Fisco

Concordato preventivo biennale. Online il software per aderire

Reso disponibile attraverso il software sviluppato da AdE attraverso gli ISA che permette di aderire al concordato preventivo di 2 anni ed ottenere numerose agevolazioni fiscali

Concordato preventivo biennale. Online il software per aderireReso disponibile dal sito dell’Agenzia delle Entrate il software “Il tuo ISA 2024 CPB” per usufruire del concordato preventivo biennale a favore di piccole imprese e professionisti  introdotto dal decreto legislativo n. 13/2024 entrato in vigore lo scorso 22 febbraio.

Provvedimento legislativo che, ricordiamo, permette agli esercenti di attività di impresa, arti o professioni che già applicano o intendono applicare gli Indici Sintetici di Affidabilità” (gli ISA) di aderire su base volontaria per 2 anni alla proposta di imponibile autonomamente elaborata attraverso l’uso del software “Il tuo ISA 2024” reso disponibile dal Fisco ottenendo anche il vantaggio  dell’esenzione di imposizione sull’eventuale guadagno aggiuntivo maturato nel secondo anno.

In altre parole attraverso l’adesione spontanea alla tassazione determinata dal software sviluppato da AdE attraverso gli ISA ( che ricordiamo hanno sostituito gli studi di settore) mediante un concordato preventivo di 2 anni viene proposta una esenzione di visti, garanzie e tasse aggiuntive legate ad (eventuali) maggiorazioni di reddito d’impresa maturate nel 2° anno.

Nel dettaglio, gli indici sono indicatori vengono ottenuti elaborando attraverso un metodo statistico- economico, dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta così da fornire   una sintesi di valori tramite la quale verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale/professionale dei contribuenti.

Il riscontro trasparente della correttezza dei comportamenti fiscali dovrebbe così permettere di individuare i contribuenti che, risultando “affidabili”, che quindi aderendo potranno avere accesso a benefici premiali variabili in funzione del punteggio ottenuto quali:

  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’Iva e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’Irap;
  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’Iva per un importo non superiore a 50.000 euro annui esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative (articolo 30 della legge n. 724/1994) :
  • l’esclusione degli accertamenti «analitico-induttivi» di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del Dpr n. 600/1973, e all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del Dpr n. 633/1972:
  • l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del Dpr n. 600/1973 con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del Dpr n. 633/1972;
  • l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del Dpr n. 600/1973, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato;
  • l’esclusione dalla prestazione della garanzia di cui al comma 5 dell’articolo 47 del decreto legislativo n. 546/1992.

sanzioni e i controlli

Ricordiamo che anche per il concordato preventivo è prevista una sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro (articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 471/1997) nei seguenti casi: omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell’applicazione degli ISA e comunicazione inesatta o incompleta dei dati stessi.

Tuttavia, prima di contestare la violazione,  l’Agenzia delle entrate deve mettere a disposizione del contribuente le informazioni in suo possesso, invitandolo a eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi.

Gli Uffici dell’Agenzia devono, in ogni caso, tenere conto del comportamento del contribuente per la graduazione della misura della sanzione. Inoltre, nei casi di omissione della comunicazione, possono accertare, previo contraddittorio, le imposte sui redditi, l’Iva e l’Irap mediante una ricostruzione di tipo induttivo “puro”.

 

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