La 4a cessione degli incentivi da parte delle banche diventa operativa e con essa la possibilità che si renda più fluida la loro gestione all’interno del plafon di credito definito da ciascun istituto di credito.
Possibilità di 4a cessione degli incentivi per i soli istituti di credito resa possibile dall’avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28-4-2022, della Legge n.34 del 28 aprile 2022 di conversione -con modificazioni- del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.”
Testo meglio noto come decreto Energia che definisce importati misure di snellimento delle procedure autorizzative per gli impianti rinnovabili e restrizioni (lievi) sugli impianti di riscaldamento e condizionamento degli edifici pubblici e illuminazione pubblica.
Testo che stabilisce nel 16 febbraio la Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibile “...al fine di promuovere la cultura del risparmio energetico e del risparmio di risorse mediante la riduzione degli sprechi, la messa in atto di azioni di condivisione e la diffusione di stili di vita sostenibili“.
Tornando brevemente all’avvenuta disposizione di Legge che autorizza la 4a cessione degli incentivi per i soli istituti di credito essa è definita all’interno dell’esteso allegato all’articolo 1. Questo il passaggio testuale che lo autorizza: «
Art. 29-bis (Modifiche all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77). – 1. All’articolo 121, comma 1, lettera a),del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “; alle banche, in relazione ai crediti per i quali e’ esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, e’ consentita un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facolta’ di ulteriore cessione”