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Patente a punti cantieri: oltre 832mila le imprese interessate

Delle oltre  832mila aziende stimate da CGIA di Mestre come interessate al conseguimento, il 54,9% sarebbe costituito da imprese individuali, il 32,9%  da società di capitali e il 9,3 % da società di persone

Patente a punti cantieri: oltre 832mila le imprese interessateAmmonterebbero a poco più 832.500 le imprese del comparto casa (edili, elettricisti, termoidraulici, fabbri, serramentisti, etc) che CGIA di Mestre stima sono interessate ad acquisire la patente a punti.

Patente a punti necessaria dal 1° ottobre per le imprese ed lavoratori autonomi che operano in cantiere senza distinzione tra appalto e subappalto.Patente a punti cantieri: oltre 832mila le imprese interessate

Delle oltre  832mila aziende stimate come interessate al conseguimento (con autocertificazione fino al 31 ottobre), il 54,9% sarebbero costituito da imprese individuali (pari in valore assoluto a 457mila), il 32,9%  da società di capitali (circa 274mila) e il 9,3 % da società di persone (poco più di 77.300).

La regione che si stima ne conta di più è la Lombardia: tra edili, elettricisti, termoidraulici, fabbri, serramentisti, etc., l’ammontare complessivo indicato è di 144mila attività. Seguono il Lazio con 83.500 imprese e la Campania con 77mila.

Opportuno ancora ripetere che i destinatari della misura sono le imprese e i lavoratori autonomi ( artigiani senza dipendenti) che operano nei cantieri temporanei e mobili, mentre ne sono esclusi quanti effettuano solo forniture o prestazioni di natura intellettuale (ovvero i liberi professionisti).

La patente a punti (30 iniziali a scalare) viene rilasciata, in formato digitale, dall’INL in base al possesso dei seguenti requisiti: a) – iscrizione alla Camera di Commercio; b) – adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto; c) – possesso del Documento unico di regolarità contributiva (Durc) in corso di validità; d) – possesso del Documento di valutazione dei rischi (Dvr), nei casi previsti dalla normativa vigente; e) – possesso della certificazione di regolarità fiscale (Durf), nei casi previsti dalla normativa vigente; f) – avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

 

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