Incentivi

Congruità al prezzo d’acquisto della spesa per gli infissi

Il caso formulato all'Agenzia delle Entrate riguarda il quesito posto da un condominio intenzionato a  sostituire (come intervento ''trainato'') le finestre e le persiane ''ad arco'' dell'intero edificio

Congruità al prezzo d'acquisto della spesa per gli infissiIn un intervento di sostituzione di finestre e persiane effettuato in regime di Superbonus, il tecnico abilitato incaricato di attestare la congruità delle spese dell’intervento trainato dovrà fare riferimento al prezzario in vigore al momento del sostenimento della spesa. È irrilevante quindi il listino prezzi regionale aggiornato successivamente alla data dell’acquisto.  Questa la sintesi riportata nello spazio online dell’Agenzia delle Entrate in merito alla prima risposta dell’anno, la n. 1/2024.

Il caso formulato riguarda il quesito posto da un condominio intenzionato a  sostituire (come intervento ”trainato”) le finestre e le persiane ”ad arco” dell’intero edificio. Considerato che al momento della firma del contratto di appalto il prezzario regionale  non prevedeva tale tipologia di infisso, è stato utilizzato il prezzario di una regione vicina ma a lavori ancora in corso la Regione in cui ricadono i lavori ha provveduto ad aggiornare il listino prezzi con la particolare tipologia di infisso.

Di conseguenza viene richiesto all’Agenzia delle Entrate se ai fini della congruità della spesa si possa far riferimento al listino aggiornato o a quello utilizzato facendo riferimento al prezzarlo della Regione vicina.

Dopo aver fornito un quadro generale della detrazione con riferimento  al caso prospettato, nella riposta articolata l’AdE chiarisce che: “… la verifica della congruità della spesa, ai fini della relativa  attestazione ai sensi dell’allegato A del citato decreto ministeriale 6 agosto 2020, debba  essere effettuata al momento del sostenimento delle spese stesse utilizzando il prezzario vigente a tale data.

Come chiarito nelle circolari 8 agosto 2020, n. 24/E e 22 dicembre  2020, n. 30/E, per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti  non commerciali, in applicazione del criterio di cassa, le spese si intendono sostenute  alla data dell’effettivo pagamento. In caso di sconto ”integrale” in fattura (e, dunque, in  assenza di un pagamento), occorre fare riferimento alla data di emissione della fattura  da parte del fornitore.

Ne consegue che, nel caso di specie, il tecnico abilitato incaricato dall’Istante di  attestare la congruità delle spese relative all’intervento ”trainato”, di sostituzione delle  persiane e degli infissi, nel rispetto di ogni altro adempimento previsto dalla normativa  e  non  oggetto  del  presente interpello,  deve  fare  riferimento  al  prezzario in  vigore  al  momento del sostenimento della spesa nel senso sopra precisato.”

Ovviamente, tutto ciò considerando l’avvenuto pieno rispetto di tutti gli altri adempimenti previsti dalla normativa.

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