del Bilancio

Bonus 90 % per soli ” imbianchini e restauratori”. Accettato emendamento

E' quanto prevede uno degli emendamenti al ddl Bilancio 2020 ammesso dalla Comimssione Bilancio del Senato. Emendamento che entra nel merito della tipologia di interventi in facciata che possono accedere alla detrazione del 90%

Un altro emendamento, che analogamente a quelli sulla abrogazione/modifica dello sconto in fattura sapremo se e come sarà confermato sola ad avvenuta approvazione della Legge di Bilancio 2020 in discussione al Senato, riguarda l’introduzione del nuovo “Bonus Facciate” che prevede una detrazione “mostre” del 90%.

Anche su questa “ghiotta” misura infatti, interpretazioni, dichiarazioni, commenti e raccomandazioni parlamentari hanno finito per alimentare molte speranze.

Speranze che per la filiera produttiva di serramenti e facciate – e non solo – rischiano di essere completamente vanificate dall’avvenuta accettazione da parte della Commissione Bilancio del Senato della “Proposta di modifica n. 25.2000 (testo 2)” che dispone la completa sostituzione dell’art. 25  del quale vi riportiamo integralmente i punti che ne delimitano il perimetro di applicazione :

“….

1. Per le spese documentate, sostenute, nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento.

        2. Nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla Tabella 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 gennaio 2010, pubblicato nel supplemento ordinario n. 35 alla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2010.

In tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano i commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2013, n. 90.

        3. Ferme rimanendo le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio di cui al presente articolo esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

        4. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

       …..”

 

 

 

1 commento

  1. […] Rese disponibile  le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate per usufruire del cosiddetto “bonus facciate”, la detrazione fiscale del 90% delle spese sostenute per gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, prevista dalla Legge di Bilancio 2020. La circolare n. 2/E  diffusa venerdì fornisce i primi chiarimenti sugli adempimenti da seguire, sugli interventi agevolabili e sui soggetti che possono accedere al beneficio. Chiarimenti che confermano quanto avevamo a suo tempo indicato a proposito di tale misura. […]

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