Unione Europea

Appalti pubblici, dal 1 gennaio cambiano soglie comunitarie

Innalzate le soglie di spesa previste per gli appalti. Soglie e indicazione contenute nei regolamenti che diverranno obbligatori in tutti gli aspetti e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri a decorrere dal 1° gennaio 2024
Appalti pubblici, dal 1 gennaio cambiano soglie comunitariePubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 16  novembre 2023, i regolamenti che fissano, innalzandole, le nuove soglie comunitarie di spesa in materia di appalti pubblici e concessioni.
Quelli di maggiore interesse per le aziende della filiera edilizia sono i regolamenti Delegati UE del 15 novembre che intervengono sulle soglie definite per gli appalti pubblici ordinari, gli appalti pubblici speciali e sulle concessioni.
Nello specifico si tratta del Regolamento delegato (UE) 2023/2495 che modifica la direttiva 2014/24/UE per quanto riguarda le soglie degli appalti pubblici di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione appalti nei settori ordinari; del Regolamento delegato (UE) 2023/2496  che modifica la Direttiva 2014/25/UE per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione e del Regolamento delegato (UE) 2023/2497 che modifica la direttiva 2014/23/UE per quanto riguarda le soglie delle concessioni.

Ciascun regolamento, obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Relativamente alle soglie degli appalti pubblici di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione le nuove soglie sono la direttiva 2014/24/UE è così modificata:

1)

l’articolo 4 è così modificato:

a)

alla lettera a), «5 382 000 EUR» è sostituito da «5 538 000 EUR»;

b)

alla lettera b), «140 000 EUR» è sostituito da «143 000 EUR»;

c)

alla lettera c), «215 000 EUR» è sostituito da «221 000 EUR»;

2)

all’articolo 13, il primo comma è così modificato:

a)

alla lettera a), «5 382 000 EUR» è sostituito da «5 538 000 EUR»;

b)

alla lettera b), «215 000 EUR» è sostituito da «221 000 EUR».

 

Relativamente alle soglie degli appalti pubblici di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione l’articolo 15 della direttiva 2014/25/UE è così modificato:

1)

alla lettera a), «431 000 EUR» è sostituito da «443 000 EUR»;

2)

alla lettera b), «5 382 000 EUR» è sostituito da «5 538 000 EUR».

 

Relativamente alle soglie delle concessioni all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE, l’indicazione «5 382 000 EUR» è sostituita da «5 538 000 EUR».

Ricordiamo che per gli appalti pubblici di lavori comunitari il calcolo dell’importo stimato tiene conto dell’importo dei lavori stessi nonché dell’importo complessivo stimato di tutte le forniture e servizi messi a disposizione dell’aggiudicatario dalla stazione appaltante, a condizione che siano necessari all’esecuzione dei lavori.

L’importo delle forniture o dei servizi non necessari all’esecuzione di uno specifico appalto di lavori non può essere aggiunto.

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