appalti pubblici

Fatturazione elettronica via Sdi appalti pubblici. Nuovi chiarimenti su soggetti e obblighi

In concomitanza con l'entra in vigore dell'obbligo di emettere/ricevere fattura elettronica delle prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti la filiera di imprese operanti con un’amministrazione pubblica, l'agenzia delle Entrate ha emesso una circolare contenete nuovi ed importanti ulteriori chiarimenti

Con la circolare 13E l’Agenzia delle Entrate ha diffuso ulteriori chiarimenti in tema di fatturazione elettronica via Sdi  per le imprese che operano con nell'ambito degli appati pubbliciCon la circolare 13E l’Agenzia delle Entrate ha diffuso ulteriori chiarimenti in tema di fatturazione elettronica via Sdi che, come già segnalato, dopo lo slittamento deciso dal Governo per i benzinai da Domenica 1 luglio è divenuta obbligatoria per le sole imprese /soggetti passivi d’imposta che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di appaltatori operanti nel “quadro di un contratto di appalto con la pubblica amministrazione”.

In proposito la nuova circolare chiarisce che fermo restando l’obbligo di indicare in fattura, laddove prescritto, il codice identificativo di gara (CIG) ed il codice unico di progetto (CUP) per la tracciabilità diretta dei flussi finanziari, nell’ambito degli appalti “…vi sarà obbligo di emettere fattura elettronica via SdI solo in capo a coloro che operano nei confronti della stazione appaltante pubblica ovvero a chi, nell’esecuzione del contratto di appalto, è titolare di contratti di subappalto propriamente detto (ossia esegue direttamente una parte dello stesso) o riveste la qualifica di subcontraente (vale a dire colui che per vincolo contrattuale esegue un’attività nei confronti dell’appaltatore e in quanto tale viene comunicato alla stazione appaltante con obbligo di CIG e/o CUP)”. Obbligo di fatturazione elettronica via Sdi che decade qualora “il committente a monte dell’appalto non sia una pubblica amministrazione, ma un soggetto dalla stessa controllato e/o variamente partecipato.

appalto e consorzio

Nel caso appalto o subappalto facciano riferimento a prodotti/servizi forniti da un consorzio “l’obbligo di fatturazione elettronica in capo al consorzio (legato alla qualificazione soggettiva del committente PA) non si estenderà ai rapporti consorzio-consorziate”. La circolare entra anche nel merito alla registrazione e conservazione delle fatture elettroniche emesse e ricevute a partire dal 1° luglio 2018 ribadendo quanto già sottolineato in passato. Ovvero, che per la registrazione dopo l’invio tramite SdI, previa stampa, tali fatture possono essere trattate come quelle analogiche predisponendo nel caso si rendesse necessario “… un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa.”  Mentre per la conservazione viene ribadita la possibilità che “…ciascun operatore, conformemente alla propria organizzazione aziendale, potrà portare in conservazione anche copie informatiche delle fatture elettroniche in uno dei formati (ad esempio “PDF”, “JPG” o “TXT”) contemplati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013 (attuativo dello stesso CAD) e considerati idonei a fini della conservazione”.

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