Distribuita da Agenzia delle Entrate con la stessa data una versione corretta della circolare 33/E nella quale sono stati forniti chiarimenti sulla cessione dei crediti ai “correntisti” e ulteriori precisazioni in merito agli “indici di diligenza”, già elencati nella circolare n. 23/E dello scorso giugno, nonché rese specifiche indicazioni a seguito delle modifiche apportate al Superbonus dal decreto Aiuti.
Considerando le implicazioni che ne derivano la correzione importante riguarda la negazione della necessità d’obbligo dell’avvenuto “pagamento” dei lavori nei chiarimenti forniti nel paragrafo relativo a “Detrazione delle spese per interventi effettuati dalle persone fisiche su unità immobiliari”.
Paragrafo nel quale viene espressamente preso in considerazione il rispetto dell’obbligo di ultimazione del 30% dei lavori al 30 settembre.
Pagamento SAL 30 per cento
Nella prima versione della circolare si leggeva in merito quanto segue:
” .... ai fini del raggiungimento della percentuale richiesta dalla norma, non è sufficiente il pagamento dell’importo corrispondente al 30 per cento dei lavori, se lo stesso non corrisponde allo stato effettivo degli interventi, essendo necessaria, stante il tenore letterale della disposizione riferito ai lavori realizzati entro la predetta data del 30 settembre, la realizzazione di almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo...”
Non pagamento SAL 30 per cento
Chiarimento che nella versione corretta è diventato:
“.… ai fini del raggiungimento della percentuale richiesta dalla norma, non rileva il pagamento dell’importo corrispondente al 30 per cento dei lavori essendo necessaria, stante il tenore letterale della disposizione riferito ai lavori realizzati entro la predetta data del 30 settembre, la realizzazione di almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo...”.
In altre parole mentre nei primi chiarimenti il soddisfacimento, in regime di Superbonus, dell’obbligo di esecuzione entro il 30 settembre di almeno il 30% dei lavori complessivi da effettuarsi negli edifici /unita unifamiliare dovevano essere dimostrato anche mediante il loro avvenuto pagamento, nella versione rielaborata questo riferimento viene di fatto cancellato.