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Cessione/sconto crediti bonus edilizi cessionari. Regole per rateizzazione lunga

Comunicate dall'Agenzie delle Entrate le modalità con cui - dal 2 maggio - imprese , banche e altri cessionari titolari di crediti edilizi relativi a Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche potranno comunicare via web la ripartizione in 10 anni dei crediti non ancora utilizzati

Cessione/sconto crediti bonus edilizi cessionari. Regole per rateizzazione lungaCome disposto dal Dl 18 novembre 2022, n. 176 , a partire dal 2 maggio nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, imprese , banche e altri cessionari titolari di crediti bonus edilizi relativi a Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche potranno ripartire in 10 anni i crediti non ancora utilizzati per i quali è stata comunicata la prima opzione entro lo scorso 31 marzo. Per farlo basterà utilizzare una nuova apposita funzionalità  che sarà resa disponibile.

Come indicato dal testo di legge , la comunicazione potrà riguardare anche solo una parte della rata del credito disponibile: con successive comunicazioni potranno essere infatti rateizzati sia la restante parte della rata sia eventuali altri crediti acquisiti nel frattempo.

Le  istruzioni su come procedere sono dettagliate nel provvedimento n. 2023/132123 firmato  dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate denominato “Modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 – fruizione in dieci rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura relativi alle detrazioni spettanti per taluni interventi edilizi

Quali crediti bonus edilizi  possono essere “diluiti”

Provvedimento di 8 pagine definisce le modalità di attuazione per la fruizione frazionata in 10 anni dei crediti d’imposta relativi a interventi agevolati con Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto in fattura comunicate alle Entrate entro il 31 marzo di quest’anno.

Provvedimento  nel quale viene anche specificato che pure la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d’imposta, anche acquisita a seguito di cessioni successive alla prima opzione, e non utilizzata in compensazione, può essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo.

In particolare, la nuova ripartizione può essere effettuata per la quota residua delle rate dei crediti riferite:

  • agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate fino al 31 ottobre 2022, relative al Superbonus;
  • agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, relative al Superbonus, nonché dalle comunicazioni inviate fino al 31 marzo 2023, relative al Sismabonus e al Bonus barriere architettoniche.

Ciascuna nuova rata annuale potrà essere utilizzata esclusivamente in compensazione e non potrà essere a sua volta ceduta, né ulteriormente ripartita.

Come comunicare la scelta

Fornitori e cessionari potranno comunicare all’Agenzia la volontà di optare per la rateizzazione lunga – al posto di quella originariamente prevista – semplicemente accedendo all’area riservata del sito dell’Agenzia, dove, dal 2 maggio 2023, sarà attiva una nuova funzionalità all’interno della “Piattaforma cessione crediti”. Dal 3 luglio 2023 il servizio sarà attivo anche per gli intermediari provvisti di delega alla consultazione del Cassetto fiscale dei titolari dei crediti.

A titolo esemplificato la comunicazione contiene anche una ipotetica modalità esplicativa di calcolo:

” ... Si consideri, ad esempio, il caso di un soggetto che dispone della rata del 2023 relativa a crediti di tipo Sismabonus dell’importo di 100 euro e prevede di non avere sufficiente capacità per assorbirla in compensazione tramite modello F24 entro il 31 dicembre 2023. Tale soggetto potrà, alternativamente: 

  • stimare la quota della rata del 2023 che riuscirà a utilizzare in compensazione entro la fine dell’anno, per ipotesi pari a 60 euro e comunicare all’Agenzia delle Entrate la restante parte della rata che non prevede di utilizzare, pari a 40 euro. Tale importo residuo sarà ripartito in dieci rate annuali di 4 euro ciascuna, utilizzabili in compensazione dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni dal 2024 al 2033 e non cedibili o ulteriormente rateizzabili. Se alla fine del 2023 avrà altri crediti residui non compensabili, potrà comunicare all’Agenzia di ripartirli nei successivi dieci anni;

 

  • attendere la fine del 2023 per avere contezza dei crediti residui non compensabili e comunicare all’Agenzia di ripartirli nei successivi dieci anni….

 

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