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Bonus edilizi: scattato obbligo di SOA per le imprese esecutrici

Suggerito da ANCE e molto contestato da altre associazioni da gennaio è scattato  l'obbligo di SOA per le imprese alle quali affidare lavori per importi complessivi superiori ai 516mila euro, anche in relazione al subappalto

Bonus edilizi: scattato obbligo di SOA per le imprese esecutriciMentre si attendono nuove indicazioni sulle modalità di applicazione di alcuni incentivi edilizi, per tutte le misure incentivanti i lavori di recupero/ riqualificazione /messa in sicurezza degli edifici da gennaio è scattato  l’obbligo di SOA per le imprese alle quali affidare lavori per importi complessivi superiori ai 516mila euro, anche in relazione al subappalto

Obbligo di SOA  fortemente contestato anche a CNA, Confartigianato e Cassartigiani inserito D.l denominato “Taglia Prezzi”  (e pubblicato sulla GU del 20 maggio scorso) che fino al 1 luglio 2023 può essere soddisfatto  anche dalle imprese esecutrici prive di certificazione ma che ne hanno già fatto richiesta.

Certificazione che, ricordiamo,  attesta la capacità economica e tecnica dell’impresa in riferimento ai lavori da eseguire.

Obbligo di SOA finora prevista solo per gli appalti pubblici e per i lavori di ricostruzione nelle aree colpite dai terremoti per la partecipazione a gare d’appalto relativi all’esecuzione di appalti di lavori pubblici di importo superiore ai 150 mila euro.

Rilasciata da organismi vigilati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, garantisce il possesso da parte dell’impresa del settore delle costruzioni dei requisiti previsti in riferimento a capacità economica rapportata all’ammontare dei lavori che dovranno eseguire, idonea attrezzatura tecnica, esperienza nello stesso settore, direttore dei lavori in possesso di qualifiche professionali specifiche e di esperienza come responsabile del cantiere.

Da ricordare ancora che tale estensione era stata esplicitamente richiesta dall’ANCE  quale ostacolo alle miliardarie truffe rilevate dall’agenzia delle entrate anche in considerazione del fatto che l’obbligo di SOA è già richiesto alle imprese che effettuano interventi di  ricostruzione delle zone terremotate per i per i quali è previsto un contributo pubblico.

La certificazione ha 5 anni di validità e prevede, entro il terzo anno dal rilascio, la verifica da parte di ente terzo del mantenimento dei requisiti; tre mesi prima della scadenza del termine triennale l’impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti di ordine generale e di capacità strutturale.

(immagine apertura CNA di Bergamo)

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