Cessione del credito come modificato in fase di conversione il decreto Aiuti Bis e semplificazione per l’installazione di vetrate amovibili.
Con la pubblicazione sulla GU numero 221 del 21 settembre è entrato in vigore quanto stabilito dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142 recante: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali” .
Legge 142 completata dalla contestuale pubblicazione del coordinato decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 recante: “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali” in cui sono articolate le diverse modifiche introdotte in fase di conversione tra cui quelle relative sia alia modifica di quanto stabilito in fatto di “responsabilità solidale” sull’acquisizione e successiva cessione dei crediti edilizi derivati dagli incentivi (Ecobonus, Superbonus, Bonu facciate, ecc), sia all’installazione di vetrate panoramiche amovibili su balconi e logge.
Modifiche cessione dei crediti
Nell’allegato al testo coordinato di Legge, a definire le modifiche è l’articolo 33 ter (Semplificazioni in materia di cessione dei crediti ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) che in merito alla contestata “responsabilità solidate” si limita a circostanziarne meglio il profilo sia nel caso siano acquisiti con i visti di conformità sia con riferimento a crediti che non necessitavano di visti al momento dell’acquisizione.
Di seguito vi riportiamo integralmente i testi:
” 1 Bis – All’articolo 14 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 1 -bis sono inseriti i seguenti: “1 -bis .1. All’articolo 121, comma 6, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: ‘in presenza di concorso nella violazione’ sono inserite le seguenti: ‘con dolo o colpa grave’. Le disposizioni introdotte dal presente comma si applicano esclusivamente ai crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di cui all’articolo 119 e di cui all’articolo 121, comma 1-ter , del citato decreto-legge n. 34 del 2020.
1 Bis 2 –Per i crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sorti prima dell’introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni di cui al comma 1 -ter del medesimo articolo 121, il cedente, a condizione che sia un soggetto diverso da banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, da società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero da imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e che coincida con il fornitore, acquisisce, ora per allora, ai fini della limitazione a favore del cessionario della responsabilità in solido di cui al comma 6 del predetto articolo 121 ai soli casi di dolo e colpa grave, la documentazione di cui al citato comma 1-ter”.
Installazioni vetrate panoramiche
Di elevata rilevanza per il settore quanto previsto per facilitare l’installazione su balconi e logge di vetrate panoramiche amovibili. A definirne le modalità è l’articolo 33 -quater (Norme di semplificazione in materia di installazione di vetrate panoramiche amovibili) , di cui anche in questo caso vi riportiamo integralmente il test:
1. All’articolo 6, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera b) è inserita la seguente: “b -bis ) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o di logge rientranti all’interno dell’edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile.
Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche”».