Sui requisiti necessari dal gennaio di quest’anno per avere diritto a richiedere l’accesso alla detrazione prevista dal Superbonus per gli interventi edilizi per l’efficentamento energetico dell’edificio interviene la corposa circolare 13/E dell’Agenzia delle Entrata.
Circolare dal titolo ” Modifiche alla disciplina del Superbonus di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, legge 29 dicembre 2022, n. 197, e decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11” di cui è raccomandabile la lettura perché costituisce una mini guida articolata attraverso i primi chiarimenti sulle recenti novità intervenute in materia di Superbonus.
Aspetti per i quali , viene precisato: “… Per quanto compatibili valgono tutti i chiarimenti già resi in tema di Superbonus con le circolari 8 agosto 2020, n. 24/E, e 22 dicembre 2020, n. 30/E, con le risoluzioni 28 settembre 2020, n. 60/E, e 12 marzo 2021, n. 18/E, nonché, da ultimo, con la circolare 23 giugno 2022, n. 23/E, e con la risoluzione 15 febbraio 2022, n. 8/E.”
Circolare che con riferimento agli “Interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su edifici unifamiliari o su unità immobiliari funzionalmente indipendenti” interviene sulla novità introdotta dal decreto “Aiuti- quater” che, per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche ha disposto una riduzione dal 110% al 90% delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 a condizione che:
Riepilogando i requisiti necessari dal 1° gennaio 2023
– il contribuente sia titolare di un diritto di proprietà (compresa la nuda proprietà) o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare (usufrutto, uso, abitazione);
– l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
– il contribuente che sostiene le spese possieda un reddito di riferimento, determinato in base al comma 8-bis.1 dell’articolo 11913, non superiore a 15.000 euro.
“Al riguardo – sottolinea AdE nella circolare – si ritiene che per tali interventi il Superbonus spetti a condizione che il diritto di proprietà o la titolarità di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare oggetto degli interventi sussista al momento di inizio dei lavori.”
In altri termini, solo se si è in possesso di tali requisiti la nuova norma consente alle persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa, arti e professioni) che sostengono spese per gli interventi edilizi rientranti nella rimodulata disciplina del Superbonus (effettuati sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno) di usufruire della possibilità di :
“… beneficiare della predetta detrazione nella misura del 90 per cento delle spese sostenute nell’anno 2023, a condizione che i lavori siano avviati dal 1° gennaio 2023.”
Resta quindi inteso che tali requisiti non riguardano gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche per i quali è stata richiesta, ai fini della fruizione della detrazione del 110%, la realizzazione del 30% dell’intervento complessivo entro il 30 settembre 2022 e per i quali è stata disposta la proroga dell’agevolazione al 30 settembre 2023.
Ne consegue che tali interventi “…continuano ad essere agevolati anche se realizzati da persone fisiche che non risultano titolari di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sui beni oggetto di intervento (ad esempio, qualora detti interventi siano posti in essere da familiari conviventi)….”