Come dovrebbe essere ben che noto, lo scorso 4 dicembre 2022 è entrato in vigore il D.M. 23 giugno 2022 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi”, che adotta i nuovi Criteri Ambientali Minimi (CAM).
Tema, quello delle Dichiarazioni Ambientali di Prodotto EPD richieste ai prodotti/manufatti serramentistici, che anche secondo le segnalazioni ricevute da UNICMI (Unione Nazionale delle Industrie delle Costruzioni Metalliche dell’Involucro e dei serramenti) risulta essere spesso di dubbia interpretazione anche a causa di capitolati tecnici non sempre del tutto chiari.
Per contribuire a fare chiarezza, l’ufficio tecnico dell’associazione ha composto una utilissima guida per chiarire il quadro normativo che sottende la necessità di possedere l’EPD sui serramenti di fornitura – in funzione dei materiali con cui vengono realizzati – nell’ambito dei CAM.
Il documento è denominato Vasistas 5_2023 e, previa registrazione obbligatoria, gratuitamente scaricabile dal sito associativo.
Giuda che nelle conclusioni sottolinea come”…non vige invece obbligo di certificare tramite EPD o altro schema certificativo, il contenuto di materie riciclate, recuperate o di sottoprodotti per manufatti serramentistici realizzati in alluminio (quindi non in PVC o in acciaio).
Il legislatore ha così “premiato” i produttori di manufatti serramentistici in alluminio, vista l’elevata riciclabilità dell’alluminio, considerandoli esenti da certificazioni ambientali e quindi sgravandoli da quest’ulteriore obbligo….”
A proposito dei CAM ricordiamo che è disponibile il documento tecnico UNICMI UX 115 (gratuito per i soci UNICMI e acquistabile per gli altri utenti al seguente link), documento che fornisce una panoramica dei requisiti CAM che hanno un impatto sull’involucro edilizio e sui manufatti serramentistici.