Formazione

Obbligo abilitazione per uso schiume con diisocianati oltre 0,1% in peso

A meno di utilizzare esclusivamente prodotti con concentrazione di diisocianati inferiore allo 0,1% in peso, dal 24 agosto i professionisti che li utilizzano devono avere obbligatoriamente svolto, con esito positivo, un corso di formazione per l’uso sicuro a carico - se dipendenti - del datore di lavoro

Obbligo abilitazione per uso schiume con diisocianati oltre 0,1%Dalle aziende produttrici/fornitrici agli utilizzatori professionali. Posatori di serramenti in testa, per poter continuare ad utilizzare schiume con diisocianati (quali quelle poliuretaniche) impiegate per la posa in opera di molte tipologie di serramenti dovranno obbligatoriamente frequentare uno specifico corso abilitante per  l’uso sicuro a meno di utilizzare esclusivamente prodotti con concentrazione di diisocianati inferiore allo 0,1% in peso.

Formazione per l’uso sicuro anche di schiume con diisocianati che deve essere condotta da un esperto con le necessarie competenze; deve essere garantita dal datore di lavoro e comprendere istruzioni per il controllo dell’esposizione ai diisocianati per via cutanea e per inalazione sul luogo di lavoro.

A prevederlo il regolamento (UE) 2020/1149, che modifica l’allegato XVII del Regolamento (UE) 1907/2006 (REACH) (allegato XVII – restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi) pubblicato il 4 agosto 2020.

Modifiche dell’allegato XVII del REACH che tra le varie disposizioni introducono anche limitazioni alla presenza di diisocianati utilizzati come componenti chimici di base in un’ampia gamma di prodotti e di applicazioni.

Nessun obbligo sotto lo 0,1% e avvisi in etichetta

In particolare:  il divieto di immissione sul mercato a partire dal 24 febbraio 2022 di diisocianati in quanto tali o come costituenti di altre sostanze o miscele per usi industriali e professionali, a meno che la concentrazione di diisocianati all’interno del prodotto sia inferiore allo 0,1% in peso o che il fornitore garantisca che il destinatario delle sostanze o delle miscele disponga di informazioni sui requisiti di formazione e che sull’imballaggio figuri la seguente dicitura, visibilmente separata dalle altre informazioni riportate sull’etichetta: “A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata

Come specificato dal regolamento, per “utilizzatori industriali e professionali” si intendono i lavoratori e i lavoratori autonomi che manipolano diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali o sono incaricati della supervisione di tali compiti.

Tra le sanzioni anche l’arresto

Sul datore di lavoro o sul lavoratore autonomo ricade l’obbligo di documentare il completamento con esito positivo della prevista formazione. Formazione che deve essere rinnovata almeno ogni cinque anni.

In caso di accertamento di utilizzo di prodotti con concentrazione di diisocianati superiore allo 01%, se l’utilizzatore risulta privo del necessario documento che ne  attesta la partecipazione al corso con esito positivo, sono previste pesanti sanzioni pecuniarie ed il possibile arresto.

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