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“Marcatura CE”: gli errori costano sempre di più

La “marcatura CE” da apporre anche sui serramenti suscita crescente interesse tra acquirenti e committenti e le crescenti “attenzioni” anche della polizia giudiziaria e dei giudici. Come dettagliato nel tempo le possibili violazioni delle regole che disciplinano gli obblighi di legge hanno un perimetro molto ampio ed articolato che proviamo a presentare in un quadro complessivo

Sia sulle pagine di “serramenti + design” sia sul web, la marcatura CE dei serramenti, ruoli e responsabilità sono stai oggetto nei mesi di diversi articoli puntuali di approfondimento in merito alle conseguenze che le violazioni delle regole che disciplinano gli obblighi di legge  possono comportare a carico di fabbricanti, fornitori, rivenditori,…

Conseguenze comunque gravi e costose quali, a secondo dei casi: il venir meno del diritto al pagamento delle forniture, il risarcimento dei danni, il sequestro o la confisca di prodotti “immessi” o “messi a disposizione” illegalmente sul mercato, il ritiro e/o il richiamo dei prodotti ancora in circolazione nel circuito distributivo o già in uso presso tutti gli utilizzatori.

Se poi la “marcatura CE” risulta essere falsa, ingannevole e fraudolenta, è prevista la reclusione fino a due o cinque anni, a seconda dei casi, o la multa fino a 20.000 euro per i “delitti” definiti dal Codice Penale e già più volte considerati dalla giurisprudenza della Suprema Corte.

Inoltre, per la specifica disciplina applicabile ai “prodotti da costruzione” e, quindi, anche ai “serramenti”, sono irrogabili sanzioni amministrative e pecuniarie (fino a 24.000 euro) in aggiunta o in alternativa a seconda dei casi, a sanzioni penali per reati contravvenzionali che prevedono l’arresto (fino a sei mesi) o l’ammenda (fino a 50.000 euro).

Possibili violazioni delle regole che disciplinano gli obblighi di legge sulla “marcatura CE” che oggettivamente hanno un perimetro molto ampio ed articolato il cui punto di partenza, anche per i casi più gravi, non può che essere senso e ragione dell’obbligo di marcare CE il serramento.

Da quando è stata adottata dal legislatore comunitario emanando la direttiva “orizzontale”  93/68/CEE, la “marcatura CE” ha assunto – con la sua precisa espressione grafica, i suoi principi, le sue regole e le sue condizioni di “uso” – il significato unico ed inequivocabili di simbolo uniforme del completo rispetto della legislazione vigente nell’Unione europea per ogni categoria di prodotto disciplinata con direttive e/o regolamenti europei tra cui ovviamente anche i “prodotti da costruzione”, e, quindi, anche i “serramenti”.

Ancora, è da considerare come questo simbolo uniforme ed esclusivo di “legalità” europea sia caratterizzato da una efficacia giuridico–commerciale estesa al diritto di immissione sul mercato, messa a disposizione ed uso dei prodotti cui tale “marcatura” si riferisce, in un’area che travalica i confini territoriali ed istituzionali dell’“Unione europea” e dei suoi Stati membri.

Questa area territoriale e giuridica si proietta infatti anche nella dimensione dello Spazio Economico Europeo (SEE) (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) e degli altri Stati legati all’Unione europea da particolari trattati internazionali in cui pure si riconosce, alle debite condizioni, il diritto alla libera circolazione dei prodotti caratterizzati dalla “marcatura CE”.

Quest’ultima assume dunque, con la massima evidenza anche visiva  in forza dei suoi requisiti di “visibilità”, “leggibilità” ed “indelebilità”, la rilevanza giuridico-commerciale di “condizione per l’immissione sul mercato  per l’impiego dei prodotti da costruzione”, secondo quanto bene evidenzia fin dal titolo l’art. 5 del D.lgs. n. 106 del 16-6-2017 che riguarda, com’è noto, l’ “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizione del Regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE”.

Secondo la fondamentale disposizione qui prima individuata, infatti, com’è noto, “quando un prodotto da costruzione rientra nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata per la quale sia terminato il periodo di coesistenza desumibile dall’elenco pubblicato nella gazzetta Ufficiale dell’Unione europea… ovvero sia conforme ad una valutazione tecnica europea, il fabbricante … ed appone all’atto dell’immissione di tale prodotto sul mercato la marcatura CE conformemente a …Segue sul numero di settembre in distribuzione

Prof.Avv Antonio Oddo, vignetta di Marco Fowler

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