L’avvenuta pubblicazione della Legge di “Stabilita 2014” sul supplemento ordinario n. 87 della Gazzetta Ufficiale n.302 del 27 dicembre 2013, ne chiude l’iter procedurale sancendo, con il comma 749 , che le disposizioni dell’unico articolo di cui è costituita entrano” …In vigore il 1° gennaio 2014.” Come ampiamente riportato dalla cronaca è stato necessario il ricorso alla formulazione da parte del Governo di un maxiemendamento (il numero 1900) sul quale è stato chiesto il voto di fiducia per superare lo scoglio degli oltre 3000 emendamenti presentati, tra Commissioni e Camere (testi per complessive 93 pagine) . Emendamenti tra i più disparati che nei confronti delle detrazioni erano però unanimemente orientati a favorirne l’inserimento in modo strutturato e definitivo nel quadro legislativo nazionale. Così non è stato ne, probabilmente, lo poteva essere senza tener nel dovuto conto quanto indicato dalla Direttiva EPBD la cui sommaria applicazione stava già per “costare” al nostro Paese la proposta di condanna della Commissione UE del 19 luglio 2012. Direttiva che ricordiamo prevede espressivamente sia che gli Stati membri aggiornino almeno ogni 5 anni i requisiti minimi di prestazione in funzione dei progressi tecnici nel settore edile al fine di raggiungere livelli ottimali in funzione dei costi, sia l’adozione di un quadro metodologico comparativo per il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per raggiungere i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi. Passaggio non si può certo ignorare quando si cerca di motivare il mantenimento del 65% così come attualmente in vigore. Perché questo fa la legge approvata. Difatti il comma 139 che ne indica la proroga così come per altre misure recita” Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 6, comma 3-bis, sono premesse le seguenti parole: «A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di adeguamento di cui al comma 12,»;
b) all’articolo 14, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del:
a) 65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014;
b) 50 per cento, alle spese sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.
2. Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle spese sostenute per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unita’ immobiliari di cui si compone il singolo condominio nella misura del:
a) 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015;
b) 50 per cento, per le spese sostenute dal 1º luglio 2015 al 30 giugno 2016»;
c) all’articolo 15, comma 1, le parole: «da adottare entro il 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro il 31 dicembre 2015»”
d) all’articolo 16:
1) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis, spetta una detrazione dall’imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unita’ immobiliare. La detrazione e’ pari al:
a) 50 per cento, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014;
b) 40 per cento, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015»;
2) al comma 1-bis, le parole da: «fino al 31 dicembre 2013» a:
«unita’ immobiliare» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unita’ immobiliare, una detrazione dall’imposta lorda nella misura del:
a) 65 per cento, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2014;
b) 50 per cento, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015»;
3) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 e’ altresi’ riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonche’ A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 ed e’ calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro. Le spese di cui al presente comma non possono essere superiori a quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione di cui al comma 1»”
Fondo garanzia Casa
Come avvenuto già in passato si è deciso di utilizzare lo sbrigativo strumento della proroga ma stavolta non tanto quale strumento per favorire l’efficientemente energetico degli edifici esistenti e o la loro ristrutturazione quanto quale leva per mantenere uno forte stimolo al consumo così da aiutare una filiera quella, delle costruzioni edili, in grave affanno. E non solo considerando il mantenimento delle agevolazioni per tutto il 2014 sia per gli elettrodomestici che per i mobili. Agli incettivi per gli interventi di ristrutturazione e accrescimento dell’efficienza energetica di unità immobiliari, si fa esplicito richiamo pure nel costituendo fondo di garanzia per la prima casa. Al comma 48 lettera C del testo così come modificato al Senato dedicato al del riordino del sistema delle garanzie per l’accesso al credito delle famiglie e delle imprese si legge “ …Il Fondo di garanzia per la prima casa, per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari, istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, cui sono attribuite risorse pari a euro 200 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nonché’ le attività e le passività del Fondo di cui all’articolo … La garanzia del Fondo è concessa nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti connessi all’acquisto e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell’efficienza energetica di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con priorità per l’accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, nonché dei giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui…. La dotazione del Fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici...”. Essendo il nascendo fondo di garanzia per la casa un elemento evidentemente concepito come strutturale, il riferimento agli incentivi legati a efficientamento e ristrutturazione non fanno giustamente diretto richiamo a quanto dettagliato nella stessa legge. Come fece già nel 2012 osservare Dan Vasile in un suo Editoriale pubblicato su “serramenti+design” le misure urgentemente introdotte dal Governo di allora per evitare la condanna della UE non solo portarono ad un innalzamento dal 55% al 65% punti delle detrazioni IRPEF previste del quale tutti gli operatori si ricordano con legittimo favore, ma pure alla formulazione di due specifici decreti. Decreti di cui uno ha modificato l’allegato A del Dlgs 192/2005, variando pure la definizione di diagnosi energetica. Diagnosi energetica che costituisce l’elaborato tecnico attraverso il quale si individuano ed quantificano “…Le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo dei costi-benefici dell’intervento, individua gli interventi per la riduzione della spesa energetica e i relativi tempi di ritorno degli investimenti nonché i possibili miglioramenti di classe dell’edificio“. Studio che riserva molte soprese e preannuncia cambiamenti sostanziali sia nelle metodologia che nelle modalità di erogazione degli incentivi per l’efficientamento degli edifici ben al di là dell’accennata riduzione lineare della percentuale già dal 2015 come formulato dalla Legge.