decreto ministeriale

Nuovi costi massimi detrazioni in G.U. Iva, posa e spese professionali escluse

I massimali riportati aggiornano quelli a suo tempo tabellati dal MISE nell'allegato I, aumentandoli mediamente del 20% in considerazione del maggior costo delle materie prime e dell’inflazione

A un mese dalla firma è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale n.63 del 16 marzo il  decreto del MiTE “Definizione dei costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell’ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici” che definisce e articola i costi massimi di alcuni interventi/ prodotti incentivati attraverso gli ecobonus (tra cui i serramenti)  tenendo conto dell’aumento dei costi delle materie prime registrato tra il 2020 e il 2021 e dell’andamento del mercato.

Decreto sui nuovi prezzi massimi che, ricordiamo, saranno applicabili 30 giorni dopo la pubblicazione in GU del testo così come indicati nell’allegato A che sostituisce  l’allegato I del testo “Requisiti tecnici” per l’accesso alle detrazioni pubblicato il 6 agosto 2020 dal Ministero dello sviluppo economico.

Modifiche ai massimali in precedenza indicati che il Ministro Roberto Cingolani ha spiegato completare “.. l’operazione che sta portando avanti il Governo ponendo un freno all’eccessiva lievitazione dei costi riscontrata in tempi recenti e riportando il Superbonus a un esercizio ragionevole che tuteli lo Stato e i cittadini venendo incontro anche alle esigenze del settore e dell’efficientamento energetico”.

I massimali riportati nell’allegato A del MITE aggiornano quelli a suo tempo tabellati dal MISE nell’allegato I , aumentandoli mediamente del 20% in considerazione del maggior costo delle materie prime e dell’inflazione.

Nuovi  massimali di costo ai quali si potrà fare riferimento per agli interventi la cui richiesta del titolo edilizio sia stata presentata dopo il 15 aprile 2022.

Le modifiche introdotte sono dettagliate  negli articoli 3 e 4 che riportiamo integralmente”

Articolo 3

(Costi massimi ammissibili)

1. Fermo restando l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali concedibili e l’ammontare della spesa massima ammissibile a detrazione, il tecnico abilitato assevera la congruità delle spese per gli interventi nel rispetto dei costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’Allegato A, nonché conformemente alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3. 5

2. Ai fini del presente decreto, gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici, di sistemi di accumulo dell’energia elettrica e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici rispettano i limiti di spesa specifici previsti dall’articolo 119, commi 5, 6 e 8, del decreto-legge n. 34 del 2020.

3. Ai sensi dell’articolo 119, comma 15, del decreto-legge n. 34 del 2020, per gli interventi di cui all’Allegato A sono ammessi alla detrazione gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell’attestato di prestazione energetica APE, nonché per l’asseverazione di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto dal punto 13.4 dell’Allegato A al DM Requisiti tecnici.

4. Per le tipologie di intervento non ricomprese nell’Allegato A, l’asseverazione di cui al comma 1 certifica il rispetto dei costi massimi specifici calcolati utilizzando i prezziari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome o i listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti sul territorio ove è localizzato l’edificio o i prezziari pubblicati dalla casa editrice DEI.

Articolo 4

(Modifiche al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, recante “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – c.d. Ecobonus”)

1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, recante “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – c.d. Ecobonus”, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 5, comma 1, lettera f), dopo le parole “nonché quelle di cui all’articolo 119, comma 15” sono aggiunte le seguenti: “e all’articolo 121, comma 1-ter, lettera b)”;

b) all’articolo 8, comma 1, le parole “dal decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui all’articolo 119, comma 13, lettera a) del Decreto Rilancio” sono sostituite dalle seguenti: “dai decreti adottati ai sensi dell’articolo 119, commi 13, lettera a) e 13-bis, secondo periodo, del Decreto Rilancio”.

c) all’Allegato A, il punto 13 è sostituito dal seguente:

“13 Limiti delle agevolazioni

13.1 Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese, il tecnico abilitato allega il computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’Allegato I per gli interventi di seguito indicati:

a) interventi di cui all’articolo 119, commi 1 e 2, del Decreto Rilancio;

b) interventi che ai sensi del presente Allegato prevedono l’asseverazione del tecnico abilitato;

c) interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, diversi da quelli di cui alla lettera b), che optano per le opzioni di cui all’articolo 121 del Decreto Rilancio.

13.2 Per gli interventi diversi da quelli di cui al punto 13.1, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato esclusivamente sulla base dei costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’Allegato I.

13.3 Qualora le verifiche effettuate ai sensi dei punti 13.1 o 13.2 evidenzino che i costi specifici omnicomprensivi per tipologia di intervento sostenuti sono maggiori di quelli massimi ammissibili definiti dal presente decreto, la detrazione è applicata entro i predetti limiti massimi.

13.4 Ai sensi dell’articolo 119, comma 15, del Decreto Rilancio sono ammessi alla detrazione di cui all’articolo 1, comma 1, gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli 6

interventi, per la redazione dell’attestato di prestazione energetica APE, nonché per l’asseverazione di cui al presente allegato, secondo i valori massimi di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.”;

d) l’Allegato I è sostituito dal seguente…”

 

 

4 Commenti

  1. buongiorno, nel caso di lavori di coibentazione tetto a falda che rientrano nel superbonue 110 avendo per la sostituzione delle velux al tetto attualmente manuali, devo per forza sostituirle con altre manuali oppure quelle elettriche rientrano nelle spese grazie

    • Buongiorno,
      fermo restando che l’applicazione di una automazione ad un serramento deve rispondere ai criteri definiti dalla direttiva macchine anche con riferimento alla sua corretta installazione ed allaccio all’impianto, e non esistendo indicazioni in merito all’acquisto di un serramento (da tetto o meno) della stessa tipologia di quello che si va a sostituire con stabilmente integrato anche un sistema di automazione, stando a quanto definito dal decreto del MITE (che indica la possibilità di automazione per le sole chiusure oscuranti purché atte alla loro regolazione), tale sostituzione NON dovrebbe avere accesso all’incentivo del 110% neppure procedendo allo scorporo dell’importo della sola automazione o attraverso una specifica richiesta avanzata dal tecnico asseveratore al produttore dell’infisso automatizzato, oppure attraverso la definizione di un computo metrico analitico redatto in base ai prezzari.
      Cordialmente

  2. Bonus 110%. Ho un terrazzo da 23 mq con 1portafinestra e 1finestra la tenda oscurante da quanti mq deve essere la struttura precedente copriva tutto il terrazzo grazie

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