Rilevando che secondo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate i “furbetti del Superbonus” sono già costati in un solo anno alla collettività circa 850 milioni di euro, il Consiglio dei Ministri ha approvato il 10 novembre un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche.
Fenomeno noto, quello dei “furbetti del Superbonus”, denunciato anche sulle pagine di “serramenti design e componenti” segnalando come l’aumento al 110% dell’incentivo e la concomitante possibilità di sconto/cessione del credito a banche ed istituti finanziari avrebbe potuto esacerbare quei comportamenti “deviati” che già ci venivano denunciati dagli operatori con riferimento alla “cessione/sconto” degli Ecoincentivi.
Mantenimento della possibilità di cessione sconto agli istituti finanziati anche di Ecobonus e di Bonus Casa/ristrutturazione fino al 2024 così come previsto dal testo del disegno la legge di Bilancio che il Governo di appresta ad inviare al Parlamento.
Bozza di testo ulteriormente cresciuta di diverse decine di articoli rispetto a quella originaria che vede il riferimento relativo agli incentivi essere spostato all’Art.9.
Di qui l’urgenza della promulgazione di un decreto legge che ponga un freno ai “furbetti del superbonus”. Come si legge nella nota rilasciata dal Governo:
“…In particolare, il decreto mira a evitare le frodi relative alle detrazioni e cessioni di crediti per lavori edilizi ed estende l’obbligo del visto di conformità, previsto ora per la cessione del credito o lo sconto in fattura, anche nel caso in cui il cosiddetto “superbonus al 110%” venga utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, tranne nei casi in cui la dichiarazione stessa sia presentata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta.
L’obbligo per il visto di conformità viene inoltre esteso anche in caso di cessione del credito o sconto in fattura relativi alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al “superbonus al 110%”.
L’Agenzia delle Entrate, inoltre, può sospendere fino a 30 giorni l’efficacia delle comunicazioni su cessioni del credito o su sconti in fattura inviate alla stessa Agenzia che presentano particolari profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo.
Viene disciplinata, razionalizzata e potenziata l’attività di accertamento e di recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate, relativamente alle detrazioni e cessioni dei crediti per lavori edilizi ed ai contributi a fondo perduto previsti dall’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto “decreto rilancio”).”
Oltre agli eventuali profili illecito penalmente perseguibili le sanzioni previste dovrebbero arrivare fino a 15.000 mila euro.