Diffusa dall’Agenzia delle Entrate la circolare 9/E che partendo dai bonus in edilizia per finire con i limit di credito compensabili articola i primi chiarimenti sulle imposte dirette introdotte dalla Legge di Bilancio.
Finalità alla quale si fa esplicito riferimento nell’oggetto “Commento alle novità fiscali – Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» (legge di bilancio 2022) – Imposte dirette”
Articolato su 22 pagine il commento fornisce una trattazione sistematica delle novità normative in materia di imposte dirette e fornisce primi chiarimenti sulle modifiche normative intervenute, “tenendo conto della documentazione relativa ai lavori parlamentari, con particolare riguardo alle relazioni illustrativa e tecnica e ai Dossier della Camera dei Deputati ( si legga il numero di e del Senato della Repubblica.”
L’esposizione segue l’ordine dei pertinenti commi dell’articolo 1 cominciando quindi dalla proroga dell’esenzione IRPEF dei redditi agrari e dominicali (comma 25) per passare subito dopo alle detrazioni per interventi di efficientamento energetico, di ristrutturazione edilizia e del bonus mobili (comma 37).
Commenti contenenti interessanti commi di dettaglio che anche riprendendo quanto chiarito in altre circolare ne circostanziano le indicazioni commentate offrendone spesso una interessante chiave interpretativa attraverso specifici riferimenti normativi.
Solo a titolo di esempio di seguito riportiamo quando dettagliato in comma in merito a limiti di credito compensabili (comma 72 la Legge di Bilancio 2022): “….Si ricorda che il limite alla compensazione opera cumulativamente, per anno solare, per tutti i crediti di imposta dei quali è titolare il contribuente, e non singolarmente per ciascun credito d’imposta, come chiarito dalla risposta all’interrogazione del 10 marzo 2016, n. 5-08067.
Si ricorda, altresì, che nel plafond ex articolo 34 della l. n. 388 del 2000 non rientrano i crediti d’imposta derivanti dall’applicazione di discipline agevolative sovvenzionali, consistenti nell’erogazione di contributi pubblici sotto forma di crediti compensabili con debiti tributari o contributivi…”