decreto ministeriale

Serramenti da 550 a 650 euro/mq in bozza MiSE prezzari per 110%

Questa la spesa  massima ammessa nel caso di accesso alla detrazione del 110% indicato per la sostituzione delle chiusure trasparenti comprensive di infissi tabellato nell'allegato I dall'ultima bozza MiSE

Serramenti da 550 a 650 euro/mq in bozza MiSEDa 550 a 650 euro al metro quadro per serramento posato, ovvero “spesa  onnicomprensiva”, quindi comprendente Iva, posa in opera e tutti i possibili costi “accessori” attualmente caricati sui listini prezzi di molti produttori (quali il costo finanziario dello sconto in fattura e della cessione del credito).

Questa la spesa  massima ammessa nel caso di accesso alla detrazione del 110% indicato per la sostituzione delle chiusure trasparenti comprensive di infissi tabellato nell’allegato I dall’ultima bozza Dm attuativo relativo ai prezzari in fase di elaborazione al MiSE.

Bozza MiSE di 55 pagine che come potete direttamente verificare presenta una articolazione ed una struttura che appare essere già pressoché definitiva.

Per quanto riguarda i serramenti il tabellato della bozza MiSE indica anche il costo onnicomprensivo nel caso si proceda contestualmente alla sostituzione del serramento + la chiusura oscurante ( persiana tapparella, scuro, ecc) la cui spesa complessiva massima ammessa va dai 650 euro/mq  (per gli interventi effettuati nella zone A,B,C) ai 750 euro/mq (zone climatiche D,E,F).

Oltre la bozza MiSE

Nel ribadire che si tratta ancora di una bozza MiSE e che in merito alla spesa relative ai serramenti le principali associazioni di settore sono molto  impegnate nel cercare di scorporare dal costo indicato, Iva e posa in opera, praticamente nulla di indicativo trapela sul decreto attuativo in gestazione presso l’Agenzia delle Entrate.

L’ultimo documento diffuso dalla stessa Agenzia è quello del 22 luglio relativo ai contenuti  dell’Audizione del Direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, presso la Commissione Parlamentare di Vigilanza sull’Anagrafe Tributaria.

Documento da cui è tratta la nuova guida ai Superbonus che sostanzialmente riepiloga, motivandole,  le misure  introdotte dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (DL Rilancio), convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Documento nel quale viene ribadito sia il ruolo centrale del tecnico asseveratore  sia che:

” per contrastare eventuali comportamenti non conformi alle disposizioni agevolative che, anche attraverso possibili accordi tra i contribuenti e i soggetti che realizzano gli interventi agevolabili, possano attribuire vantaggi indebiti.

In particolare, il contribuente deve ottenere: 

il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, nonché dai responsabili dei centri di assistenza fiscale (CAF); 

una attestazione o asseverazione da parte dei tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche o da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico in relazione agli interventi di efficienza energetica e a quelli antisismici, che certifichi non solo il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali, ma anche la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.”

Suddivisione spesa interventi

Nel testo si fa costantemente riferimento agli interventi “trainanti” e agli interventi “trainati”, ovvero a quegli interventi ritenuti “meno significativi” per i quali è già prevista  una detrazione nel caso vengano effettuati singolarmente quali anche la sostituzione dei serramenti e l’applicazione di chiusure oscuranti.

Specifica che è stata ulteriormente rafforzata dall’introduzione nel testo di legge del  punto 2.1 introdotto dal nuovo comma 16 ,  testo che come abbiamo già segnalato,  potrebbe di fatto  arrivare a non permettere  ai serramenti, ma non solo, di poter usufruire del 110%.

Quel punto ha lo scopo di “semplificare e coordinare” la sua applicabilità a disposizione già in essere per effetto dell’art.14 del decreto n.63 del 2013  la cui detraibilità viene spalmata in 10 anni ma fa sorgere anche nuovi dubbi.

Nella Legge di conversione il Dl Rilancio infatti su tali aspetti si fa solo riferimento alla aliquota (110%) e mai al diverso numero di anni su cui ripartire la spesa, alimentando così il dubbio sulla durata della detrazione già espresso da operatori in incontri pubblici unitamente ad altri aspetti (tra cui anche la determinazione del passaggio da bene a persona per il godimento della detrazione).

Di conseguenza, lo scenario (grottesco) che si potrebbe prospettare è quello di avere tempi di recupero della spesa notevolmente diversi tra interventi “trainanti” (5 anni)  e  interventi “trainati (10 anni).

Differenza che pur giudicata da noi essere alimentata da un “cavillo interpretativo” può arrivare a porre oggettive problematiche attuative sia a livello di gestione formale che di gestione “finanziaria”. Problematiche che è sperabile vengano subito chiarite.

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