Ciascun regolamento, obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Relativamente alle soglie degli appalti pubblici di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione le nuove soglie sono la direttiva 2014/24/UE è così modificata:
1) |
l’articolo 4 è così modificato:
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2) |
all’articolo 13, il primo comma è così modificato:
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Relativamente alle soglie degli appalti pubblici di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione l’articolo 15 della direttiva 2014/25/UE è così modificato:
1) |
alla lettera a), «431 000 EUR» è sostituito da «443 000 EUR»; |
2) |
alla lettera b), «5 382 000 EUR» è sostituito da «5 538 000 EUR». |
Relativamente alle soglie delle concessioni all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE, l’indicazione «5 382 000 EUR» è sostituita da «5 538 000 EUR».
Ricordiamo che per gli appalti pubblici di lavori comunitari il calcolo dell’importo stimato tiene conto dell’importo dei lavori stessi nonché dell’importo complessivo stimato di tutte le forniture e servizi messi a disposizione dell’aggiudicatario dalla stazione appaltante, a condizione che siano necessari all’esecuzione dei lavori.
L’importo delle forniture o dei servizi non necessari all’esecuzione di uno specifico appalto di lavori non può essere aggiunto.