Legge

Modifiche cessione del credito e vetrate amovibili. In vigore la Legge

Con la pubblicazione sulla GU è entrato in vigore quanto stabilito dalla legge 21 settembre 2022, n. 142. Legge nel cui allegato coordinato sono definite le diverse modifiche introdotte in fase di conversione tra cui quelle relative sia alia modifica di quanto stabilito in fatto di "responsabilità solidale" sull'acquisizione e successiva cessione dei crediti edilizi derivati dagli incentivi, sia all'installazione di vetrate panoramiche amovibili

Cessione del credito come modificato in fase di conversione il decreto Aiuti Bis e  semplificazione per l’installazione di vetrate amovibili.

Con la pubblicazione sulla GU numero 221 del 21 settembre è entrato in vigore quanto stabilito dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142 recante: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali” .

Legge 142 completata dalla contestuale pubblicazione del coordinato decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 recante: “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali” in cui sono articolate le diverse modifiche introdotte in fase di conversione tra cui quelle relative sia alia modifica di quanto stabilito in fatto di “responsabilità solidale” sull’acquisizione e successiva cessione dei crediti edilizi derivati dagli incentivi (Ecobonus, Superbonus, Bonu facciate, ecc), sia all’installazione di vetrate panoramiche amovibili su balconi e logge.

Modifiche cessione dei crediti

Nell’allegato al testo coordinato di Legge, a definire le modifiche è l’articolo 33 ter (Semplificazioni in materia di cessione dei crediti ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) che in merito alla contestata “responsabilità solidate” si limita a circostanziarne meglio il profilo sia nel caso siano acquisiti con i visti di conformità sia con riferimento a crediti che non necessitavano di visti al momento dell’acquisizione.

Di seguito vi riportiamo integralmente i testi:

1 Bis – All’articolo 14 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 1 -bis sono inseriti i seguenti: “1 -bis .1. All’articolo 121, comma 6, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: ‘in presenza di concorso nella violazione’ sono inserite le seguenti: ‘con dolo o colpa grave’. Le disposizioni introdotte dal presente comma si applicano esclusivamente ai crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di cui all’articolo 119 e di cui all’articolo 121, comma 1-ter , del citato decreto-legge n. 34 del 2020. 

1 Bis 2Per i crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sorti prima dell’introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni di cui al comma 1 -ter del medesimo articolo 121, il cedente, a condizione che sia un soggetto diverso da banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, da società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero da imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e che coincida con il fornitore, acquisisce, ora per allora, ai fini della limitazione a favore del cessionario della responsabilità in solido di cui al comma 6 del predetto articolo 121 ai soli casi di dolo e colpa grave, la documentazione di cui al citato comma 1-ter”.

Installazioni vetrate panoramiche

Di elevata rilevanza per il settore quanto previsto  per facilitare l’installazione su balconi e logge di vetrate panoramiche amovibili.  A definirne le modalità è l’articolo 33 -quater (Norme di semplificazione in materia di installazione di vetrate panoramiche amovibili) , di cui anche in questo caso vi riportiamo integralmente il test:

1. All’articolo 6, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera b) è inserita la seguente: “b -bis ) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o di logge rientranti all’interno dell’edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile.

Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche”».

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