finanziamenti agevolati

Rimborso finanziamenti agevolati. Disponibile modulo per sospensione

Pure nei confronti delle agevolazioni gestite da Invitalia le Micro, Piccole e Medie Imprese possono beneficiarie della sospensione delle rate di rimborso delle agevolazioni gestite da Invitalia di cui è possibile scaricare il modulo di richiesta

Così come previsto per Banche ed istituti di credito dal Decreto Cura Italia, il MiSE ha disposto che pure Invitalia dia seguito alla sospensione delle rate di rimborso dei finanziamenti agevolati concessi

Pure nei confronti delle agevolazioni gestite da Invitalia le Micro, Piccole e Medie Imprese possono beneficiarie della sospensione delle rate di rimborso delle agevolazioni gestite da Invitalia purchè non siano già oggetto di provvedimenti di revoca o di risoluzione del finanziamento.

Secondo quanto quanto stabilito dall’art.56 del Decreto Cura Italia del paragrafo 3° relativo alle “Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario” è possibile richiedere la sospensione del pagamento delle rate di di rimborso finanziamenti in scadenza fino al 30 settembre 2020, ottenendo una conseguente dilazione del piano di rimborso.

Le richieste dovranno essere inviate alla seguente PEC:  moratoriacovid19@postacert.invitalia.it unitamente alla dichiarazione (modulo dichiarazione), ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, con la quale si attesta “di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19″

In relazione ai beneficiari oggetto di provvedimenti di revoca o di risoluzione del finanziamento viene disposta la sospensione delle conseguenti azioni di recupero fino al 30 settembre 2020.

Le disposizioni di sospensione

Ricordiamo che il punto 2 del già citato articolo 56 il Decreto Cura Italia dispone che:

…” Al fine di sostenere le attivita’ imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19 le Imprese, come definite al comma 5, possono avvalersi dietro comunicazione – in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall’art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia – delle seguenti misure di sostegno finanziario:

a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;

b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalita’, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;

c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 e’ sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione e’ dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalita’, secondo modalita’ che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; e’ facolta’ delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale…

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