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Superbonus al 110% da luglio. Pronti, partenza … Stop!

Se nei fatti le modalità per usufruire dell'elevazione al 110% dell'ecobonus non saranno meglio definite superando evidenti lacune attuative il beneficio sarà immediatamente accessibile alle sole persone con i redditi più elevati garantendo un rendimento lordo certo del 10% sul capitale investito

Superbonus al 110% da luglio. Pronti, partenza … Stop!Niente 70% per i soli serramenti come richiesto dalle principali associazioni di settore (emendamenti accantonati per “necessità di un supplemento di indagine…)  e probabile – ma ancora non certa – apertura del 110 % alle sole seconde case. Vedremo entro i primi di luglio se e su quale testo verrà probabilmente posta la fiducia del Governo anche sul Dl Rilancio.

Se nei fatti le modalità per usufruire dell’elevazione al 110% dell’ecobonus  non saranno meglio definite superando evidenti lacune attuative, il beneficio sarà immediatamente accessibile alle sole persone con i redditi più elevati garantendogli – per 5 anni – un rendimento lordo del 10% sul capitale investito nella riqualificazione della propria abitazione unifamiliare…Altro che interessi bancari o redimenti da titoli azionari!

Per i restanti “ceti” della popolazione il superbonus del 110% sembra un GP da “Formula 1 dei poveri” sia che vivono in case indipendenti che in condominio nell’attesa che qualcuno si faccia avanti per fare gli interventi  “a gratis” riservandosi però di “marginare” non meno del 10%.

Per i condomini sarà difficile anche quest’ultima ipotesi. Fra una settimana, il 1° luglio, dovremmo cominciare a progettare uno dei due interventi cosiddetti trainanti, cappotto termico, sostituzione di sistema di riscaldamento a cui agganciare anche altri accorgimenti che rendano strutturale e integrato il miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio.

Questi accorgimenti coinvolgono chiaramente anche il settore dei serramenti, ma il quadro della situazione è tutt’altro che definito.

La questione infatti ha un anello debole per non dire ancora da saldare. Infatti il testo dell’attuale decreto prevede che l’attestazione del raggiunto miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio debba riguardare qualsiasi edificio coinvolto, sia esso unifamiliare oppure composto da più unità immobiliari.

Bene, ad oggi non esiste un criterio per determinare l’efficienza energetica di un condominio, perché non esistono criteri di calcolo che permettano di “sommare” le efficienze energetiche dei singoli appartamenti e derivarne un A.P.E. “collettivo”.

L’affare si complica se pensiamo che questo A.P.E. “collettivo” è necessario prima di cominciare gli interventi, altrimenti è impossibile attestare il raggiungimento dell’obiettivo di miglioramento che rende possibile accedere al Superbonus!

Ma non è finita, perché il secondo problema (dopo quello degli A.P.E.) i concorrenti lo trovano nelle interpretazioni sempre meno chiare che stanno arrivando dell’articolo 121 del Decreto Rilancio, quello che spiega come gestire il bonus e quali opzioni sono possibili: i criteri di attribuzione e di calcolo del valore del credito d’imposta riconosciuto al fornitore e cedibile al soggetto terzo o intermediario finanziario.

Ne abbiamo accennato poco sopra, le interpretazioni oscillano fra un credito d’imposta cedibile nell’ordine del 110% del valore dell’intervento e altre che riducono il credito al puro valore dell’intervento ulteriormente diminuito degli eventuali costi dell’operazione che l’acquirente vorrà caricare. Fatevi voi i conti!

Il quadro non è chiaro, gli emendamenti che sono “fioccati” sul testo sono stati numerosi e accantonati; sul lato decreti attuativi e circolari delucidative dell’Agenzia delle Entrate non ci sono ancora riscontri. Il rischio è che per i restanti “ceti sociali” a luglio tutto rimangano fermo, in attesa di un via che non è detto di sapere quando.

(Marco Oldrati; immagine Luceraweb)

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