Decreti attuativi

Sblocco obbligato del Superbonus entro i primi giorni di ottobre

Indipendentemente dalle valutazioni della Corte dei Conti in merito ai contenuti dei due decreti tecnici del MiSE (Asseverazione e Requisiti) , l'operazione di accertamento, visto e rilascio ( o rifiuto) dei decreti deve essere obbligatoriamente ultimata dalla Corte entro inizio ottobre a meno di tardive risposte da parte del Ministero

 

Dopo quasi 2 mesi nei quali si è continuato ad annunciare  “la pubblicazione in Gazzetta nei prossimi giorni” dei due decreti attuativi rilasciate dal MiSE, è oramai prossima la data dello sblocco obbligato dei due decreti e la conseguente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale che determinerĂ  l’effettiva entrata in vigore del Superbonus. Sblocco che salvo casi eccezionali non potrĂ  andare oltre i primi giorni di ottobre.

Indipendentemente, infatti, dalla scelta che farĂ  la Corte dei Conti in merito ai due decreti tecnici (Asseverazione e Requisiti) previsti dal Dl Rilancio e promulgati dal MiSE lo scorso 3 e 6 agosto, l’operazione di accertamento e rilascio, salvo richiesta di sospensione (evento eccezionale), deve essere ultimata entro sessanta giorni con visto e registrazione oppure il rifiuto.

Decreti ministeriale per i quali è prevista la successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale per la loro entrata in vigore. Solo allora si potrà verificare se i due decreti (Asseverazione e Requisiti) avranno subito “accomodamenti” in alcune delle misure indicate.

Ricordiamo che la Corte dei Conti è l’organismo a cui la Costituzione assegna di accertare che gli atti dell’esecutivo – compresi alcuni decreti ministeriali – siano conformi a norme di legge, in particolare a quelle di bilancio.

Operazione di accertamento che inizia sempre con l’invio dell’atto sottoposto a controllo al competente ufficio della Corte dei Conti. Ove l’atto sia ritenuto legittimo, la Corte lo ammette al visto e alla registrazione. Da quel momento l’atto acquista efficacia, cioè produce effetti giuridici proseguendo nel suo iter.

Nell’eventualità  invece in cui la Corte dubiti della legittimità dell’atto inizia una fase di interlocuzione- esplorazione- aggiustamento che, per evitare ritardi nel compimento dell’azione amministrativa, deve essere ultimata dalla Corte dei Conti entro il termine perentorio di sessanta giorni.

In caso di rifiuto di registrazione dell’atto, la Corte dei Conti può chiedere un’apposita deliberazione da parte del Consiglio dei Ministri, il quale, a propria volta, può ritenere che l’atto risponda ad interessi pubblici superiori e debba avere comunque corso.

In questo caso la Corte dei Conti,  ove non si ritengano venute meno le ragioni del rifiuto, ordinano la registrazione dell’atto e vi appongono il visto con riserva. L’atto così registrato acquisisce comunque piena efficacia.

Come specificato in un successivo comunicato a questi tempi perentori  si possono aggiungere i 30 giorni massimi concessi alle amministrazioni o al Governo per fornire le eventuali risposte richieste.  Dunque, se lo sblocco dei 2 decreti non avverrà entro i primi giorni di ottobre è in altri ambiti che ne vanno cercate le motivazioni.

 

 

 

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