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Disegno Legge di bilancio 2022 proroga eco bonus di 2 anni e “rimodula” incentivi

Oltre alla scontata conferma del Superbonus, pure gli attuali eco incentivi previsti per l'edilizia sono stati prorogati per una durata che non ha precedenti (minimo 24 mesi). Avviate dal disegno di legge anche le più volte annunciate rimodulazioni

 

Disegno Legge di bilancio 2022 Come indicato anche dalle tabelle contenute nel Documento Programmatico di Bilancio per il 2022″ inviate alla UE, nel testo il disegno di legge di bilancio 2022 licenziato ieri dal Governo si è proceduto alla proroga  degli attuali eco incentivi previsti per l’edilizia con una durata che non ha precedenti (fino al 2024)  avviando anche le più volte annunciate rimodulazioni.

Rimodulazioni che per il Superbonus del 110%  prevede una sensibile diminuzione della percentuale a partire dal 2024 e il limite ISEE di 25.000 euro annui per gli interventi relativi  alla singola unità immobiliare.

Disegno la legge di Bilancio 2022 che prevede tre anni di estensione anche della detrazioni per il Bonus casa, mentre per il bonus mobili viene indicata una riduzione a 5 mila euro del valore massimo ammesso. Infine, è di soli 12 mesi e con percentuale di detrazione ridotta al 60%  la proroga indicata per il Bonus Facciate.

Tutte le misure riassunte indicate nell’art.8,  il testo la Legge di Bilancio 2022 trasmesso al Parlamento. Articolo  che vi riportiamo integralmente per dare modo ad ognuno di fare le proprie valutazioni  ricordando che, comunque modificata,  la legge di bilancio 2022 dovrà  tassativamente essere approvata dal Parlamento entro il 31 dicembre di ogni anno.

In caso contrario si dovrà obbligatoriamente passare all’esercizio provvisorio.

Disegno di legge di Bilancio 2022.  Art.8

 

ART. 8.

(Proroghe in materia di superbonus fiscale, di riqualificazione energetica, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, di sistemazione a verde ed in materia di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici)

1. All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo, le parole “per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022”, sono sostituite dalle seguenti: “per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2022”;

b) al comma 3-bis, dopo le parole “dai soggetti di cui al comma 9, lettera c)” sono aggiunte le seguenti: “e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d)”;

c) al comma 5, primo periodo, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2022”;

d) il comma 8-bis è sostituito dal seguente: “8-bis. Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), per i quali, alla data del 30 settembre 2021, ai sensi del comma 13-ter risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ovvero, per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risultino avviate le relative formalità amministrative per l’acquisizione del titolo abilitativo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.

Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell’anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025.

Per gli interventi effettuati su unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), che hanno un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.

Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.”;

e) al comma 13-bis, terzo periodo, dopo le parole “comma 13, lettera a)” sono aggiunte le parole “nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”.

2. All’articolo 121, comma 7-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole “nell’anno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025”.

3. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 14, concernente detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica:

1) al comma 1, al comma 2, lettere a), b) e b-bis), e al comma 2-quater, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”;

2) al comma 2-bis, le parole “nell’anno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024”;

b) all’articolo 16, concernente detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia:

1) ai commi 1, 1-bis e 1-ter, le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro. La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto.

Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell’anno precedente a quello dell’acquisto, ovvero siano iniziati nell’anno precedente a quello dell’acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di 5.000 euro è considerato al netto delle spese sostenute nell’anno precedente per le quali si è fruito della detrazione. Ai fini dell’utilizzo della detrazione dall’imposta, le spese di cui al presente comma sono computate indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1.”.

4. All’articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole “Per l’anno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024”.

5. All’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole “negli anni 2020 e 2021” sono sostituite dalle seguenti: “nell’anno 2022” e le parole “90 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “60 per cento”

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