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Ristrutturazione con risparmio energetico: diritto detrazione anche senza invio ad ENEA

Ad indicarlo una nuova risoluzione dell'AdE nel cui testo viene chiarito che la mancata o tardiva trasmissione all'ENEA delle informazioni sui lavori di ristrutturazione che comportano anche un risparmio energetico non annulla il diritto al beneficio della detrazione fiscale

ristrutturazione-edilizia-con-risparmio-energetico-diritto-alla-detrazione-anche-in-mancaziaza-di-invio-comunicazione-ad-eneaAnche nel caso non sia stato effettuato l’invio (obbligatorio)  della comunicazione  ad ENEA dei dati, si ha comunque diritto ad usufruire delle detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia con risparmio energetico.

Ad indicarlo la nuova risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019 rilasciata dall’Agenzia delle Entrate che in merito specifica come “….la rilevanza, ai fini fiscali, della trasmissione delle informazioni sugli interventi effettuati e, in particolare, l’eventuale perdita del diritto alla detrazione delle spese sostenute nel 2018 per i predetti interventi, in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni medesime, il Ministero dello sviluppo economico, con nota prot. n. 3797/2019, ha espresso l’avviso che la trasmissione all’ENEA delle informazioni concernenti gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico prevista dal citato comma 2-bis dell’art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013, seppure obbligatoria per il contribuente, non determini, qualora non effettuata, la perdita del diritto alla predetta detrazione…

Da ciò ne discende che la mancata o tardiva trasmissione all’ENEA delle informazioni sui lavori di ristrutturazione che comportano anche un risparmio energetico non annulla il diritto al beneficio della detrazione fiscale.

Diritto alla detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che, ricordiamo è attualmente, e fino al 30 dicembre 2019, fissata al 50% della spesa.

La risoluzione ribadisce che l’invio della comunicazione ad ENEA riguarda esclusivamente gli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o l’utilizzo delle fonti rinnovabili e l’acquisto di elettrodomestici in classe energetica A+ (classe energetica A per i forni), sempre se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Non vanno, invece, trasmesse le informazioni relative agli altri interventi che, seppure ammessi alla detrazione per ristrutturazioni edilizie, non comportano risparmio energetico.

(cortesia immagine RiminiIsolcasa)

2 Commenti

  1. Salve e per quanto riguarda l’acquisto ad esempio di un pannello led, faretti led e altri prodotti di questo tipo da inserire nella spesaelettrica hanno diritto a bonus o detrazioni? Grazie

    • Gentile Signora Emma non essendo specializzati in tali tipologie di prodotti, le consigliamo di rivolgere direttamente la domanda ad ENEA
      Cordialmente

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