli interventi tabellati nel Superbonus (compresi quelli che riguardano parti strutturali degli edifici e i prospetti) possono essere realizzati con una semplice comunicazione al Comune denominata CILA-Superbonus ovviamente asseverata dal tecnico. Ad essere esclusi sono solo gli interventi che prevedono la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

La procedura introdotta dalle semplificazioni è simile a quella da utilizzare per le ristrutturazioni straordinarie; nella CILA-S dovranno essere indicati gli estremi del permesso di costruire o del provvedimento (data di rilascio, etc.) che ha legittimato l’immobile oggetto. Per gli edifici più vecchi è sufficiente dichiarare che la costruzione dell’immobile è stata completata prima del 1° settembre 1967.

Decadimento beneficio per singolo intervento

Ulteriori significative semplificazioni sono contenute nell’art.33-bis che dispone: “...le seguenti modificazioni: a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza, in deroga alle distanze minime riportate all’articolo 873 del codice civile, per gli interventi di cui all’articolo 16 -bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al presente articolo»;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5 -bis . Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione»….

Articoli, il 33 e il 33 bis ,che da un lato ufficializzano come semplificazione l’utilizzo della scorciatoia rappresentato dall’ennesimo condono edilizio che avevamo a suo tempo paventato – e temuto – sulle pagine di serramenti design e componenti (si legga l’Editoriale del numero di giugno), e dall’altro aprono ulteriore scenari interpretativi.

Per quanto riguarda l’art.33 relativi ai riferimenti al testo unico dell’edilizia (decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.), mentre nel 33 bis in relazione alle responsabilità in merito alla decadenza dal beneficio da applicarsi al singolo intervento oggetto di irregolarità .

Indubbiamente, tali semplificazioni accelerano gli interventi di efficientamento energetico e antisismico perché vengono di fatto annullate  le lunghe e ripetute attese (nell’ordine di mesi) necessarie per accedere alla documentazione degli archivi edilizi dei Comuni, vantaggio che però spalanca le porte a quanti per “furbizia” non rispettano le leggi confidando proprio nel…prossimo condono.

 

 

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome