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Più che chiarimenti da AdE una guida aggiornata al Superbonus

In particolare, il testo riepiloga in maniera puntuale i chiarimenti resi finora in tema di Superbonus 110%: dalla platea dei beneficiari agli edifici interessati, dal tipo di interventi alle spese ammesse alla detrazione

Dopo la “corposa” circolare 19/E del 2022  l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile la poderosa circolare contenente tutti gli ultimi chiarimenti sul Superbonus diffusi.

Circolare n. 23/E del 2022  con la quale l’AdE in oltre 130 pagine fa il punto sulla misura, introdotta dal decreto Rilancio (Dl n. 34/2020) per le spese sostenute per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico e di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

In particolare, il testo riepiloga in maniera puntuale i chiarimenti resi finora in tema di Superbonus 110%: dalla platea dei beneficiari agli edifici interessati, dal tipo di interventi alle spese ammesse alla detrazione.

Nella sostanza la circolare” Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 – Ulteriori chiarimenti” fornisce un quadro riassuntivo dei chiarimenti resi in tema di Superbonus, sentiti il Ministero dello Sviluppo Economico, l’Ente Nazionale per l’Energia e l’Ambiente (Enea) e la Commissione consultiva costituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Il documento tiene conto di tutte le risposte fornite alle istanze di interpello presentate dai contribuenti e commenta le più recenti modifiche normative.

I “chiarimenti” si focalizzano su soggetti beneficiari, edifici interessati dagli interventi, spese ammesse all’agevolazione e, infine, sui principali aspetti inerenti l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito e sui relativi adempimenti previsti.

Dal decreto “Aiuti”  all’IVA indetraibile

Nei tanti punti articolati, viene riportato l’importante puntualizzazione – alla quale abbiamo più volte fatto riferimento anche in fase di commento dei dati mensili forniti da ENEA  sull’andamento del Super Ecobonus 110% –  relativa agli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, o per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, unità immobiliari sulle quali in seguito alle modiche normative (ultime quelle  apportate dal decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, in corso di conversione) che il Superbonus 110%  si applica alle spese sostenute entro il 30 giugno 2022  a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Ammesse all’agevolazione le spese che saranno sostenute entro il 31 dicembre 2025 dalle persone fisiche per interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione (110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023; 70% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024; 65% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025).

Da segnalare anche quanto ripreso sulle modalità di computo dell’IVA indetraibile, anche parzialmente, ai fini del Superbonus il presupposto per il coretto computo è che “…Tale importo sia determinato secondo criteri oggettivi e l’ammontare sia puntualmente quantificato, coerentemente con la natura dei beni e dei servizi agevolabili. A tale proposito, si rappresenta che, se al momento dell’emissione della fattura relativa ai lavori agevolati, il soggetto passivo ammesso a beneficiare del Superbonus non è in grado di determinare secondo parametri oggettivi la quota di IVA indetraibile, effettivamente a suo carico, lo stesso non potrà computarla nell’ammontare della spesa “agevolabile” e, pertanto, in relazione a tale “quota” non potrà optare per lo “sconto in fattura” ...”

 

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