Ricordiamo che a meno di utilizzare esclusivamente prodotti (schiume, sigillanti, ecc) con concentrazione di diisocianati inferiore allo 0,1% in peso, dal 24 agosto i professionisti che li utilizzano devono avere obbligatoriamente svolto, con esito positivo, un corso di formazione per l’uso sicuro a carico – se dipendenti – del datore di lavoro.
A prevederlo il Regolamento UE 2020/1149 che modifica l’allegato XVII del Regolamento (UE) 1907/2006 (REACH) (allegato XVII – restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi). Modifiche che tra le varie disposizioni introducono anche limitazioni alla presenza di diisocianati utilizzati come componenti chimici di base in un’ampia gamma di prodotti e di applicazioni.
Dopo l’introduzione dell’obbligo per i produttori di diisocianati in quanto tali o come costituenti di altre sostanze o miscele (quali schiume, sigillanti, ecc) per usi industriali e professionali con concentrazione all’interno del prodotto superiore allo 0,1% in peso che sull’imballaggio figuri la dicitura, visibilmente separata dalle altre informazioni riportate sull’etichetta,:
” A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata“.
A partire da quella data, infatti, il loro uso per la posa dei serramenti e/o impiego in ambiti produttivi è consentito esclusivamente a personale dovutamente formato. Sul datore di lavoro o sul lavoratore autonomo ricade l’obbligo di documentare il completamento con esito positivo della prevista formazione. Formazione che deve essere rinnovata almeno ogni cinque anni.