Incentivi

    Incentivi: abrogati sconto in fattura/cessione del credito. Retroattivo l’obbligo di maggiore (e diversa) diluizione

    Approvato in via definitiva dal Parlamento il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 che interviene a posteriori sugli incentivi in edilizia non solo cancellando l'opzione dello sconto in fattura/cessione del credito ma pure su tempi e modalità di recupero del credito spettante

    Dopo le consuete tante promesse di modifica sostanziale contenuta in molti emendamenti presentati da esponenti della maggioranza, sempre ponendo la questione di fiducia la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante “Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria” (approvato dal Senato).

    Testo – di cui ora si attende solo la sua pubblicazione sulla gazzetta ufficiale – che conferma l’abolizione dell’opzione dello sconto in fattura/cessione del credito per tutte le tipologie di bonus edilizi definiti, ed interviene – allungando i tempi – sulla diluizione nel negli anni del recupero del credito aspettante introducendo nuovi vincoli che hanno effetto retroattivo.

    Facendo riferimento agli atti parlamentari pubblicati ci limitino a riportare come sia stato doverosamente sottolineato come  i commi da 1 al 4 dell’articolo 4-bis prevedono che dal 1° gennaio 2025 alcuni soggetti (banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, imprese di assicurazione) non potranno più compensare i crediti di imposta derivanti dal cosiddetto superbonus con i contributi previdenziali, assistenziali  e che  la ripartizione dei crediti di imposta acquisiti in sei rate annuali qualora abbiano riconosciuto al cedente un prezzo inferiore al 75% del valore nominale del credito.

    Inoltre, come sempre il comma 4 dell’articolo 4-bis stabilisca che “pure per i crediti di imposta per l’eliminazione delle barriere architettoniche e per gli interventi antisismici, la detraibilità sia di  dieci anni, anziché quattro o cinque, delle spese sostenute a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto“. Ovvero per lavori già effettuati di cui si è magari usufruito  della cessione all’azienda che ha eseguito i lavori (attraverso lo sconto in fattura)  oppure alla banca sulla base dell’intervallo di tempo in vigore al momento della stipula e non dei 10 anni ora imposti.

    Paradossale rilevare come da un lato si annuncino nuove “sanatorie” edilizie per difformità non rispettose delle legislazioni vigenti e dall’altro si impone – nei fatti – e con applicazione retroattiva una diversa modalità di diluizione del credito spettate per i lavori effettuati rispettando quanto previsto dalla legge al momento della stipula.

    In proposito negli atti parlamentari si legge:

    “…nel complesso pertanto potrebbe essere oggetto di approfondimento se l’articolo 4-bis contenga elementi di retroattività; in proposito si ricorda comunque che la giurisprudenza costituzionale in materia, fermo restando l’articolo 25 della Costituzione che vieta la retroattività di norme penali sfavorevoli, afferma che al legislatore « non è preclusa la possibilità di emanare norme retroattive sia innovative sia di interpretazione autentica. La retroattività deve, tuttavia, trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, al contempo potenzialmente lesi dall’efficacia a ritroso della norma adottata »…”

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