Decreto Energia diventa Legge. Possibile (per le banche) 4a cessione degli incentivi

Possibilità di 4a cessione degli incentivi per i soli istituti di credito resa da oggi possibile dall'avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28-4-2022 della conversione, con modifiche, del cosiddetto decreto Energia. Decreto di semplificazione che fa del 16 febbraio la giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibile

 

La 4a cessione degli incentivi da parte delle banche diventa operativa e con essa la possibilità che si renda più fluida  la loro gestione all’interno del plafon di credito definito da ciascun istituto di credito.

Possibilità di 4a cessione degli incentivi per i soli istituti di credito resa possibile dall’avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28-4-2022, della  Legge n.34 del 28 aprile 2022 di conversione -con modificazioni- del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.”

Testo meglio noto come decreto Energia che definisce importati misure di snellimento delle procedure autorizzative per gli impianti rinnovabili e restrizioni (lievi) sugli impianti di riscaldamento e condizionamento degli edifici pubblici e illuminazione pubblica.

Testo che stabilisce nel 16 febbraio la Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibile “...al fine di promuovere la cultura del risparmio energetico e del risparmio di risorse mediante la riduzione degli sprechi, la messa in atto di azioni di condivisione e la diffusione di stili di vita sostenibili“.

Tornando brevemente all’avvenuta disposizione di Legge che autorizza la 4a cessione degli incentivi per i soli istituti di credito essa è definita all’interno dell’esteso allegato all’articolo 1. Questo il passaggio testuale che lo autorizza: «

Art. 29-bis  (Modifiche  all’articolo  121  del  decreto-legge  19 maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17 luglio 2020, n. 77). – 1. All’articolo 121, comma 1, lettera a),del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,  n.  77,  sono  aggiunte,  in  fine,  le seguenti parole: “; alle banche, in relazione ai crediti per i  quali e’ esaurito il numero delle possibili  cessioni  sopra  indicate,  e’ consentita un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto  corrente,  senza facolta’ di ulteriore cessione”

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