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Bonus edilizi, solo imprese certificate SOA se valore supera 516mila euro

Come stabilito dal DL denominato “Taglia Prezzi” (pubblicato sulla GU del 20 maggio scorso) dal 1 luglio non è più possibile soddisfare l'obbligo di certificazione SOA anche attraverso la presentazione della documentazione dell'avvenuta richiesta

Bonus edilizi, solo imprese certificate SOA se valore supera 516mila euroCome stabilito dal DL denominato “Taglia Prezzi” (pubblicato sulla GU del 20 maggio scorso) dal 1° luglio non è più possibile affidare lavori in regime di Bonus edilizi per importi complessivi superiori ai 516mila euro, anche in relazione al subappalto, ad imprese prive di certificazione SOA.

Obbligo per il quale fino al 30 giugno era ancora prevista la possibilità di soddisfare anche attraverso la documentazione dell’avvenuta richiesta di certificazione. 

Certificazione che, ricordiamo, attesta la capacità economica e tecnica dell’impresa in riferimento ai lavori da eseguire.

Obbligo di SOA finora prevista solo per gli appalti pubblici e per i lavori di ricostruzione nelle aree colpite dai terremoti per la partecipazione a gare d’appalto relativi all’esecuzione di appalti di lavori pubblici di importo superiore ai 150 mila euro.

Rilasciata da organismi vigilati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, garantisce il possesso da parte dell’impresa del settore delle costruzioni dei requisiti previsti in riferimento a capacità economica rapportata all’ammontare dei lavori che dovranno eseguire, idonea attrezzatura tecnica, esperienza nello stesso settore, direttore dei lavori in possesso di qualifiche professionali specifiche e di esperienza come responsabile del cantiere.

Da ricordare ancora che tale estensione era stata esplicitamente richiesta da ANCE ( e molto contestato da CNA, Confartigianato e Casartigiani) quale fattivo  ostacolo alle miliardarie truffe rilevate dall’agenzia delle entrate anche in considerazione del fatto che l’obbligo di SOA è già richiesto alle imprese che effettuano interventi di ricostruzione delle zone terremotate per i per i quali è previsto un contributo pubblico.

La certificazione ha 5 anni di validità e prevede, entro il terzo anno dal rilascio, la verifica da parte di ente terzo del mantenimento dei requisiti; tre mesi prima della scadenza del termine triennale l’impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti di ordine generale e di capacità strutturale.

 

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