Detrazioni

    Superbonus 110% e serramenti, domande e risposte

    Nella forma più semplice di domanda e risposta riportiamo quelli che rappresentano i principali punti fermi aggiornati al 16 luglio per l’applicabilità del Superbonus da parte di un produttore/rivenditore di serramenti

     

    Guide, approfondimenti, quaderni…e nuovi aggiornamenti legislativi. Quando si tratta di Superbonus 110% e serramenti è sempre molto complesso riuscire ad avere e mantenere  una visione d’insieme su come procedere anche perché nell’anno trascorso dalla sua effettiva attuazione  applicativa, sull’agevolazione del 110% si è prodotta una vastissima letteratura normativa  (Legge di Bilancio 2022, Decreto Sostegni ter, Decreto energia, Nuovo decreto massimali, Decreti e misure antifrode, ecc) accomunata, data la complessità della materia , dalla costante necessità di procedere a continui chiarimenti resi necessari dalla notevole mole di interpretazioni che ne hanno fin da subito contraddistinto l’iter applicativo.

    Per questa ragione attingendo a questa grande quantità di informazioni aggiuntive, sotto forma di domanda e risposta su Superbonus 110% e serramenti indichiamo gli aspetti certi aggiornati al 16 luglio 2022 per la corretta applicabilità da parte di un produttore/rivenditore di serramenti.

    Superbonus 110% e serramenti: aspetti generali

    Nonostante siano probabilmente già note prima di entrare nello specifico del prodotto “serramento” riepiloghiamo brevemente le linee guida della misura introdotta dal Dl Rilancio per incentivare con il 110% di detrazione ammessa gli interventi di efficentamento energetico e di adeguamento antisismico. Linee guida che il recente Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77  ha semplificato modificando soprattutto l’iter applicativo in relazione ad alcune non conformità  attraverso la riscrittura del comma 13-ter  dell’art.119 contenuta nell’articolo 33 e dell’articolo 33-bis.

    In cosa consiste il Superbonus?

    È un’agevolazione che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Aliquota che la Legge di Bilancio 2022 ha rimodulato ed esteso fino al 31 dicembre 2025; rimodulazione che per gli edifici unifamiliari  prevede il mantenimento del 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 a patto che al 30 giugno 2022 siano completati i lavori per il 30% del valore complessivo; percentuale che scende al 70% per le spese sostenute nell’anno 2024 per arrivare al 65% per quelle sostenute nell’anno 2025.

    Estensione temporale  della possibilità di applicazione del 110% che per piccoli condomini e IACP ( Istituti autonomi case popolari)/cooperative può arrivare  il 31 dicembre 2023 purché al 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo. Percentuale di detrazione che scende al 70% per le spese sostenute  sostenute nell’anno 2024 per arrivare al 65% per quelle sostenute nell’anno 2025.

    Inoltre per il solo 2022 viene introdotto un nuovo incentivo del 70% per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

    Misure  che si aggiungono sempre alle detrazioni previste e prorogate fino al 31 dicembre 2024 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (Ecobonus).

    Quali sono gli interventi agevolabili previsti dal Superbonus?

    L’agevolazione del 110% spetta, a determinate condizioni, per le spese sostenute per interventi suddivisi in tipologie definite “Trainanti” e  “Trainati”  effettuati su parti comuni di edifici, su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari, nonché sulle singole unità immobiliari.

    Interventi che anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata  (CILAS)

    Quali sono gli interventi “Trainanti”?

    I cosiddetti interventi “Trainanti” riguardano:

    – interventi di isolamento termico sugli involucri edilizi, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio – sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni

    – sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti

    – interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 per i comuni oggetto di sisma.

    Quali sono gli interventi “Trainati”?

    Il Superbonus spetta anche per altre tipologie di interventi (i cosiddetti interventi “Trainati”), a condizione che siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi “Trainanti”:

    – di efficientamento energetico rientranti nell’Ecobonus;

    – l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici;

    – l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica;

    – l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.

    È possibile realizzare più interventi “Trainanti” contemporaneamente?

    Sì. Come a suo tempo giù chiarito dalla Circolare 24/2020 dell’Agenzia delle entrate al paragrafo 4, nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa detraibile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.

    È possibile realizzare più interventi “Trainati” contemporaneamente?

    Sì. Esattamente come nel caso precedente sul medesimo immobile è sempre possibile effettuare più interventi agevolabili, fermo restando che il limite massimo di spesa detraibile è sempre costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.

    Il limite massimo di spesa è dato dalla somma matematica dei singoli interventi?

    Si, il limite di spesa ammesso alla detrazione varia in funzione della tipologia di interventi realizzati nonché degli edifici oggetto dei lavori agevolabili. Nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa detraibile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati ( “Trainanti” e “Trainati”). Qualora si attuino interventi caratterizzati da requisiti tecnici che consentano di ricondurli astrattamente a due diverse fattispecie agevolabili – quindi riconducibile sia tra gli interventi “Trainati” sia tra quelli “Trainanti” – il contribuente potrà applicare una sola agevolazione.

    Come si determina la spesa massima ammissibile per gli interventi?

    La spesa massima ammissibile si determina dividendo la detrazione massima ammissibile per l’aliquota di detrazione espressa in termini assoluti cioè: detrazione massima diviso 1,1.

    Quali altre spese rientrano nel Superbonus?

    Sono detraibili nella misura del 110%, nei limiti previsti per ciascun intervento, le spese sostenute per il rilascio di dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni. La detrazione spetta inoltre per le spese sostenute per l’acquisto di materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse nonché gli altri eventuali costi collegati alla realizzazione degli interventi.

    La parcella dell’amministratore del condominio è inclusa nel Superbonus?

    No, la parcella dell’amministratore non è inclusa. Tuttavia, il compenso dell’amministratore di condominio può diventare detraibile se lo stesso viene nominato responsabile dei lavori e il compenso aggiuntivo viene fatturato separatamente e corrisposto come committente e responsabile dei lavori. In questo caso, infatti, diventa una spesa strettamente correlata all’esecuzione delle opere agevolabili e riferibile ad una prestazione professionale che si discosta dai compiti che ricadono sugli amministratori di condominio.

    È possibile usufruire del Superbonus nel caso di un immobile non in regola dal punto di vista urbanistico?

    Dipende dalle non conformità rilevate e non “sanabili” attraverso la CILA-Superbonus. Non si possono applicare incentivi dove esistono altri vincoli edilizi ed urbanistici non sanabili o non sanati prima di effettuate la richiesta di accesso al Superbonus.

    Superbonus 110% e serramenti: aspetti specifici

     

    L’agevolazione del 110% prevista anche per i serramenti quale intervento trainato, sostituisce qualche altro incentivo?

    No, il Superbonus si affianca alle esistenti misure di incentivazione previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (Ecobonus). Tuttavia, per effetto delle ulteriori modifiche introdotte con la Legge di Bilancio 2022 e da successivi decreti il combinato disposto Superbonus 110% e serramenti introduce significative variazioni nella modalità di applicazione previste per le altre misure incentivanti già attive a cominciare dall’obbligo di asseverazione della congruità dei costi in precedenza non prevista.

    I requisiti tecnici introdotti da Superbonus coinvolgono anche altri incentivi esistenti di cui è possibile beneficiare per la sostituzione dei serramenti?

    Si, come definito fin dall’origine della misura, i requisiti tecnici  disposti per il Superbonus sono stati estesi a tutte le forme di incentivi relativi all’efficientemente energetico degli edifici (Ecobonus) e di messa in sicurezza sismica (Sismabonus) così come a suo tempo disposto dalle tabelle  contenute nel Decreto Requisiti del MiSE , tabelle che per quanto riquarda le procedure di determinazione della congruità dei prezzi asseverati ed  i costi massimi ammessi per alcune tipologie di prodotti (tra cui i serramenti) sono state aggiornate dall’allegato A il decreto del MiTE “Definizione dei costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell’ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici”. Non essendo destinato  all’efficentamento energetico degli edifici il Bonus Casa/Ristrutturazione ne è escluso. Bonus Casa/Ristrutturazione che prevede al stessa aliquota di detrazione (50%) dell’Ecobonus.

    Per avere accesso all’ Ecobonus per la sostituzione dei soli serramenti bisogna rispettare i riferimenti tecnici indicato dal Dl Requisisti?

    Si, a far data dal 6 ottobre 2020 (data che corrisponde alla avvenuta pubblicazione del Dl Requisiti sulla Gazzetta Ufficiale) anche per l’accesso al 50% di detrazione previsto dall’Ecobonus bisogna obbligatoriamente rispettare i limiti di trasmittanza termica tabellata dal Decreto Requisiti per le diverse fasce climatiche facendo riferimento ( a partire da meta aprile 2022)  per i prezzi massimi ammissibili al nuovo allegato A definito dal MITE “Definizione dei costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell’ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici” . Decreto ministeriale che ha aggiornato quanto in precedenza indicato dal MISE nell’allegato I.

    Per avere accesso all’Ecobonus è obbligatorio rispettare anche il prezzo limite indicato per i serramenti dal Decreto Requisiti del Superbonus?

    Si, come meglio dettagliato più avanti a meno che l’importo complessivo dell’intervento di sostituzione sia inferiore ai 10mila euro,  da novembre 2021 non è più ammessa la dichiarazione sostitutiva all’asseverazione da parte parte del fornitore e dell’installatore del serramento .

    Così come avviene per il Superbonus , per valori superiori ai 10mila euro, bisogna obbligatoriamente che un tecnico abilitato asseveri che l’ammontare massimo della detrazione fiscale o della spesa massima ammissibile sia  stata calcolato sulla base dei massimali di costo specificatamente indicati dall’allegato A del MITE  (decreto che ha aggiornato quello a suo tempo definito dal Decreto Requisiti) e dei prezzari regionali/DEI per quanto riguarda le spese non contemplate  (posa in opera, costi accessori, ecc).

    Nel caso di ammontare massimo inferiore ai 10mila euro è comunque necessario verificare il rispetto dei costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’Allegato A. In proposito il MITE ha chiarito che: “Tale verifica, per cui non è necessaria l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, concorre al calcolo della spesa massima ammissibile a cui dovranno essere aggiunti tutti gli altri costi (IVA, prestazioni professionali – solo quando applicabile – opere di installazione e manodopera). Al riguardo, rileva il valore minimo tra quello indicato nella tabella di cui all’Allegato A al DM costi massimi e quello oggetto di fattura. Si precisa che tale verifica è limitata solamente agli interventi ammessi all’Ecobonus.

    Per i serramenti prodotti in “esemplare unico” , ovvero per i quali il produttore non è obbligato a rivolgersi  ad una Ente Notificato allo scopo di far eseguire le prove per i requisiti tecnici pertinenti alla Marcatura CE tra cui il calcolo della trasmittanza termica, occorre necessariamente procedere alla definizione di un computo metrico analitico che comprenda anche i costi necessari a valutare che le sue prestazioni rientrino tra i valori tabellati dal Dl Requisiti.

    Procedure di calcolo per determinare il prezzo di un prodotto/servizi non rintracciabile nei prezzari o nelle indicazioni tabellate da MITE fornite dallo stesso ministero nelle FAQ diffuse in aprile nelle quali viene precisato che “il “nuovo prezzo” deve essere predisposto in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso. In particolare, il tecnico dovrà fornire una relazione firmata da allegare all’asseverazione, che sarà pertanto oggetto di controllo ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020 (c.d. “DM Asseverazioni”).

    Tale relazione dovrà indicare le modalità di determinazione delle voci di costo non comprese nei prezzari, tenendo presente che le stesse possono essere desunte da altri prezzari o essere equiparate a lavorazioni similari in essi presenti…”

    Nel caso la sostituzione dei serramenti avvenga con altri già dotati di oscuranti inseriti nel vetrocamera, come è possibile procedere  alla definizione della congruità dei prezzi così come indicato dal decreto del MITE? 

    Stando alla lettera di quanto definito dal decreto del MITE, per logica e per quanto a nostra conoscenza, la possibilità di aggiungere l’importo dell’oscurante così come previsto dal 110%, è possibile scorporando il suo costo o attraverso una specifica richiesta avanzata dal tecnico asseveratore al produttore, oppure procedendo ad un computo metrico analitico redatto in base ai prezzari. Procedure di definizione verso la quali non ci risultano essere state avanzate contestazioni.

    Anche per avere accesso all’Ecobonus è obbligatorio produrre la dichiarazione di inizio lavori asseverata (CILA)?

    A precisa domanda il merito l’ENEA ci ha risposto quanto segue :”In genere no, dipende dalla tipologia di intervento. Intervento che non dipende da noi. Dipende dal comune dove si trova l’immobile.” Variabilità quindi  che non dipenderebbe dal riscritto comma 13-ter  dell’Art.119 che di fatto ha rubricato tutti gli interventi  indicati nel Superbonus tra i lavori di manutenzione straordinaria; condizione secondo ENEA circoscritta esclusivamente a questa fattispecie di agevolazione.

    Rimane comunque opportuno accertarsi preventivamente presso il proprio Comune che vi siano le condizione per poter fare effettivamente a meno della CILA prima di iniziare interventi in Ecobonus, CILA che in tutti i casi noi vi consigliamo, in via cautelativa, di presentare.

    Per avere accesso a Superbonus ed Ecobonus occorre comunque modificare il metodo di calcolo e definizione che il produttore deve utilizzare per asseverare le prestazioni di trasmittanza dei serramenti? 

    No, le avvenute modifiche introdotte dal Dl Requisiti necessarie per avere accesso alle detrazioni relative sia al Superbonus che all’Ecobonus ed i criteri con cui procedere alle asseverazioni da parte di un tecnico asseveratore, non implicano per il produttore del serramento alcun cambiamento nel sistema di calcolo della trasmittanza del serramento così come indicato dalla UNI EN 14351-1 che ne ha resa obbligatoria la marcatura CE di quelli privi di caratteristiche di resistenza al fuoco ed al fumo. Marcatura e metodo di calcolo a cui se ne lega la libera circolazione all’interno della Unione Europea.

    Per avere accesso agli incentivi definiti per i serramenti  da Ecobonus e Superbonus è possibile prevedere la loro sostituzione anche se quelli installati hanno prestazioni di trasmittanza già uguali o inferiori a quelli introdotti dal Superbonus?

    No, come precisato da ENEA nell’aggiornamento del suo  “Vademecum serramenti e infissi”, l’intervento di sostituzione dei serramenti è agevolabile solamente se i serramenti che si vanno a sostituire hanno prestazioni di trasmittanza termica superiori a quelli tabellati dal MiSE. Essendo ENEA l’ente a cui è demandato controllo e verifica in loco degli interventi, tale indicazione rimane imperante a meno che non sia corretta da una auspicabile circolare tecnica emanata  direttamente dal MiSE come già accaduto in passato proprio su indicazioni tecniche riguardanti i serramenti.

    È possibile avere accesso agli incentivi definiti  dal Superbonus provvedendo alla sostituzione con serramenti di dimensioni maggiori?

    Si. Nel caso di un singolo serramento tale maggiore dimensione è comune consigliabile che  rimanga entro il limite di tolleranza del 2% previsto dal TU o poco oltre se ne viene dimostrata la necessità di recupero dimensionale per – ad esempio- l’applicazione del cappotto.  Nel caso di contestuale sostituzione di più serramenti le dimensioni posso variare anche considerevolmente  purché  “la superficie “totale” degli infissi nella situazione post intervento sia minore o uguale di quella ex ante” così come indicato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n°524 del 2021 in merito alla possibilità di variare posizionamento e dimensione dei serramenti.  Dal 4 agosto 2021 effettuando la sostituzione contemporanea di più serramenti non vi è più la necessita  che la singola superficie rimanga entro il limite di tolleranza del 2% previsto dal TU dell’edilizia. L’intervenuta riscrittura del comma 13 -ter ha infatti  stabilito che :…la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (quello che impone io rispetto del 2%) opera esclusivamente nei seguenti casi:

    a) mancata presentazione della CILA;

    b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;

    c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;

    d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14.

    Il solo intervento indicato nell’ambito del Superbonus che permette di usufruire del 110% anche apportando maggiori variazioni dimensionali (e di sagoma) ai serramenti è quello definito per l’intervento di demolizione e ricostruzione  così come indicato dall’art. 10 la Legge n. 120/2020

    Per avere accesso agli incentivi definiti per i serramenti  dall’Ecobonus è possibile prevedere la loro sostituzione anche se i nuovi installati avranno  dimensioni maggiori?

    Si. Nel caso del singolo serramento è sempre consigliabile rimanere entro i limiti di tolleranza del 2% previsto dal TU dell’edilizia o comunque non superiore all’eventuale perdita di superficie associata all’applicazione del cappotto, mentre  non sarebbe possibile – per estensione –  in regime di Ecobonus fare riferimento, in caso di simultanea sostituzione di più serramenti, all’invariabilità della superficie totale sostituita e non relativa alla singola finestra come indicato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n°524 del 2021 in merito alla possibilità di variare posizionamento e dimensione dei serramenti.

    Difatti, come si desume dalle risposta sull’estensione della CILA, stando ad ENEA le intervenute semplificazioni introdotte all’art.119 per il Superbonus non coinvolgerebbero l’Ecobonus. Di conseguenza  il solo intervento indicato nell’ambito dell’Ecobonus che permette di usufruire del 50% anche apportando maggiori variazioni dimensionali ai serramenti rimane quello definito dal comma 344 relativo alla riqualificazione globale dell’immobile.

    Anche per avere accesso agli incentivi definiti per i serramenti dall’Ecobonus è  sempre obbligatoria l’asseverazione delle caratteristiche e della congruità dei costi  effettuata da un tecnico abilitato?

    Si, ma partire dal 12 novembre 2021, e con la sola eccezione degli interventi che rientrano nel Bonus Facciate,  esclusivamente per le spese di sostituzione di valore complessivo superiore ai 10mila euro (quindi compreso di posa in opera, costi accessori e IVA)

    Per valori inferiori ai 10mila euro, così come se eseguiti in edilizia libera, non vi è obbligo di ricorrere ad un tecnico per asseverare caratteristiche e congruità della spesa per la sostituzione dei serramenti, pertanto rimangono vigenti le precedenti misure che per l’Ecobonus indicavano come sufficiente la dichiarazione sostitutiva fornita dal produttore del serramento.

    Come ribadito anche nella circolare n°19 dello scorso 27 maggio 2022 il valore di 10mila euro va calcolato ” … in relazione al valore degli interventi agevolabili ai quali si riferisce il titolo abilitativo, a prescindere se l’intervento è stato realizzato in periodi d’imposta diversi.”

    Il costo della posa in opera del serramento ha dei riferimenti per verificarne la congruità anche per la sola applicazione dell’Ecobonus?

    Ad eccezione di interventi di valore complessivo inferiore ai 10mila euro il tecnico asseveratore deve sempre verificarne la congruità  prioritariamente  facendo riferimento ai prezzari regionali o DEI.

    Un immobile sottoposto a vincolo dal Codice dei beni culturali può accedere al Superbonus per la sostituzione dei serramenti?

    Sì. Per gli immobili sottoposti a vincolo dal Codice dei beni culturali e del paesaggio per i quali non sia possibile effettuare gli interventi trainanti, il Superbonus spetta per qualunque opera compresa la sola sostituzione dei serramenti che fa conseguire la classe energetica più alta, nei limiti di quanto previsto per gli interventi di risparmio energetico di cui all’articolo 14 del D.L. n. 63/2013, cd. Ecobonus.

    Come intervento “trainato” del Superbonus qual è l’importo massimo previsto per la sostituzione dei serramenti?

    È lo stessa definito per l’Ecobonus ovvero 60 mila euro, ma da raggiungere applicando:

    – quanto disposto per il calcolo del Superbonus (l’importo deve comprendere anche l’aumento di aliquota portata);

    – il prezzo limite al mq per serramento definito dall’allegato I il Decreto Requisiti quale  riferimento nel caso in cui non sia oggettivamente possibile rilevarne il costo attraverso i prezzari (regionali o del Dei);

    – la suddivisione della detrazione in 5 anni dell’importo indicato in fattura. 

    Le spese per la posa in opera dei serramenti sono incluse nel costo definito come prezzo limite dall’allegato A del MITE ?

    No, ma l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile deve essere sempre calcolato sulla base dei massimali di costo fissati dal MITE e dalla verifica da parte dell’asseveratore della congruità del costo indicato per la loro posa in opera.

    Per avere accesso al Superbonus del 110% entro quando devono essere effettuati anche i lavori di sostituzione  dei serramenti?

    L’intervento di sostituzione dei serramenti deve obbligatoriamente avvenire entro il termine di fine lavori / chiusura del cantiere contrattualmente definito per l’effettuazione delle opere rientranti nel Superbonus 110%. Di conseguenza anche la sostituzione dei serramenti non può essere effettuata oltre tale termine, pena la perdita del beneficio fiscale.

    È possibile applicare il Superbonus del 110% alla sola sostituzione delle chiusure oscuranti (tapparelle , persiane, scuri , ecc)?

    No, come espressamente previsto (serramento+oscurante) per avere accesso al Superbonus la loro sostituzione deve essere contestuale a quella del serramento.

    Come ulteriormente ribadito dall’Agenzia delle Entrate  con la risposta numero 369/2022, nel caso la sostituzione delle chiusure oscuranti non sia effettuata congiuntamente alla sostituzione dei serramenti, esso costituisce un intervento autonomo il cui limite massimo di detrazione ammissibile è pari a 60.000 euro per unità immobiliare così come previsto dall’Ecobonus.

    È possibile da parte dell’impresa serramentistica cedere alle banche il credito di imposta derivante dal Superbonus?

    Si. La legge di Bilancio 2022 ha confermato l’estensione a tutti i bonus edilizi della  possibilità di optare – in alternativa all’uso diretto della detrazione – per lo sconto in fattura e per la cessione del credito a coloro (incluse banche e intermediari) che hanno facoltà di  successive cessione. Multi cessione limitata a 3 dal DECRETO-LEGGE 25 febbraio 2022, n. 13 ” Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonche’ sull’elettricita’ prodotta da impianti da fonti rinnovabili ” pubblicato sulla gazzetta ufficiale n.47 del 25-02-2022. Si ricorda poi che il Superbonus è cumulabile con l’Ecobonus ed il Bonus Facciate. Da segnalare in merito che ci si potrà avvalere, per le medesime spese, di una sola tipologia di agevolazione, rispettando i relativi adempimenti previsti.

    Se l’intervento realizzato può ricondursi a fattispecie agevolabili diverse, il contribuente potrà fruire di entrambe le agevolazioni solo a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e che vengano rispettati tutti gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna agevolazione a cominciare da quella per Superbonus 110% e serramenti.

    Nei confronti di chi può essere disposta la cessione del credito?

    A seguito delle disposizioni contenute nella Legge di conversione n. 91 del 15 luglio 2022 del Dl Aiuti che hanno modificato la Legge di Bilancio 2022 in relazione anche alla misure introdotte dal decreto” Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonche’ sull’elettricita’ prodotta da impianti da fonti rinnovabili ”, il numero di cessioni ammesse non è più limitato a 3 ma, ad eccezione della prima cessione, quelle successive – sempre  tracciate e non frazionabili a partire dal 1° maggio 2022 – sono esclusivamente disponibili per banche e intermediari finanziari riconosciuti dalla Banca d’Italia. La cessione iniziale può sempre essere disposta a favore dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi o di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti).

    È possibile utilizzare il credito d’imposta e la relativa compensazione subito, senza aspettare l’anno successivo a quello di sostenimento delle spese?

    No. Il credito d’imposta è fruibile con la stessa ripartizione di quote annuali (5 per il Super Ecobonus, 4 per il Super Sisma Bonus) con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese.

     

     

     

    547 Commenti

    1. Buongiorno
      devo sostituire una porta di ingresso in un fabbricato ad uso uffici. Lo stesso attualmente è composto da una parte fissa vetrata e da una porta apribile sempre vetrata.
      Per usufruire del bonus barriere architettoniche 75% ( invece del bonus risparmio energetico 50% ) è sufficiente che il nuovo infisso abbia vetri antisfondamento, larghezza porta apribile per passaggio carozzina, maniglia per apertura ad altezza stabilita dall’apposita norma o sono necessarie altre specifiche caratteristiche? O ancora ci sono degli elementi non obbligatori ma che potrebbero essere utili per dimnostrare in caso di verifica il superamento di barriere architettoniche?
      Grazie per la risposta.

    2. Buongiorno, si può chiedere la revoca delle proprie tapparelle o persiane dal superbonus già avviato se non fossero già state prodotte?

    3. Buongiorno
      – Nel condominio dove abito si stanno effettuando i lavori del superbonus 110%. I serramenti sono stati classificati come opere trainate
      – Sono l’unico condomino interessato alla sostituzione dei serramenti. La DL mi ha detto di rivolgermi ad un serramentista e di acquistare e farmi montare dallo stesso gli infissi. Al momento dell’installazione pagherò la fattura nella sua interezza e poi la fornirò alla DL, la fattura che la allegherà alla pratica del superbonus. In questo modo io potrò avere il rimborso del 110% dell’intero importo + iva in 4 anni. Premetto che: 1) ho capienza fiscale; 2) che la DL mi ha confermato che il preventivo rientra all’interno del massimale del computo metrico.
      Il mio dubbio é: questa procedura come da me riassunta è corretta? Sto commettendo degli errori o sto dimenticando qualcosa? L’installazione delle opere può seguire la fatturazione, in caso di ritardi nella produzione e/o installazione?

      • Buongiorno,
        l’intervento può essere seguito nella modalità suggerita dal tecnico asseveratore dell’impresa al quale è meglio fare riferimento affinché sia sempre lui a seguire la sua pratica individuale.
        Cordialmente

    4. Salve, sono proprietario di un edificio di 4 unita immobiliari. Da un appartamento ho chiuso una finestra e voglio aprire una finestra e farla diventare porta finestra in un altro appartamento mantenendo la superficie finestrata totale dell’edificio la stessa. Vorrei avere gentilmente conferma che posso fare cio’ ? grazie molte

    5. salve,
      è normale che in Assemblea si decide un colore e l impresa ne mette uno simile ?
      poi si decide di mettere le strisce marca piano e l architetto assieme l impresa non le vuole fare…
      si decide il colore dei serramenti e l architetto mette standard bianchi ?
      si decide di mettere zanzariere oscuranti e l architetto sostiene che non è obbligato a firmarle e non le mette…?
      come si fa in questi casi?

      • Buongiorno,
        per come decritta sicuramente si tratta di una situazione anomala che va prioritariamente chiarita con l’amministratore del condominio.
        Cordialmente

    6. Buongiorno, tra le lavorazioni agevolate dal superbonus110% rientra la sostituzione dei sistemi oscuranti (tapparelle) con sistemi automatizzati gestiti elettricamente (inserimento di motore nel rullo) ?
      In caso affermativo, quale è la norma o l’interpello di riferimento?

      Grazie

    7. Buongiorno,

      in fase di sostituzione dei serramenti, la ditta incaricata è tenuta a rispettare il verso di apertura esistente? La ditta che ci ha eseguito i lavori ha invertito il senso di apertura della porta finestra in cucina (a dx anziché a sx come in precedenza) senza interpellarci, ma in base alla disposizione della cucina stessa non è l’ideale.
      Secondo voi posso obbligarli a posare di nuovo il serramento secondo la configurazione originale?

      Grazie mille

      • Buongiorno,
        a meno di impedimenti legati alle caratteristiche del nuovo serramento, da rendere preventivamente noti e accettati dal committente che ne ha sottoscritto l’ordine di acquisto, procedendo ad una sostituzione dell’esistente è implicito che anche in senso di apertura dell’anta principale vada rispettato.
        Salvo successivi accordi diversi, in caso di difformità occorre intervenire per ripristinare il senso originale.
        Cordialmente

    8. Buongiorno, volevo porre una domanda riguardo i lavori previsti dal bonus 110 avviati a novembre 2022, in un mini condominio di tre appartamenti ognuno dei quali aventi un suo proprietario, e interrotti senza essere più ripresi a gennaio 2023.
      Al fatto che ormai da 6 mesi viviamo una situazione di disagio a causa di ponteggi, impalcature e mancanza di pavimentazione ai balconi che impediscono le più normali attività quotidiane quali asciugatura dei panni che avviene, nel mese di luglio, in asciugatrice con conseguente dispendio inutile di energia elettrica, si aggiunga che i condizionatori di cui erano dotati gli appartamenti sono stati rimossi a novembre a inizio lavori per non essere più rimontati, arrecando danni ,oltre che economici per l’accensione di ventilazione elettrica in tutte le stanze, anche fisici,considerando che con le temperature raggiunte si è ai limiti di un collasso fisiologico.
      Inoltre l’impedimento a lasciare l’abitazione per la mancanza dei serramenti esterni che darebbe modo ad estranei di introdursi nell’appartamento qualora venisse lasciato totalmente incustodito, fa si che non si possa progettare neanche una giornata fuori porta dell’intera famiglia.
      Mi scuso se mi sono dilungata tanto ma volevo che si capisse bene il disagio in cui ci hanno lasciati e sapere in quale modo poter agire affinché ci venga almeno restituito quello che era di nostra proprietà (condizionatori, pavimentazione balconi e serramenti esterni), per il resto ,che portino a termine o meno i lavori di ristrutturazione del condominio è poca cosa in confronto al fatto di essere privati dei propri beni.
      Grazie
      cordiali saluti

      • Buongiorno,
        non possiamo che essere solidali con Lei per quanto vi sta capitando.
        Se ancora non lo avete fatto senza altro indugio cercate di tutelate i vostri legittimi interessi ricorrendo alle vie legali.

        Cordialmente

    9. Buon giorno,
      nell’ambito di un intervento 110% devo gestirmi (compreso i pagamenti che poi saranno portate in detrazione) le opere trainate tra cui infissi e tapparelle. Posso acquistarli da due fornitori diversi, rispettando i limiti di spesa complessivi e le disposizioni tecniche? Grazie.

      • Buongiorno,
        pur non comprendendo, in regime di Superbonus, i vantaggi per il committente di procedere alla frammentazione dei fornitori a fronte di un aumento certo delle complicazioni che ne derivano, dovendo redigere un computo metrico analitico di ciascun intervento incentivato il tecnico asseveratore potrebbe indicare anche fornitori diversi per la sostituzione dei serramenti e dei teli tapparella avvolgibili.
        Cordialmente

    10. buongiorno, chiedo un chiarimento, ho firmato il contratto per il superbonus nell’ottobre 2021, ora finalmente iniziano i lavori, quando ho firmato mi hanno detto che era il 110 copriva interamente serramenti e persiane , ora nel venirmi a prendere le misure per realizzazione dei serramenti , mi dicono che i massimali sono cambiati , ora per gli scuri si ha un massimale di 120 € al mq, e non è più possibile traslare avanzi di altri massimali su diversi lavori.
      quello che chiedo è visto che ho firmato nel 2021 è giusto che non per colpa mia (ma della azienda a cui mi sono affidato, che ha impiegato tutto questo tempo prima di iniziare i lavori)io debba metterci la differenza per le persiane nella parte eccedente i 120€ l mq?
      dove posso trovare la tabella dei massimali di spesa per i singoli lavori?
      grazie mille

      • Buongiorno,
        vero è che il decreto del MITE “Definizione dei costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell’ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici” pubblicato sulla GU N.63 del 16 marzo 2022 ha aggiornato i costi a suo tempo definiti dal MISE, ma altrettanto vero è che ne ha mediamente incrementato il valore del 20%.

        Inoltre, nel tabellato contenuto nell’allegato I per la sostituzione degli scuri non viene definito alcun importo specifico perché sempre legato al costo del serramento. Infatti la misura agevolativa per questa combinazione (serramento + oscurante) prevede un costo ammissibile che va dai 780 euro/mq – per le zone climatiche A,B,C – ai 900 euro/mq per le zone climatiche D,E,F ; costi considerati al netto di IVA, opere necessarie all’installazione e posa in opera.

        Anche facendo riferimento ai prezzari regionali/DEI da applicare in regime di Superbonus per la determinazione dei costi dei singoli interventi il valore degli importi sono stati nel frattempo aumentati e non diminuiti.

        Tutti costi che a suo tempo dovrebbero essere stati dettagliati nel computo metrico redatto dal tecnico asseveratore perché necessario a procedere con la richiesta di accesso alla detrazione prevista dal Superbonus. Costi che a distanza di due anni saranno nel frattempo aumentati anche per i serramenti e gli scuri determinano una più che probabile minore copertura da parte della detrazione il cui “onere a carico” va comunque determinato in base a quanto stabilito dal contratto a suo tempo stipulato.

        Cordialmente
        https://www.serramentinews.it/2022/04/13/bonus-edilizi-indicazioni-mite-sul-prezzo-non-rintracciabile-nei-prezzari/
        https://www.serramentinews.it/2022/03/18/nuovi-costi-massimi-detrazioni-in-g-u-iva-posa-e-spese-professionali-escluse/

    11. vorrei sapere se si possono riutilizzare i serramenti vecchi sostituiti con quelli nuovi del 110% se sono ancora in ottime condizioni in altri fabbricati

    12. Buongiorno,
      a seguito dei lavori del Superbonus 110% il Direttore dei Lavori ha predisposto il 1° S.A.L. . Ha l’obbligo di portarlo in assemblea per mettere a conoscenza dei condomini di quanto al momento realizzato? Anche perché risulterebbero inseriti dei lavori aggiuntivi rispetto al computo metrico approvato dall’assemblea.
      Grazie

    13. Buongiorno e grazie mille per il Vostro lavoro.
      Secondo Voi un intervento di superbonus per miglioramento sismico(del 2022 già avviato regolarmente ) può trainare, oltre all’ascensore di cui siamo certi, anche le finestre con caratteristiche per disabili ?

      • Buongiorno,
        come meglio potrà spiegarle il tecnico asseveratore a seguito di demolizione e
        successiva ricostruzione pure la sostituzione dei serramenti può rientrare tra degli interventi di ristrutturazione edilizia trainati dal sismabonus.
        Diversamente sarà sempre possibile, purché nel rispetto delle necessarie caratteristiche, usufruire per la sostituzione dei serramenti del 75% di detrazione previsto dal Bonus Barriere Architettoniche.
        Cordialmente

    14. Buongiorno,

      Vi scrivo per ottenere un chiarimento. Abito in un condominio in cui sono in corso lavori di cappotto termico e sostituzione della caldaia. In qualità di singolo condomino, ho richiesto la sostituzione degli infissi che mi sono stati asseverati e successivamente installati. Tuttavia, poco dopo sono venuto a conoscenza del fatto che, nel caso in cui avessi avuto dei contro telai in ferro, questi dovevano essere sostituiti con quelli in legno. Mi ritrovo quindi con degli infissi montati su dei contro telai errati? È obbligatorio cambiarli per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali? Vi ringrazio infinitamente per la risposta.

      Cordiali saluti e buona giornata.

      • Buongiorno,
        fermo restando che così come l’eventuale interruzione del bancale/davanzale pure la sostituzione del vecchio controtelaio in ferro ( materiale conduttore) sarebbe stata altamente consigliabile per non rischiare di inficiare le caratteristiche di isolamento termico dei nuovi serramenti (perché potrebbe determinare l’instaurazione di un ponte termico tra l’ambiente esterno e l’ambiente riscaldato), la sua mancata rimozione non incide sulla possibilità di usufruire dell’incentivo fiscale previsto per la sostituzione delle finestre.
        Cordialmente

    15. Buongiorno a tutti,
      all’interno del bonus 110 cambieremo, nel mio fabbricato, gli infissi! domanda: i proprietari hanno diritto a sapere quale ditta dovrà cambiare i serramenti o resta una prerogativa dell’impresa edile?
      credo che ogni singolo proprietario di rebbe, per trasparenza, sapere chi fornisce gli infissi.
      Grazie

      • Buongiorno,
        premesso che nei limiti di legge è sempre la committenza a stabilire contrattualmente chi fa cosa, in merito ad interventi ed imprese coinvolte per la loro esecuzione il tecnico asseveratore avrebbe dovuto già fornire tutte le informazioni nell’ambito dell’assemblea deliberante l’accettazione del computo metrico presentato.
        Nel caso non fosse stato presente, può chiedere i necessari chiarimenti ho all’amministratore o direttamente al tecnico asseveratore.

        Cordialmente

    16. Buongiorno,
      volevo chiedere per la sostituzione di un serramento di un negozio di cui io sono nuda proprietaria, se è possibile usufruire della detrazione del 50% in dieci anni, intestando la fattura a mio marito convivente, ed effettuando il bonifico sul conto cointestato, visto che io non ho capienza fiscale e nel caso che pratiche sono necessarie.
      grazie e cordiali saluti

      • Buongiorno,
        la possibilità di usufruire degli incentivi previsti per la riqualificazione edilizia è strettamente legata alla proprietà dell’immobile. Tranne casi particolari, solo chi ne detiene la proprietà totale o parziale può usufruirne nei limiti della propria capienza fiscale.
        Cordialmente

    17. buongiorno,
      sto facendo una ristrutturazione nella mia casa unifamigliare usufruendo in parte del bonus ristrutturazione 50% (per il quale ho già superato il limite massimo di 96000), e in parte del superbonus 110% inclusa la sostituzione di tutte le finestre con oscuranti e termocasse. Ora dovrei sostituire i due portoncini di ingresso esistenti con porte blindate per un costo totale di € 7.000. Chiedo se posso considerare questi serramenti coibentati (con trasmittanza ideonea per la mia zona), nell’ecobonus 50%, anzichè nel superbonus 110% e ciò per il fatto che il prezziario Dei prevede un prezzo a mq. che non mi consente di raggiungere il 50% previsto dall’ecobonus.

      • Buongiorno,
        se come indica il valore di trasmittanza dei portoncini che separano la zona fredda da quella calda rientra in quanto tabellato per la fascia climatica di appartenenza del comune nel quale rientra l’edificio, è certamente possibile usufruire della detrazione prevista dall’Ecobonus (50%).

        Se il problema sono i costi massimi ammessi è possibile optare anche per il Bonus casa/ristrutturazione (con detrazione sempre del 50% in 10 anni) effettuando un intervento in edilizia libera e senza bisogno di asseverazione a meno che il loro costo complessivo – posa compresa – non superi i 10mila euro.
        Da ricordare che anche in questo caso è necessario inviare le informazione sull’intervento ad ENEA
        ( https://detrazionifiscali.enea.it )

        Cordialmente

        • grazie mille per la tempestiva risposta. Le porte blindate che andrò a mettere in zona climatica E, hanno trasmittanza 1,1 . Chiedo una precisazione: si possono cumulare ecobonus 50% e superbonus 110% avendo ancora in corso l’ intervento di ristrutturazione con scia?
          Specifico che non posso più usufruire del bonus ristrutturazione o bons sicurezza in quanto ho già superato quest’anno il massimale di 96000€ .
          Il mio geometra ha detto che col prezziario Dei la porta blindata coibentata viene valutata € 1673 montaggio compreso . E’ veramente poco se si considera che io spendo circa 8000 per due porte!
          Grazie ancora per la Sua attenzione e cortesia. Laura

          • Buongiorno,
            come il tecnico asseveratore potrà meglio dettagliare, non esiste una problematica di “cumulo” degli incentivi perché per ogni intervento effettuato va indicata nella “pratica” da trasmettere a quale tipologia di Bonus si fa riferimento per usufruire dell’incentivo previsto.
            Cordialmente

    18. buongiorno ho rimosso i serramenti del mio immobile con una cila precedente all’apertura della cilaS con lòa quale faremo il cappotto ecc,
      posso mettere al 110% la spesa per l’acquisto dei nuovi serramenti anche se rimossi prima?
      grazie anticipatamente
      Federica

      • Buongiorno,
        come meglio le potra motivare il tecnico asseveratore tale operazione non è possibile a meno di non dichiarare il falso.
        Cordialmente

    19. Buongiorno,
      io devo cambiare un serramento in un negozio in un condominio dove si fa il superbonus ed essendo ubicazione commerciale dovrei avere diritto ad una detrazione del 50% in 10 anni. per questo tipo di lavoro posso procedere privatamente e per poter usufruire dell’agevolazione, chiedo se basti fare la pratica dell’ENEA.
      Inoltre per poter successivamente sostituire il serramento il serramentista deve posare prima degli angolari ferma risvolto cappotto che sembra siano abbastanza costosi e mi chiedevo se siano compresi nella facciata condominiale con il costo del 110%.
      grazie e cordiali saluti

      • Buongiorno,
        dando per sottinteso che il condominio a cui si fa riferimento è prevalentemente costituito da unità residenziali, gli angolari ferma risvolto potrebbero effettivamente rientrare tra le parti comuni del condominio e quindi usufruire del Superbonus.
        Tuttavia, la conferma potrà essere data dal tecnico asseveratore che ha redatto il computo metrico dell’intervento condominiale.
        Per quanto riquadra la sola sostituzione del serramento, il cui costo non deve risultare superiore ai 10mila euro diversamente scatterebbe l’obbligo di asseverazione da parte di un tecnico, è possibile liberamente decidere se utilizzare il 50% di detrazione previsto sia dall’Ecobonus che dal Bonus ristrutturazione con obbligo, in entrambi i casi, di invio dichiarazione ad ENEA
        Cordialmente

    20. Buonasera,

      In un mini condominio stiamo facendo l’ecobonus 110.
      Attualmente sono installate finestre in legno e controfinestre in alluminio.
      Vorrei intervenire sostituendo solo le controfinestre in allumino esterne (lasciando le mie finestre interne in legno).
      Secondo voi è possibile usufruire del bonus o devo per forza sostituire quelle interne.
      Grazie

      • Buongiorno,
        come meglio potrà spiegare il tecnico asseveratore che ha definito anche il computo-metrico degli interventi, la sostituzione del serramento deve prioritariamente rispondere ad un preciso valore di trasmittanza sotto il quale la sostituzione non può avvenire in regime di Ecobonus ( 110% o 50%) ma solo di Bonus casa (50% di detrazione). Limite di trasmittanza definito in funzione della fascia climatica in cui ricade il condominio.

        Se tale limite non viene superato, applicando il principio della obbligatoria separazione tra zona calda/zona fredda si potrebbe anche decidere di sostituire le sole controfinestre, possibilità la cui funzionalità dovrà essere analizzata e “garantita” dal tecnico asseveratore.
        Cordialmente

        https://www.efficienzaenergetica.enea.it/media/attachments/2022/06/28/guida_superbonus_110_giugno.pdf

    21. buongiorno,
      io ho un negozio in un condominio e volendo sostituire il serramento esistente mantenendo le stesse misure, chiedo per avere l’agevolazione del 50% in dieci anni, quali pratiche devo fare se serve l’ ENEA (preciso però che l’importo è inferiore ai 10000 euro e forse non sono obbligato) e chiedo se fa parte di un lavoro ordinario o straordinario e devo fare richiesta al Comune.
      cordiali saluti
      Luigi

      • Buongiorno,
        per come prospettato l’intervento di sostituzione rientra tra opere di manutenzione ordinaria effettuato in regime di edilizia libera e il solo obbligo da rispettare nei confronti di ENEA è quello di comunicazione attraverso il portale Bonus Casa.
        https://bonusfiscali.enea.it/
        Cordialmente

    22. Buongiorno, sono proprietaria di un negozio che fa parte di un edificio condominiale, dove verranno eseguiti lavori con superbonus 110%, e verrà fatta la posa di cappotto, per il serramento esistente mi sono state proposte due opzioni: lasciare il serramento attuale uniformandolo come colore agli altri serramenti e pagando la cifra di 3000/4000 euro per il costo del risvolto del cappotto per aderire al serramento esistente, ma se il cappotto rientra nella nella spesa che già pago con il 110% per la facciata condominiale devo pagare anche questo?.
      mentre se cambiassi il serramento (con aliquota di detrazione del 50%) mi è stato proposto di farlo con il condominio ma a dei costi assurdi (più del doppio del preventivo del mio serramentista di fiducia in opera- circa 12000 euro in più), e se decidessi di farlo fare al mio serramentista mi è stata chiesta lo stessa la differenza di costo giustificata con spese tecniche, un costo altissimo per falsi telai ecc.- ma io cosa sono obbligata a fare?
      grazie e cordiali saluti

      • Buongiorno,
        confidiamo che il costo aggiuntivo che le è stato indicato sia riferibile all’opzione di intervenire sul colore dell’attuale serramento (che quindi andrebbe smontato, portato a verniciare e rimontato), e non alla “chiusura” del cappotto sul vano finestrato essendo un intervento in tutti i casi obbligato per garantire il necessario isolamento termico della facciata con la contestuale eliminazione di eventuali ponti termici.
        Cordialmente

      • ringrazio ma chiedo se per cortesia riesco ad avere una risposta anche per la seconda parte della mia domanda
        per quanto riguarda il cambio del serramento
        grazie e cordiali saluti

        • Buongiorno,
          pur essendo parte importante della facciatà “comune” dell’edificio condominiale, la proprietà del serramento collocata nella singola unità immobiliare è sempre individuale di conseguenza solo il proprietario di tale unità immobiliare può decidere se sostituirlo o meno. A meno dell’esistenza di stringenti vincoli architettonici gli eventuali obblighi “comuni” (soprattutto afferenti al decoro “estetico”) devono essere sempre chiaramente definiti all’interno del Regolamento condominiale.
          Cordialmente

          • buongiorno, ringrazio per la cortese e tempestiva risposta,
            volevo anche precisare che nella prima parte della domanda dove appunto chiedevo nel caso non sostituissi il serramento mi venivano addebitate 3000/4000 euro solo per il risvolto del cappotto e non per la tinteggiatura.
            mentre chiedevo in caso lo sostituissi se sono obbligata a farlo fare come condominio con un addebito di euro 22000 (giustificato con costi assurdi) anziche 10000 facendolo fare al mio serramentista. io ho espresso la mia volontà di farlo privatamente – ne ho il diritto?
            grazie e cordiali saluti

            • Buongiorno,
              se il risvolto è parte integrante del cappotto così come stabilito dal coputometrico dei lavori preparati dal tecnico asseveratore non vi è alcun titolo per chiederne un ulteriore pagamento. Tecnico asseveratore al quale consigliamo di rivolgersi per chiarire tale aspetto e definire anche le eventuali possibili modalità per l’eventuale sostituzione del serramento da parte di una impresa diversa da quella incaricata.
              Cordialmente

    23. Buongiorno, ho usufruito dell’ecobonus 110 per ristrutturare una villa unifamiliare. Premesso che la pratica
      è gia stata asseverata e chiusa. Gli infissi sono stati tutti sostituiti con infissi che rispecchiano la trasmittanza prevista da questo incentivo. Ora, ” per caso” un tecnico indipendente si accorge che nel montare gli imbotti delle finestre (finestre in alluminio legno con tendina oscurante interno vetro, senza scuri né tapparelle), i fori degli scoli dell’acqua piovana sono stati tappati a causa di un erroneo montaggio dell’imbotto stesso che è stato sovrapposto all’infisso anziché sottoposto. la ditta che ha realizzato e montato infissi e imbotti con posa certificata, sostiene che smontando e riposizionando gli imbotti risolverà il problema. i miei dubbi sono:
      1 la posa degli imbotti dev’essere certificata così come quella degli infissi (sono considerati un tutt’uno o indipendenti l’uno dall’altro?
      2 Formandosi dei ponti termici, questo andrebbe a inficiare la classe energetica raggiunta con gli infissi certificati?
      3 Lo smontaggio e il successivo riposizionamento degli imbotti, nel caso di una pratica già chiusa, deve seguire qualche particolare.are iter burocratico?
      Io come committente, devo tutelarmi in qualche modo prima di far eseguire questa riparazione per non incorrere a problemi con la legge?
      4 A chi imputare la responsabilità di questo danno, comunque già riconosciuto sia dall’esecutore
      dei lavori che dal tecnico asseveratore?

      • Buongiorno,
        fermo restando la responsabilità, per gli eventuali danni arrecati, dell’impresa che ha prodotto ed ha effettuato la posa in opera dei serramenti e la “finitura” dell’imbotte, a meno di difetti occulti lo smontaggio e corretto rimontaggio dovrebbe risolvere il problema senza necessità di adempiere a nuove certificazioni.
        Cordialmente

    24. Buongiorno.
      Nel mio condominio stanno effettuando i lavori relativi al bonus 110%.
      E’ arrivato il momento di effettuare l’ordine dei serramenti.
      La ditta che sta eseguendo i lavori ci ha comunicato che i serramenti che rientrano nell’agevolazione sono solo quelli a 2 ante (noi in facciata li abbiamo a 2 o 3 ) e che per nessuno è prevista l’apertura a ribalta (vasistas).
      Ho cercato un po’ su intenet ed ho chiesto ad altri tecnici, ma non ho trovato nulla riferito al numero di ante del serramento e nemmeno all’apertura a vasistas.
      potete darmi qualche informazione o riferimento per favor e
      grazie

      • Buongiorno,
        avendo il Super Ecobonus come priorità quella dell’efficientamento energetico, per la sostituzione dei serramenti la normativa dispone da un lato il rispetto di alcune prestazione limite e la congruità del prezzo da definirsi in base al prezzario applicato, ma dall’altro lascia ampia discrezionalità per la definizione tra le parti di molte caratteristiche “accessorie” dei serramenti che si andranno ad utilizzare per la sostituzione a patto che tali serramenti risultino della stessa forma e tipologia di quelli esistenti, con l’unica concreta eccezione rappresentata da opere afferenti un intervento di demolizione/ ricostruzione.
        In generale, quindi, fermo restando l’obbligo di rispettare altri eventuali vincoli definiti a livello locale, l’applicazione o meno sul serramento sostitutivo di tali caratteristiche “accessorie” (materiale dei profili, finitura, vetrazione, ferramenta per la movimentazione, ecc.) è strettamente dipendente dai costi a suo tempo computati dal tecnico asseveratore in base al prezzario e dagli accordi in questo senso contrattualmente stipulato tra le parti prima dell’inizio dei lavori.
        Cordialmente

    25. buongiorno e complimenti per le informazioni precise e corrette che formite, vorrei chiedervi un chiarimento, ho una cila aperta per lavori di manutenzione straordinaria tra i vari lavori dovrei sostituire gli infissi gli oscuranti e il portoncino blindato d’ingresso. mi hanno fatto un preventivo per l’importo di circa 20.000€ il tutto sono circa 14mq in zona climatica D quindi da tabella max 900€ x mq. detto questo la normativa consente di optare per l’ecobonus 50% o bonus ristrutturazioni al 50%, ora con l’ecobonus oltre all’asseverazione del tecnico senza cessione del credito o sconto in fattura posso detrarre in 10 anni l’intero importo o solo quello previsto dalla tabella? esiste questo vincolo anche per il bonus ristrutturazione o solo il massimale dei 96.000€ di tetto massimo? ringrazio in anticipo e vi auguro buon lavoro.

      • Buongiorno,
        se per gli interventi di sostituzione di infissi, oscuranti e portoncino d’ingresso intende fare richiesta di accesso alle detrazioni previste dall’Ecobonus (50% ) per la definizione dell’importo totale della detrazione deve necessariamente fare riferimento a quanto tabellato dal MISE in merito ai prezzi massimi indicati ed è su tale importo totale che verrà definito quanto spettante nella suddivisione in 10 anni della detrazione ammessa; l’eventuale eccesso di spesa rispetto al totale definito attraverso l’applicazione dei prezzi massimi ammessi dal MISE rimane totalmente a carico del committente.
        Anche il Bonus Casa/ristrutturazione (esteso dalla Legge di Bilancio 2022 al 31 dicembre 2024) per infissi, oscuranti e portoncino d’ingresso, permette l’accesso ad una detrazione del 50% “spalmabile” in 10 anni – purché tali lavori rientrino tra quelli indicati nella Cila relativa alla ristrutturazione edilizia -, ma non trattandosi di interventi specificatamente dedicati all’efficientamento energetico, il limite di costo da rispettare sono i 96mila euro definiti come massima spesa ammessa per tale tipologia di interventi mantenendo l’obbligatorietà di indicazione separata del costo della sola manodopera e l’obbligo formale (non è prevista alcuna sanzione in caso di difetto) di invio di comunicazione ad ENEA.
        Pur non essendo obbligatoria perché non si intente procedere né a sconto né a cessione del credito, è per noi comunque consigliabile fare verificare la congruità dei prezzi da un tecnico asseverato.
        Cordialmente

    26. Salve, chiedo una info in merito alla sostituzione infissi,sono in corso dei lavori a 110 unifamiliare ma oggi il GC mi chiede di variare il contratto firmato con un nuovo asseveramento e prestazione energetica in quanto non riescono a fornire i serramenti per motivi di tempo vista la imminenza scadenza al 31/12/22.
      Come di devo compartare?

      • Buongiorno,
        ricordando che qualsiasi variazione al contratto sottoscritto deve essere concordata/accettata dalle parti, ci sembra evidente la volontà del GC di cautelarsi da possibili inadempienze contrattuali rispetto a quanto sottoscritto con il cliente sostanziandosi di fatto l’ipotesi, ai sensi dell’art 128 del C.C, di inadempimento contrattuale con possibile richiesta di risarcimento del danno a meno che l’inadempimento o il ritardo siano determinati dall’intervenuta impossibilita di non poter seguire la prestazione per cause (tutte da dimostrare) a lui non imputabili.
        Sta a lei decidere – meglio se dietro consiglio di un legale – se farsi carico di un problema non suo ma che sicuramente la coinvolge come possibile parte lesa, oppure concordare con il GC nuovi termini che in qualche modo prevedono per iscritto una qualche forma di “risarcimento” a parziale compensazione.
        Cordialmente

        https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-i/capo-iii/art1218.html

    27. Sto facendo un intervento SUPERBONUS 110 in un fabbricato unifamiliare. Chiedo in merito all’installazione di una schermatura solare di una tenda a bracci di dim 5,20 x 2,75; si sostitiscono infissi con oscuranti (tapparelle) e cassonetto, nel medesimo tempo si sostituisce la tenda a bracci su di una parete sud;chiedo se la tenda rientra nel SB 110 e se si nei massimali infissi (€ 54.545) o nel massimale aggiuntivo delle solo schermature solare di altrettanti e 54.545? A disposizione per richieste e chiarimenti.

      • Buongiorno,
        per l’applicazione delle schermature solari (quale è una tenda a bracci posta a protezione di un vano finestrato) occorre obbligatoriamente fare riferimento alle indicazioni (scheda descrittiva e massimale compreso) espressamente indicate, fuorché se la loro installazione è prevista su una parete posta a nord. In tal caso, infatti, non sarebbe ammissibile alcun tipo di eco-incentivo
        Cordialmente

    28. Salve, vorrei chiederle un chiarimento.
      La condizione di fruibilità di massimali diversificati tra sostituzione Serramento e Schermatura solare, identificato dalla definizione di INTERVENTI DISGIUNTI tra loro, sotto quale parametro deve essere considerato?
      – Riferimento temporale dell’intervento?
      o
      – Riferimento strutturale dell’intervento?
      Esempi in caso di Demolizione/Ricostruzione
      -A) Installazione infisso + tapparella con unico blocco telaio (stessa tempistica/stessa struttura)
      -B) Installazione infisso e scuri o sistemi ombreggianti esterni (stessa tempistica / strutture differenti)
      – Entrambe le ipotesi sarebbero concorrenti al miglioramento delle due classi energetiche.
      — Per cui poter godere dell’assorbimento come Trainati per intervento SB110%
      Cosi ci si può comportare per questi esempi in merito ai massimali?
      Grazie

      • Buongiorno,
        nel caso che propone, ovvero demolizione e ricostruzione, e fermo restando che sia corretto l’inquadramento nel quale vengono definiti gli interventi l’unico vincolo di coincidenza temporale che è opportuno comunque considerare con riferimenti alla sostituzione dei serramenti è quello che riguarda la concomitante sostituzione (attenzione NON aggiunta) delle chiusure oscuranti esistenti (generalmente tapparelle o persiane).
        Chiusure oscuranti che non sono da considerarsi equivalenti alle schermature solari (esterno o interne) per le quali non a caso sono previste specifiche indicazioni anche per il calcolo della trasmissione solare
        Cordialmente

    29. Buongiorno.
      Nel mio condominio stanno effettuando i lavori relativi al bonus 110%.
      E’ arrivato il momento di effettuare l’ordine dei serramenti.
      Premetto che in Assemblea è stato deliberato di realizzarli in 2 colori bianco interno e marrone esterno.
      Per le caratteristiche del mio arredamento ho necessità che mi vengano installati gli infissi marroni sia internamente che esternamente, ma mi viene risposto che per delibera di assemblea questo non è possibile. La stessa necessità è condivisa da un’altra decina di condomini su 60.
      Volevo chiedere se esiste una clausola che mi permetta di avere gli infissi del colore da me richiesto. L’azienda che produrrà i serramenti, da me interpellata, non ha problemi a farli di colori differenti, mentre il contractor è assolutamente contrario e non disponibile a discuterne.
      C’è possibilità di risolvere questo problema?
      Grazie.
      Cordiali saluti, Michela

      • Buongiorno,
        a pratiche già definite e lavori avviati se l’ordine dei serramenti è conforme a quanto stabilito contrattualmente con il condominio la variazione indicata è possibile solo se espressamente prevista dal contratto sottoscritto con l’impresa che per semplificare l’iter procedurale/amministrativo agisce di fatto come general contractor.
        La necessita espressa di avere abbinamenti di colore differenti da quelli definita dall’assemblea condominiale può comunque essere soddisfatta successivamente procedendo ad una nuova sostituzione dei serramenti che per evidenti ragioni non potrà rientrare tra quelli ammessi dagli Eco incentivi

        Cordialmente

    30. Salve,
      Sto usufruendo dal 2014 delle detrazioni fiscali al 65% (risparmio energetico) per sostituzione infissi, e dovrei ancora avere 2 rate delle 10 previste.
      L’ingegnere che ha fatto il sopralluogo per il bonus 110, mi ha detto che gli infissi che monteranno sono nettamnte migliori come trasmittanza di quelli che ho io in PVC, montati nel 2014.
      La mi domanda è, posso far sostituire di nuovo i miei infissi con quelli nuovi previsti nel bonus 110, dovendo ancora avere 2 rate del bonus 65% del 2014?
      Grazie

      • Buongiorno,
        le agevolazioni per gli interventi di efficientamento energetico sono indipendentemente usufruibili; l’avere già a suo tempo usufruito della detrazione del 65 % allora prevista dall’Ecobonus per la sostituzione dei serramenti non ne preclude l’accesso al Super Ecobonus 110% quale intervento “trainato” purché, come stabilito dalla Legge e più volte ribadito nelle risposte pubblicate, il valore di trasmittanza termica delle finestre che si vanno a sostituire risulti superiore al limite indicato per la zona climatica in cui ricade il Comune di appartenenza dell’immobile secondo quanto riportato nella tabella 1 allegato E al DM del 6 agosto 2020.
        Se tale valore risulta uguale o inferiore a quello tabellato non si ha diritto alla detrazione.
        Cordialmente

        https://www.serramentinews.it/2020/10/06/ecobonus-per-i-serramenti-in-vigore-prezzo-limite-e-nuove-prestazioni/

        • Salve,
          Ho visto la tabella 1 allegato E al DM del 6 agosto 2020 sulla gazzetta ufficiale, ed il limite di trasmittanza massimo consentito per l’accesso alle detrazioni della Zona climatica C dove risiedo deve essere minore o uguale(e non superiore) a 1,75 W/m2*K.
          I miei infisso sono 1,54 W/m2*K, quindi posso farli cambiare?
          Saluti

          • Buongiorno,
            ci spiace deluderla ma sta “leggendo” la disposizione di legge in modo errato perché per avere accesso alla detrazioni sono i serramenti esistenti, ovvero quelli che si vorrebbero sostituire, che non devono avere un valore di trasmittanza uguale o inferiore al valore tabellato nell’allegato E al DM del 6 agosto 2020.
            Stando al dato che riporta i suoi attuali serramenti hanno un valore nettamente inferiore a quello consentito per poter avere accesso all’incentivo in caso di loro sostituzione.
            In altre parole non li può cambiare usufruendo dell’incentivo.
            Cordialmente

            • Salve,
              Il condominio cederà il credito del bonus 110 al contractor, in questo caso cambia qualcosa per me?
              Saluti

            • Buongiorno,
              per le informazioni che abbiamo no, ma per averne certezza lo chieda direttamente al tecnico asseveratore a cui il condominio ha dato l’incarico.
              Cordialmente

    31. Buongiorno,
      Avendo iniziato i lavori trainanti in marzo 2022 (quindi prima dell’entrata in vigore del nuovo prezziario MITE) e volendo ora aggiungere lavori trainati quali serramenti e chiusure oscuranti, quale data occorre considerare per decidere se sono applicabili i nuovi limiti di prezzo MITE o i precedenti? La data di inizio lavori o del titolo edilizio dei lavori trainaNTI o la data di fatturazione o di asseverazione dei trainaTI (che non sono ancora stati eseguiti) o cosa?
      In altre parole, ai trainati ancora da eseguire devo applicare il nuovo prezzario in vigore da metà aprile o quello precedente?

      • Buongiorno,
        nel caso di interventi aggiuntivi quale nello specifico la sostituzione dei serramenti, il tecnico asseveratore può entrare nella opportuna sezione del portale SuperEcbonus è generare una variazione, che nel caso di condominio, sarà relativa al SAL della fase successiva.

        Come spiegato da ENEA per farlo bisogna cliccare su “ci sono state varianti in corso d’opera che hanno comportato il nuovo deposito della relazione tecnica” oppure che “ci sono state varianti in corso d’opera che NON hanno comportato il nuovo deposito della relazione tecnica”.

        Per i nuovi lavori definiti i limiti di prezzo da rispettare sono quelli in vigore alla data di comunicazione delle intervenute “variazioni”.

        Cordialmente

    32. Buongiorno,
      devo effettuare una ristrutturazione su un’abitazione ante 1967.
      Volevo chiedere: le dimensioni delle finestre non garantiscono il rapporto aeroilluminante, essendo quindi obbligato ad ampliare di oltre il 2%, posso usufruire del superbonus 110% anche per la parte eccedente il 2%?

      • Buongiorno,
        come riportato anche dalla risposta n° 524 del 2021 dell’Agenzia delle Entrate la variazione dimensionale degli infissi può avvenire a condizione che la superficie “totale” rilevata nella situazione post-intervento sia minore o uguale di quella ex ante. Ciò a garanzia del principio di risparmio energetico.
        Superficie totale che può essere legittimamente definita a seconda delle necessità rilevate in ciascun locale purché sempre rispettosa dei limiti previsti dai regolamenti edilizi regionali/comunali.
        A proposito della definizione del RAI (rapporto aeroilluminante) ricordiamo che per gli edifici di costruzione antecedente il 1975 e che non abbiano subito variazioni, il decreto semplificazioni 76/2020 ha introdotto diverse deroghe che consentono di superare i limiti definiti dal decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975
        Cordialmente

        https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta_524_30.07.2021.pdf/105d4a22-bd03-775a-7a56-e4d431f44855

        https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/16/20G00096/sg

    33. Buongiorno,
      sto ristrutturando casa, usufruendo delle agevolazioni previste dal superbonus 110, con intervento trainante cappotto e sostituzione della caldaia. Come intervento trainato prevedo di sostituire serramenti, tapparelle e bancali delle finestre, in quanto il mio geometra mi dice che “dobbiamo obbligatoriamente correggere il ponte termico lineare che si sviluppa tra bancale e serramento, se sprovvisti di taglio termico”. Quindi dovremo sostituire i bancali, isolare il sottobancale e munire di taglio termico i serramenti mediante un abbassamento in pvc. E’ corretto?
      Volevo poi capire se le spese per realizzare queste opere accessorie possono essere inserite nelle spese per la sostituzione dei serramenti, in quanto abbiamo già esaurito la capienza di 50.000 € per gli interventi sull’involucro.
      Grazie

      • Buongiorno,
        trattandosi di un’ opera di muratura la sostituzione del “bancale” sottofinestra passante non può essere imputata ad opera accessoria della sostituzione dei serramenti. Tuttavia, il suo rivestimento per eliminare (come si dovrebbe sempre fare!) il ponte termico può rientrare tra quelle imputabili al completamento del cappotto coibente.
        Cordialmente

    34. Buona sera in caso di sostituzione infissi rientrante nel 110 e devo rifare le spallette delle finestre e falso telaio …….rientrano nelle detrazioni? Grazie

      • Buongiorno,
        solo il falso telaio può rientrare tra i costi “accessori” detraibili con la sostituzione serramenti.
        Cordialmente

    35. Vorrei sapere se posso tenere per me gli infissi sostituiti con il superbonus o se devo obbligatoriamente consegnarli

      • Buongiorno,
        fatto salva la necessità di procedere al corretto smaltimento, non vi è alcun obbligo di questo tipo.
        Cordialmente

      • Buona sera ……sto sostituendo infissi e scuri con 110……sono soggetta a prezzi Dei perché le pratiche sono antecedenti a marzo……volevo chiedere se gli scuri in alluminio non essendo nei prezziario Dei il tecnico può detrarli totalmente come nuovo prezzo…oppure dove posso trovare le tabelle di riferimento grazie alessandra

        • Buongiorno,
          a tale domanda ha risposto direttamente il MITE in alcune FAQ di cui abbiamo dato notizia.
          Risposta di cui riportiamo i passi salienti:
          “…il tecnico dovrà fornire una relazione firmata da allegare all’asseverazione, che sarà pertanto oggetto di controllo ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020 (c.d. “DM Asseverazioni”). Tale relazione dovrà indicare le modalità di determinazione delle voci di costo non comprese nei prezzari, tenendo presente che le stesse possono essere desunte da altri prezzari o essere equiparate a lavorazioni similari in essi presenti…”
          Cordialmente

          https://www.serramentinews.it/2022/04/13/bonus-edilizi-indicazioni-mite-sul-prezzo-non-rintracciabile-nei-prezzari/

    36. Buonasera , . – consulenza sul 110, il mio arch. mi dice che per i lavori di ecobonus su fabbricato ricostruito ,
      non basta far riferimento alle somme x i singoli bonus , cappotto ,fotovoltaico , climatizzazione , ma BISOGNA COMUNQUE TENERE PRESENTE DEL VALORE COMPLESSIVO DEI LAVORI DI ECOBONUS, A NON SUPERARE COMUNQUE €. 1.200 X MQ. . è un dato corretto? io non lo leggo da nessuna parte.
      cortesemente una risposta
      grazie

    37. Gentile redazione nel 2018 ho sostituito I miei vecchi infissi con dei nuovi in pvc, usufruendo del bonus ristrutturazione. Quest ultimi hanno una trasmittanza di 1,5(abito in calabria). Sottolineo che ho sostituito solo gli infissi senza controtelai. Avendo il mio condominio, aderito al superbonus 110, volevo chiedere se è possibile sostituire nuovamente gli infissi.

    38. Buongiorno,

      Nel caso di lavori rientranti nel superbonus 110, con conseguente miglioramento di 2 classi energetiche, per un immobile vincolato, costituito da 4 unita’ immobiliari (con un unico proprietario) posto in zona climatica F: i lavori di ristrutturazione delle persiane e scuri esistenti, rientrano tra gli interventi trainati?
      Premesso che la sostituzione con nuove persiane e scuri non e’ possibile visto il vincolo della soprintendenza dei beni culturali.
      Qualora fosse possibile che certificazione e’ necessaria?
      Nel caso non fosse possibile rientrerebbe nell’ecobonus?

      Grazie

      • Buongiorno,
        premesso che sarebbe opportuno accertare che il vincolo a cui si riferisce riguarda tipologia, fattura e materiale di persiane e scuri e non la negazione della possibilità di rimozione e sostituzione dell’esistente con prodotti identici (sostituzione che darebbe accesso all’incentivo del 110% nei limiti e nelle modalità indicate dalla Legge), le eventuali spese di “restauro” di quelle esistenti non possono rientrare tra gli interventi trainati previsti dal Superbonus 110%.
        Cordialmente

    39. Buongiorno, nel mio condominio si stanno effettuando lavori con il bonus 110. Dobbiamo sostituire anche le tende da sole. Vorrei gentilmente chiedere ,fermo restando le regole condominiali, se esiste in obbligo di legge per quanto riguarda il colore. Grazie anticipatamente per la vostra risposta.

    40. Buonasera,
      dovrei semplicemente sostituire una porta persiana e una persiana in legno, ormai entrambe fuori squadra, con altre in alluminio (2,31 mq2 totali) ma non capisco se posso usufruire del bonus ristrutturazione e se in questo rientra il massimale di 276 € mq2.
      Se sì potrei chiedere una detrazione di € 637,56 sul prezzo sommato dei due infissi esclusa iva, posa e quant’altro?
      La comunicazione all’ENEA è sempre necessaria?
      Grazie

      • Buongiorno,
        i limiti di importo massimo detraibile stabiliti dal MITE riguardano esclusivamente gli interventi di efficentamento che rientrano negli Ecobonus. Nel caso in cui l’intervento di ristrutturazione incentivata determina anche effetti sui consumi energetici dell’unità abitativa/edificio bisogna obbligatoriamente inviare la comunicazione ad ENEA
        Cordialmente

    41. Buona sera.
      Io abito in un supercondominio con 8 corpi scala.
      3 corpi scala con 7 unità;3 corpi scaa con 5 unità e 2 corpi scala con 3 unità.
      Tutto l’edificio è oggetto del superbonus per fare il cappotto esterno e la coibentazione di tutti i coperti.
      Desidererei sapere se come lavori trainati posso beneficiare del 110% per la sostituzione degli infissi, la sostituzione della caldaia e la sostituzione del climatizzatore.
      Grazie

      • Buongiorno,
        trattandosi di unità abitative non “indipendenti” quale intervento trainato si potrebbe beneficiare del 110% per la sola sostituzione dei serramenti, mentre la sostituzione della caldaia per l’acqua sanitaria potrebbe rientrare nell’Ecobonus e quello del climatizzatore nel Bonus mobili/elettrodomestici.
        Cordialmente

    42. Salve, domanda tecnica sulla tipologia delle persiane da utilizzare per accedere all’ecobonus.
      Nel caso di sostituzione di finestre e persiane in contemporanea e rispettando tutte le norme, non mi è chiaro se la persiana in alluminio può essere anche a palette fisse con cardini a muro oppure deve essere obbligatoriamente con telaio e palette orientabili per poter accedere la detraibilità.
      grazie
      Claudio

    43. Salve, il prezzo al metro quadrato indicato dal MISE per la sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi, vale anche per la sostituzione dei portoni d’ingresso confinanti con l’esterno?

    44. Salve,
      sto compilando un’ asseverazione per un progetto di demolizione e ricostruzione con cambio di sagoma. Considerando il fatto che non vi è corrispondenza tra le pareti, gli infissi, le coperture ecc.. come compilo l’asseverazione quando inserisco, per esempio, un valore unico per ogni infisso dato che non vi è un infisso uguale tra ante e post?
      Inoltre è quasi impossibile calcolare il risparmio energetico dato che ante e post non sono confrontabili
      Cordialmente

      • Buongiorno,
        fermo restando che per poter usufruire del Superbonus nella versione combinata sisma ed eco, oltre all’asseverazione sismica relativa al miglioramento strutturale è comunque obbligatorio redigere un APE convenzionale ante e post intervento, e senza poter entrare nel dettaglio del caso specifico, si possono definire i parametri – a parità di superficie trasparente complessiva – applicando il medesimo criterio metodologico usato per determinare il parametro di trasmittanza ante/post intervento da indicare nella sezione relativa agli interventi di isolamento termico della superficie opaca verticale.
        Cordialmente

    45. Buonasera,
      mi sono imbattuto casualmente in questa pagina (https://www.serramentinews.it/2022/06/06/superbonus-110-e-serramenti-domande-e-risposte/) che ho letto con attenzione, compresa la parte di quesiti e relative risposte.

      Vorrei approfittare della Vs. evidente competenza per conoscere, se possibile naturalmente, il vostro parere sulla problematica che di seguito vado ad esporre, non riferito esclusivamente agli infissi, ma anche ad una valutazione più complessiva.

      Sono proprietario di una casa unifamiliare di categoria catastale A7 edificata nei primi anni ’70 in zona climatica E, disposta su due livelli (p.t. e sottotetto la cui parte abitabile e regolarmente riscaldata, confina con superficie accessoria non riscaldata). Ho in corso un progetto di riqualificazione energetica del fabbricato (con CILAS depositata prima del 14 aprile 2022) da realizzare attraverso gli interventi contemplati dall’art. 119 del Decreto Rilancio, nelle mie intenzioni consistenti in:
      1. Interventi trainanti:
      a. isolamento termico dell’intero involucro attraverso:
      – cappotto isolante sulle superfici verticali;
      – coibentazione del tetto mediante sostituzione del manto di copertura composto da tegole con pannello tipo “isocoppo” accoppiato a strato isolante;
      b. sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente con caldaia a condensazione e corpi radianti;
      2. Interventi trainati:
      c. sostituzione infissi compresi avvolgibili e cassonetti;
      d. installazione di impianto fotovoltaico con sistema di accumulo;
      e. installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

      Un primo studio di fattibilità aveva stimato per il complesso degli interventi 1 e 2 un miglioramento di ben 5 classi energetiche (da D ad A3).
      Tale soluzione, però, ha dovuto essere abbandonata a causa dello sforamento dei massimali previsti (prevalentemente per la parte edile – intervento 1-a.), di fatto molto oltre il budget che avevo a disposizione.

      Mi è stato quindi suggerito di scorporare la coibentazione del tetto dall’intervento superbonus riconducendolo all’ecobonus ordinario con detraibilità al 50%.
      In questo modo però il miglioramento energetico garantito dall’intervento realizzabile in regime di superbonus, pur rispettando il requisito delle 2 classi, diminuisce sensibilmente passando da D a B.

      In questo contesto generale i miei dubbi relativi ai serramenti sono i seguenti:
      1. Il tetto dispone di 5 finestre Velux. La sostituzione delle stesse, secondo lo studio professionale, è imputabile alle opere accessorie, complementari alla coibentazione del manto di copertura e quindi detraibili al 50%.
      Io non condivido tale scelta ritenendo che potrebbe corrispondere ad opera accessoria alla coibentazione del tetto il solo (eventuale) riposizionamento delle finestre esistenti.
      Sostengo invece che la sostituzione con nuove finestre possa essere considerato intervento trainato, integrante la sostituzione delle altre finestre/infissi dell’edificio e, conseguentemente detraibile al 110%.
      2. Per quanto riguarda invece i sistemi oscuranti e di schermatura solare manuali, integrati nella struttura della finestra Velux, la loro sostituzione rientrerebbe nei massimali di sostituzione infissi o in quelli per le schermature solari? O meglio, si considerano due interventi riconducibili a due ordini distinti di massimale?
      3. In tale contesto, vorrei aumentare la lunghezza di due delle 5 finestre, ma, leggendo le risposte ai quesiti che vi sono stati posti, capisco che ciò non sia possibile in quanto la superficie vetrata diventerebbe maggiore di quella ante intervento; è corretto?
      4. Per le altre finestre di casa, invece, non mi è chiaro se la sostituzione degli avvolgibili debba esclusivamente far parte del complesso “serramento-avvolgibile-cassonetto” oppure possano essere “scorporati” in due distinti interventi trainati, cioè solo serramento/finestra e avvolgibile più cassonetto, non riconducibili al medesimo massimale di spesa.
      Dalla lettura di precedenti Vs. risposte capisco che sia possibile realizzare le sostituzioni imputandole alle due diverse tipologie di intervento (“serramenti e infissi” x finestre e cassonetto; “schermature solari e chiusure oscuranti” x avvolgibili), indipendentemente dal fatto che le tabelle massimali previsti dai Decreti MISE indichino serramento più chiusura.
      5. Le zanzariere, invece, qualora di tipo assimilabile a schermatura solare (come suggerito dall’utente Alessandro lo scorso 14 marzo), beneficerebbero di un proprio prezzo unitario che andrebbe ad implementare quello del complesso serramento + avvolgibile, rimanendo agevolabile nel massimale 54.545,00 Euro. Ma in questo caso la zanzariera non potrebbe essere imputata al massimale “schermature solari e chiusure oscuranti”, intervento diverso dalla sostituzione delle finestre?

      Tengo a precisare che la Vostra eventuale risposta verrà da me considerata come una sorta di “consulto” e non verrà in alcun modo divulgata o utilizzata in modo diretto nei confronti dello studio professionale, ma potrebbe fornirmi gli spunti per meglio articolare le mie posizioni in sede di confronto con quest’ultimo.

      La domanda che attiene interventi diversi dai serramenti, riguarda ancora il tetto, che da solo non rappresenta il 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e quindi non può essere considerato intervento trainante.
      In particolare, nel momento in cui si è optato per scorporarne la coibentazione, avevo proposto di non dare più corso all’isolamento termico delle superfici verticali (cappotto) ma, rimanendo comunque operativo come intervento trainante la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, di considerare la coibentazione del solo tetto quale intervento trainato, naturalmente a condizione che il complesso degli interventi trainante + trainati, comporti il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’intero edificio.
      A sostegno della mia tesi segnalo la risposta nr. 250 del 14.04.2021, nella quale l’AdE, da riscontro ad un utente che, come me, non intende realizzare il “cappotto” ma sostituire l’impianto di riscaldamento quale intervento trainante, associando altri interventi trainati tra i quali la coibentazione della copertura. Nella risposta l’Agenzia specifica espressamente che “Gli interventi di coibentazione della copertura rientrano, invece, tra gli interventi “trainati” di cui al citato articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 che, ai sensi del comma 2 del citato articolo 119 del decreto rilancio danno diritto al Superbonus nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento, dalla legislazione vigente”.
      Ritenete la mia interpretazione corretta?

      Ringrazio infinitamente per l’attenzione che potrete dedicare al mio, mi rendo conto, articolato quesito o quantomeno alla parte di esso che riterrete di poter valutare.

      • Buongiorno,
        considerando quantità, natura e articolazione dei “dubbi” posti procederemo sinteticamente per punti partendo dall’assunto che l’estensione del superbonus 110% anche alla parte di sottotetto non riscaldato resa possibile dalle modifiche intervenute con la Legge 178/2020, è possibile a condizione che prima dell’intervento si proceda alla coibentazione di oltre il 25% della superficie lorda disperdente che delimita il volume riscaldato verso l’esterno, vani freddi o terreno.

        1 – Stando all’assunto in premessa se per gli interventi afferenti il sottotetto si decide di optare per la detrazione del 50% definita sia dall’Ecobonus che dal Bonus ristrutturazione tale condizione riguarda anche la sostituzione delle “superfici trasparenti”.

        2 – Se la sostituzione riguarda esclusivamente la tenda oscurante inserita nel profilo finestra occorre rispettare modalità e limiti indicati per oscuranti e schermature solari.

        3 – L’ampliamento è possibile nella consapevolezza che non si potrà avere accesso ad alcun tipo di eco incentivo.

        4- La discriminate prioritaria è l’incentivo al quale si intende imputare la sostituzione dei serramenti; se relativo al 110% è obbligatoria la stesura di un computo metrico estimativo ed in tale ambito è compito e responsabilità dell’asseveratore definirne e calcolarne i parametri; mentre se si accede all’Ecobonus del 50% per rientrare nella detrazione la sostituzione dell’oscurante (quale è l’avvolgibile), deve obbligatoriamente avvenire contestualmente alla sostituzione delle finestre.

        5-No.

        Infine, ricordiamo che tra i compiti preliminari del professionista al quale si intende affidare l’incarico di definire gli interventi di efficientamento energetico per avere accesso al Superbonus 110% rientra anche quello di spiegare il perché delle scelte suggerite al committente e chiarirne gli inevitabili dubbi, possibilmente argomentati sulla base di considerazioni documentate.
        Cordialmente

    46. Buon pomeriggio per pratica Superbonus110%,

      inserendo nello stesso Monoblocco ,
      Tende OSCURANTI al 100% (equiparabili a tapparelle) + Tenda schermatura Solare + Infisso a filomuro interno ,

      possiibile usufruire dei seguenti CONTRIBUTI MITE :

      900euro/mq (per infissi completi di sist oscurante e telaio) e
      aggiungere anche contributo 265euro/mq per Schermatura Solare con val g tot 0.35 di (escluso i vani a NORD , Nord-est e Nord-ovest) ?

      Grazie

      • Buongiorno,
        è possibile usufruire delle agevolazioni indicate ricordando:

        – che come precisato dallo stesso MITE in merito a quanto disposto dal DECRETO 14 febbraio 2022 – “Definizione dei costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell’ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici” che il costo massimo nel caso di infissi, comprende “… la fornitura di infisso, telaio, controtelaio, celetto, cassonetto, tapparella, rullo avvolgibile, avvolgitore, persiane e, ove previsto, componentistica dell’impianto elettrico, etc….” mentre nel caso di schermature solari e/o ombreggiamenti mobili “…la fornita della schermatura solare e/o ombreggiante, il sistema di montaggio e, ove previsto, la componentistica dell’impianto elettrico, etc….”

        – di applicare la necessaria attenzione alle modalità di calcolo del risparmio energetico stimato

        Cordialmente

        https://www.efficienzaenergetica.enea.it/images/detrazioni/FAQ_DM_Costi_massimi_14022022.pdf

    47. Buongiorno,
      chiedo scusa per il disturbo, avrei bisogno di una piccola informazione.
      Nel mio condominio sono in corso i lavori per il bonus 110 dove sono stati ultimati i seguenti lavori: installazione di un cappotto, pannelli solari per alimentare parti comuni ed ascensore, sostituzione della caldaia con una a condensazione.
      Adesso siamo in attesa di sostituire gli infissi e persiane con quelle in PVC.
      Io avevo espresso già dall’inizio dei lavori l’intenzione di installare, pagando la differenza, delle persiane blindate al posto di quelle in pvc.
      Adesso dopo mia insistenza, ho ricevuto un preventivo dalla ditta che si occuperà dei lavori bonus110, chee sinceramente mi è sembrato un pò gonfiato in quanto mi hanno richiesto circa 10.000 euro + iva, senza ancora darmi conferma di poterle mettere in detrazione al 50%.
      Nel frattempo mi sono informato presso un fornitore della zona e mi ha fatto un preventivo molto più conveniente e mi ha confermato che posso fare la detrazione fiscale al 50%, seguendo il corretto iter.
      Volevo sapere se per qualche motivo potrei essere obbligato a far fare l’installazione delle persiane (pvc o blindate) dal fornitore che si occupa dei lavori bonus 100 al condominio, oppure posso rivolgermi presso il fornitore locale e mettere le persiane blindate in autonomia e dal fornitore del bonus 110 farmi mettere solo gli infissi in pvc.
      L’amministratore del condominio mi ha consigliato di farmi installare le persiane ed infissi dal fornitore del bonus110 e di mettere le persiane blindate in un secondo momento con il fornitore locale.
      Io preferirei fare un lavoro pulito una volta definitiva, e mettere direttamente le persiane blindate col mio fornitore.
      Potrei gentilmente avere un vostro parere in merito?
      Grazie.
      Cordiali saluti

      • Buongiorno,
        come abbiamo già avuto modo in precedenza di articolare l’Agenzia delle Entrate ha ripetutamente precisato in diversi interpelli che “…L’esecuzione sulle parti comuni dell’edificio in condominio di almeno un intervento “trainante” consente, poi, a ciascun condomino di fruire del Superbonus, effettuando sulla singola unità immobiliare gli interventi ” trainati” (al massino due unità) che rientrano nell’Ecobonus…”.
        Interventi trainati che a meno di precisi vincoli contrattuali definiti nell’appalto stipulato dal condominio, nel caso dei serramenti possono anche prevedere l’affidamento ad una impresa diversa rispetto a quelle definita dal condominio.
        Come meglio potrà dettagliare il professionista al quale bisogna obbligatoriamente rivolgersi (può anche essere lo stesso studio che assevera gli interventi condominiali) si tratta in estrema sintesi, di procedere all’apertura di una “pratica individuale” per l’effettuazione degli interventi “Trainati “ previsti dal Superbonus 110% avendo come “aggancio” i lavori “Trainanti” condominiali verso i quali dovrà essere rispettato l’obbligo che pure la loro esecuzione venga effettuata nell’arco di tempo intercorso tra l’apertura e la chiusura del cantiere condominiale (quindi ne prima ne dopo).
        Per comprovarne il rispetto può essere sufficiente l’attestazione da parte dell’impresa che ha eseguito i lavori trainati.
        Soluzione – se perseguibile – a nostro parere preferibile per il minore “disagio” associato a quella consigliata dall’amministratore di sostituire successivamente le persiane “normali” con una tipologia avente caratteristiche antieffrazione rinunciando quindi a farne rientra quota parte del costo nel 110% previsto dal Superbonus per usufruire della detrazione del 50% dell’intero importo previsto per l’installazione di dispositivi che aumentano la sicurezza ai tentativi di intrusione.
        Cordialmente
        https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3788714/Risposta+n+620+del+2021.pdf/05ee790b-7f47-5cb7-044a-f142ed7f5eaa
        https://www.governo.it/node/15985

    48. Buongiorno. Ho già aperto una pratica per ristrutturazione di una abitazione unifamiliare e a giorni presento una modifica includendo un intervento 110% per isolare tetto e muri (cappotto), sostituire caldaia, mettere i pannelli fotovoltaici, sostituire alcuni serramenti e realizzare una pergola bioclimatica (rivolta a sud). Altri interventi di ristrutturazione (pavimenti interni, isolamento e ripavimentazione marciapiede, rifacimento scarichi e impianto gas, bagni) saranno considerati con le agevolazioni per ristrutturazione al 50%. Mi hanno indicato che per gli interventi citati rientranti nel 110% è sufficiente considerare il limite di spesa complessivo per categoria di intervento (es., 50.000 per cappotto e isolamento tetto; 30.000 per sostituzione caldaia con pompa di calore elettrica con requisiti richiesti per 110%, 1.600 euro per KW nominale per i pannelli, ecc.) e non i prezziari DEi o i limiti fissati per l’Ecobonus in quanto, appunto, specifici per Ecobonus o per lavori privi di asseverazione ma non relativi al 110%. In tal senso anche AdE indica nelle relative risposte che “…Poiché il comma 2 dell’articolo 119 del decreto Rilancio stabilisce che per i predetti interventi trainati l’aliquota del 110 per cento si applica «nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente», nel caso in cui la norma preveda un ammontare massimo di detrazione, per determinare l’ammontare massimo di spesa ammesso al Superbonus occorre dividere la detrazione massima ammissibile prevista nelle norme di riferimento per l’aliquota di detrazione espressa in termini assoluti cioè: detrazione massima diviso 1,1”
      (si vedano A06.3 e A06.7 al sito http://www.governo.it/it/articolo/faq-sul-superbonus-110-limiti-di-spesa-agevolabili/15990#:~:text=63%20del%202013%20stabilisce%20un,%C3%A8%20pari%20a%2027.273%20euro.)
      Viene quindi precisato che “per l’acquisto e la posa in opera di finestre o di schermature solari nonché per l’acquisto e la posa in opera di pannelli (collettori) solari per la produzione di acqua calda, l’articolo 1, comma 345, legge n. 296 del 2006, l’articolo 14, comma 2, lettera b, decreto legge n. 63 del 2013 e l’articolo 1, comma 346, della medesima legge n. 296 del 2006, stabiliscono per ciascun intervento un limite massimo di detrazione pari a 60.000 euro. Qualora tali interventi siano trainati da un intervento trainante ammesso al Superbonus, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione al 110 per cento per ciascun intervento è pari a 54.545 euro”.
      Chiederei quindi se dovendo sostituire qualche finestra con oscurante e realizzare la pergola bioclimatica posso riferirmi al massimale per intervento di 54.545 euro o devo fare riferimento comunque a un massimale per metro quadro?

      • Buongiorno,
        avendo già aperto una pratica di ristrutturazione è da ritenere che abbia già affidato ad un tecnico asseveratore l’incarico di definire in via preliminare prima ed esecutiva poi sia tipologia e importo degli interventi sia la misura incentivata alla quale fare riferimento e per le quali è fondamentale la categorizzazione del Computo Metrico Estimativo per la verifica dei massimali indicati dai prezzari regionali /DEI ( per il superbonus 110%) o da quelli ministeriali tabellati per l’Ecobonus (50/65%).
        Professionista incaricato dell’asseverazione che sicuramente meglio di noi potrà articolare cosa prevede il Decreto del 6 agosto 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico, previsto dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77, “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus. (20A05394) (GU Serie Generale n.246 del 05-10-2020)”.
        Decreto che ricordiamo all’articolo 8 comma 1 riporta testualmente “Al fine di accedere alle detrazioni, gli interventi di cui all’art. 2 sono asseverati da un tecnico abilitato, che ne attesti la rispondenza ai pertinenti requisiti richiesti nei casi e nelle modalità previste dal presente decreto, secondo le disposizioni dell’Allegato A. Tale asseverazione comprende, ove previsto dalla legge, la dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, intesa come rispetto dei massimali di costo di cui al presente decreto, prevista dal decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui all’art. 119, comma 13, lettera a) del Decreto Rilancio.”
        Cordialmente

    49. Buon pomeriggio. Avendo in corso, per una villa unifamiliare, una pratica che comprende sia il SUPERBONUS 110 e sia il SISMABONUS, riguardanti quasi tutti gli interventi trainanti, vorrei sapere se fosse possibile usufruire, in aggiunta, dell’Ecobonus 50 o 65, con il proprio limite di spesa, per le spese di efficientamento energetico (ad sostituzione di pavimenti, a fronte dell’installazione impianto di riscaldamento radiante, installazione di portoncini blindati), non avendo margine disponibile nel Superbonus/Sismabonus. Chiedo inoltre se la predetta cumulabilità fosse ostacolata da altro assorbimento, in materia di detrazione. Grazie

      • Buongiorno,
        fermo restando che, come logica vuole, in nessun caso è ammissibile il cumulo sul medesimo intervento di detrazioni afferenti incentivi diversi (compresi quelli localmente definiti e/o riconosciuti a livello Comunitario) come meglio potrà dettagliare il tecnico asseveratore le misure incentivanti in edilizia sono usufruibili sia in modalità autonoma che combinata da applicare , in quest’ultimo caso, indicando per ciascuna tipologia di intervento l’incentivo a cui fare riferimento.
        Nel caso in cui si debbano eseguire interventi che possono rientrare in diverse agevolazioni usufruibili è preciso compito dell’asseveratore indicare, in accordo con il committente, quale applicare.
        Cordialmente

    50. Salve,
      a più riprese si è detto che non si possono cambiare le persiane con avvolgibili, ma se sostituisco l’attuale infisso compreso la persiana, con un un nuovo infisso costituito da monoblocco, quindi con avvolgibile incorporato, è Possibile?
      In caso affermativo, le opere murarie per l’installazione del monoblocco, rientrano nella spesa ammissibile?
      In alternativa, potrei eliminare le persiane ed installare gli avvolgibili come schermature solari nelle esposizioni ammesse?
      Grazie

      • Buongiorno,
        premesso che sul mercato sono reperibili sia contro telai monoblocco per finestre a “giorno” sia con applicazione di persiane, il solo monoblocco rientra a pieno titolo tra le opere per la “riqualificazione” del foro finestra che possono avere accesso al 110% (opere di muratura comprese) nei limiti di prezzo definiti dai prezzari e – per evitare possibili interpretazioni diverse – sempre conformi ai CAM.
        Il fatto che, dopo il necessario accertamento che non esistano vincoli locali che lo impediscono, si decida attraverso il suo utilizzo di cambiare la tipologia di oscurante di fatto determina una modifica non catalogabile come sostituzione ammissibile.
        Come meglio potrà spiegare il tecnico asseveratore, definire unilateralmente “forzature” riguardo la funzione svolta e catalogata per un prodotto è sempre sconsigliabile.
        Cordialmente

        https://www.mite.gov.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi

    51. Buongiorno,sto ristrutturando la mia abitazione con il bonus 110%.
      Nello specifico vorrei chiedere se è possibile cambiare gli scuri con le tapparelle,sfruttando il bonus 110%.
      Chiedo perché ho avuto pareri discordanti.
      Se fosse possibile, vorrei trovare la documentazione che ne attesti la fattibilità.Grazie

      • Buongiorno,
        non trattandosi di un intervento di sostituzione della stessa tipologia di prodotto , il cambiamento non potrebbe avere accesso alle detrazioni.
        Cordialmente

    52. Buongiorno sto eseguendo 110 su villetta unifamiliare. Oltre a infissi con scuretti, vorrei inserire portoncino di ingresso adeguato (isola la casa riscaldata dall’esterno). Si deve inserire nella spesa infissi ( sforerei la spesa Max consentita per infissi) oppure si può inserire alla voce: intervento su involucro di edificio esistente di isolamento termico (escluso acquisto e posa in opera finestre ed infissi). Le zanzariere con gtot<0,35 si possono inserire alla voce infissi, permettendo in zona E di avere anche 276 euro/mquadro per oscuranti. Grazie Luca

      • Buongiorno,
        nel rispetto delle caratteristiche indicate pure il costo del portoncino d’ingresso rientra nei limiti di spesa previsti per “infissi e serramenti” dagli incentivi per l’efficentamento energetico degli edifici (Superecobonus 110% ed Ecobonus 50%).
        Misure incentivanti che sono tra loro indipendenti rendendone quindi possibile l’utilizzo ognuna per il proprio limite di spesa.
        Cordialmente

    53. Buon pomeriggio, mi accingo a sostituire i serramenti in regime di riqualificazione energetica superbonus 110. Gli infissi preesistenti devono necessariamente essere smaltiti con certificazione o possono essere riutilizzati in altro locale non riscaldato o rivenduti se ancora in buono stato?

      • Buongiorno,
        per i serramenti, ma non solo, le indicazioni dettagliate per l’ammissione ( come intervento trainato) alla detrazione del 110% definiscono esclusivamente la sostituzione di quelli esistenti la cui “fine vita” (smaltimento, riutilizzo od altro) è lasciata alla discrezionalità del committente sempre nei limiti stabiliti dalla legge.
        Cordialmente

    54. Buongiorno,
      il condominio, dove sono proprietario di un appartamento da ristrutturare, a breve inizierà l’iter per effettuare i lavori agevolati superbonus e sisma bonus affidando il tutto ad un General Contractor.
      Nello stesso periodo effettuerò degli importanti lavori necessari di ristrutturazione al mio appartamento.
      Un tecnico della ditta General Contractor che effettuerà i lavori condominiali mi ha confermato che per gli infissi, rientrando come trainati ed effettuando i lavori congiuntamente ai lavori condominiali, posso rivolgermi ad un mio fornitore di fiducia diverso da quello scelto dal General Contractor dandone previa comunicazione tramite modulistica predisposta dallo stesso.
      Dato per certo che gli infissi che acquisterò in autonomia avranno tutte le caratteristiche necessarie per utilizzare l’agevolazione, il tecnico che mi segue la pratica di ristrutturazione pone il seguente problema:
      il computo metrico degli infissi deve essere fatto dal General Contractor che esegue i lavori del condominio;
      così come l’asseverazione e la relativa comunicazione all’Enea ritiene che debba essere fatta sempre dal General Contractor che esegue i lavori del condominio.
      Di fatto è questo è l’iter da seguire tenendo presente che per i complessivi lavori del mio appartamento (ristrutturazione e sostituzione infissi ) verrà chiesta la cessione del credito ad una banca ?
      Grazie
      Roberto

      • Buongiorno,
        senza addentraci nei dettagli “tecnici”, avendo – opportunamente – il GC già previsto un modulo dedicato allo scopo, lo stesso tecnico asseveratore incaricato dal Condominio a seguire le procedure relative al Superbonus 110% potrà occuparsi in una “unica pratica” anche degli interventi trainati afferenti le singole unità abitative per lavori effettuati da imprese direttamente indicate dal proprietario.
        Cordialmente

    55. Buongiorno. Ho in corso i lavori di sui al Supebonus 110%. In alcune parti del fabbricato vi sono installati serramenti vecchi di trenta anni in alluminio SCORREVOLI. Si possono sostituire con altri in alluminio sempre scorrevoli, in quanto non è possibile installare quelli a battente?
      Grazie

    56. Buongiorno a tutti e grazie per il servizio di risposte,
      Sono in procinto di iniziare lavori di ristrutturazione su un edificio composto di 2 unità abitative per i quali vorrei usufruire del Superbonus per installazione cappotto, nuova caldaia e pannelli solari; e del bonus ristrutturazione per gli altri lavori. L’immobile farà un doppio salto di classe energetica con i trainanti, per cui vorrei sostituire gli infissi esistenti con superbonus 110 (cambio di forma e posizione, ma stessa superficie totale). Inoltre devo anche aprire 2 nuove vetrate, questi nuovi grandi infissi vorrei detrarli al 50 % con il bonus ristrutturazioni (stando sempre dentro al massimale di spesa relativo a questo bonus). La mia domanda è se le 2 voci di bonus (superbonus per la sostituzione dell’esistente, e bonus ristutturazione per le nuove aperture), posso coesistere o ci sono incompatibilitèà che impediscano di fruire delle due agevolazioni per questi lavori distinti. Un grazie anticipato. Luigi

      • Buongiorno,
        come potrà meglio spiegarle nei dettagli il tecnico asseveratore al quale dovrà obbligatoriamente rivolgersi, le due “pratiche” possono coesistere.
        Cordialmente

    57. Buon giorno,
      nel mio condominio ci accingiamo a fare il 110% attraverso un General Contractor. Domando: posso decidere in autonomia serramenti diversi (ma di pari o migliori prestazioni) rivolgendomi cioè ad un fornitori scelto da me? Devo per forza montare quelli proposti dal GC? E per altri interventi trainati vale lo stesso discorso?

      • Buongiorno,
        come abbiamo già avuto modo di articolare in precedenti risposte stando a quanto testualmente riportato da una nota dell’Agenzia delle Entrate “…L’esecuzione sulle parti comuni dell’edificio in condominio di almeno un intervento “trainante” consente, poi, a ciascun condomino di fruire del Superbonus, effettuando sulla singola unità immobiliare gli interventi ” trainati” (al massino due unità) che rientrano nell’Ecobonus…”.
        Interventi trainati che nel caso dei serramenti possono anche prevedere l’affidamento ad una impresa diversa rispetto a quelle definita dal condominio.
        Come meglio potrà dettagliare il professionista al quale bisogna obbligatoriamente rivolgersi (può anche essere lo stesso studio che assevera gli interventi condominiali) si tratta in estrema sintesi, di procedere all’apertura di una “pratica individuale” per l’effettuazione degli interventi “Trainati “ previsti dal Superbonus 110% avendo come “aggancio” i lavori “Trainanti” condominiali verso i quali dovrà essere rispettato l’obbligo che pure la loro esecuzione venga effettuata nell’arco di tempo intercorso tra l’apertura e la chiusura del cantiere condominiale (quindi ne prima ne dopo).
        Per comprovarne il rispetto può essere sufficiente l’attestazione da parte dell’impresa che ha eseguito i lavori trainati.
        Cordialmente
        https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3788714/Risposta+n+620+del+2021.pdf/05ee790b-7f47-5cb7-044a-f142ed7f5eaa
        https://www.governo.it/node/15985

    58. Buonasera, l’installazione di persiana abete ral a 4 ante a libro con montaggio su telaio serramento può essere considerata schermatura solare, codice di intervento 9?

      • Buongiorno,
        il fatto che la persiana abbiamo un telaio condiviso non ne pregiudica la funzione di oscuramento.
        Cordialmente

    59. Buonasera,
      avrei bisogno di alcune informazioni che riguardano il superbonus 100% e nello specifico infissi e schermature solari.
      Tra gli interventi trainati vorrei acquistare degli infissi e contestualmente anche le relative tende da sole a “protezione” degli infissi stessi.
      Un lato della casa (e quindi alcune finestre) ha esposizione sud-ovest mentre l’altro lato (e quindi le restanti finestre) hanno esposizione nord-est.
      In questo caso come dovrei procedere per usufruire del superbonus? Dovrei sostituire solo una parte degli infissi andando a modificare l’estetica dell’edificio? Idem per le tende?
      Grazie per la disponibilità.

    60. Buongiorno, sono proprietario di una villetta unifamiliare. Ho avviato i lavori Superbonus il 10 febbraio 2022 (tutte le comunicazioni e autorizzazioni fanno riferimento a quella data). Oggi mi trovo nella fase di dover effettuare il PRIMO SAL (stato avanzamento lavori). Mi chiedo se il tecnico deve asseverare secondo i nuovi prezzari (MITE in vigore dal 15 aprile) o deve asseverare secondo i prezzari precedenti, di cui al computo metrico che mi fu consegnato ad inizio lavori. Questo perchè tra i due prezzari vi sono significative differenze e vorrei fare la cosa giusta. In conclusione, in fase di asseverazione SAL si applicano i prezzari in vigore alla data di asseverazione (oggi vale a dire MITE) o i prezzari in vigore alla data di inizio attività (comprovata dalla data della CILAS o altro titolo). Vi ringrazio per la cortese risposta.

    61. Gentilissima Redazione,
      con i lavori del Superbonus nel condominio dove abito andremo a fare il cappotto come intervento trainante e la sostituzione dei serramenti + persiane come interventi trainati (più anche la sostituzione della caldaia e della pompa di calore per chi ce l’ha).
      Il nostro progettista ci ha detto che o si sostituiscono le persiane o si sostituiscono le tende da sole. Ovviamente si è optato per le persiane, anche perchè così possono essere sostituite a tutti i condòmini (le tende da sole possono essere sostituite solo quelle da EST a OVEST passando per SUD).
      Ma è come dice il nostro progettista oppure le agevolazioni del Superbonus coprono, oltre che le persiane, anche la sostituzione delle tende da sole sui balconi (solo sud, est e ovest)?

      Vi ringrazio molto e spero di ricevere la Vostra preziosissima risposta.

      • Buongiorno,
        la soluzione prevista dal tecnico asseveratore risolve per noi in modo efficace il problema posto dalle diverse indicazioni prescrittive che nel tempo hanno finito per alimentare dubbi interpretativi su come devono essere applicate le indicazioni fornite che coinvolgono manufatti mobili posti sul vano finestrato di cui è possibile controllare la apertura per regolare luminosità e radiazione solare. La stessa Enea nel vademecum dedicato indica che “Sono agevolabili l’acquisto e la posa in opera di schermature solari e/o chiusure tecniche mobili oscuranti elencate nell’allegato M al D.Lgs. 311/2006, montate in modo solidale all’involucro edilizio o ai suoi componenti e installate all’interno, all’esterno o integrate alla superficie vetrata.”
        Senza entrare in tecnicismi, le diverse indicazioni tecnico normative che si sono andate a sovrapporre nel tempo, rendono ipotizzabile – ma comunque secondo noi a rischio contestazione pure nel caso vengano indicante misure incentivanti diverse ( Superbonus ed Ecobonus) – la concomitante applicazione sia degli oscuranti (ovviamente sempre in abbinamento alla sostituzione dei serramenti) sia delle schermature solari nel limite di spesa massimo complessivo ammissibile di 60.000 ero previsto sia dall’Superbonus (110%) che dall’Ecobonus (50%).
        Cordialmente

    62. Salve, nel condominio dove abito dovremmo iniziare i lavori 110%, per quanto riguara gli infissi son previsti quelli in pvc, posso io pagare la differenza all’impresa e far mettere quelli in alluminio-legno?
      Grazie

      • Buongiorno,
        se gli interventi non sono stati già puntualmente definiti e dopo averne tratto con il tecnico asseveratore può eventualmente farne richiesta in fase di stesura del contratto dei lavori con l’impresa.
        Cordialmente

    63. Buongiorno,
      ho sottoscritto un contratto con una ditta che prevede la nuova caldaia, i pannelli (già installati) e i serramenti con il superbonus 110. Qualche giorno fa un amministrativo mi ha contattata proponendomi di sottoscrivere un nuovo contratto senza serramenti, perché, sostiene, sono troppo esposti e rischiano di fallire. Posso chiudere il rapporto con questa ditta, ordinare dei serramenti per conto mio e godere della detrazione del 110 con il mio Irpef? Se mi svincolo da questo primo rapporto, perdo il traino dei primi due interventi?
      Grazie se mi potrete rispondere. Avrei già trovato un serramentista che mi assicura che, se ordinassi adesso, farei in tempo a chiudere entro l’anno.
      Un saluto cordiale,
      Francesca

      • Buongiorno,
        in considerazione della estrema delicatezza della problematica posta le consigliamo di rivolgersi senza ulteriori indugi ad un legale di fiducia.
        Cordialmente

    64. Buongiorno, grazie per tutte le informazioni che fornisce!
      Le pongo i miei quesiti: da poco hanno iniziato i lavori del 110% a casa mia, con cappotto termico, impianto fotovoltaico, sostituzione persiane, infissi e climatizzazione…chi sta seguendo i lavori mi ha detto che:
      1) il colore delle persiane rientrante nel 110% è solo il bianco/panna, tutti gli altri colori invece non sono previsti e pertanto dovrei pagare la differenza al fabbro;
      2) per quel che concerne i balconi (in precedenza erano in ferro), la ringhiera in ferro o alluminio che sia è ad intero carico mio, mentre se volessi il balcone con parti in muratura dovrei pagare la differenza del materiale che verrebbe impiegato perchè sia l’uno che l’altro non rientrano nel 110%;
      3) il portoncino blindato che va dalla strada alle scale di casa mia (l’appartamento è posto al 1° piano) non è compreso nel 110% ed è interamente a mio carico;
      4) la porta d’ingresso che divide la scala per entrare nell’appartamento il quale sarà dotato di impianto di climatizzazione , anche questa non rientra nel 110%.
      Mi potrebbe chiarire meglio queste affermazioni? G
      Grazie in anticipo.
      Antonella I.

      • Buongiorno,
        come già in passato dettagliato in risposta a quesiti molto simili e consigliando sempre di rivolgersi prioritariamente al tecnico asseveratore incaricato per avere informazione ed eventuali approfondimenti sulle scelte effettuate in merito gli interventi definiti nell’ambito del superbonus 110%, precediamo sinteticamente per punti:
        1) se non espressamente concordato con l’impresa e chiaramente indicato nel contratto di esecuzione lavori non può rientrare nel 110% l’eventuale maggiore onere derivato dal cambio di colore delle persiane; in mancanza di tale accordo contrattuale tra condominio e impresa ,infatti, l’eventuale onere aggiuntivo imputabile a successive richieste di cambio colore rimane a carico del singolo condòmino a meno che non si decida di procedere con l’apertura, sconsigliabile a posteriori, di una pratica individuale;
        2) nel 110% non possono rientrare le ringhiere dei balconi; ringhiere per le quali sono state verosimilmente pattuite per contratto elementi e modalità di sostituzione. Anche in questo caso, quindi, l’eventuale maggiore onore relativo a singole richieste non precedentemente pattuite rimane a carico del singolo condòmino;
        3) se il vano scala non è riscaldato non può rientrare nel 110% il portoncino blindato d’ingresso all’edificio. Tuttavia, rimane possibile l’accesso all’incentivo del 50% permesso dal Bonus casa;
        4) se abbiamo correttamente interpretato la situazione descritta neppure il portoncino d’accesso al pianerottolo attualmente NON riscaldato può rientrare tra gli interventi definiti per l’accesso al 110%.
        Cordialmente

        • La ringrazio vivamente per avermi chiarito questi punti, poichè sia il tecnico che l’impresa NON mi hanno dato copia, nè fatto leggere il contratto e nè qualsiasi altro documento, dicendomi i lavori da svolgere, quello che rientra o no nel bonus 110 solo in forma verbale. Proprio pochi giorni fa, prima mi dice che il marmo spetta quello del capitolato, poi lo nega, poi ancora sentendomi lamentare un pò mi ridice che eventualmente si procede con quello del capitolato. In mano non ho nulla di questi lavori che devono fare, il tecnico mi ha risposto che è questa la procedura, altrimenti per esempio, mi ha detto, se voglio il computo metrico gli devo pagare 24.000€ e cosi via!
          Grazie e cordiali saluti

    65. leggo nella vostra sintesi ecobonus : “…da novembre 2021 non è più ammessa la dichiarazione sostitutiva all’asseverazione da parte parte del fornitore e dell’installatore del serramento. Così come avviene per il Superbonus bisogna obbligatoriamente che un tecnico abilitato asseveri che l’ammontare massimo della detrazione fiscale o della spesa massima ammissibile sia stata calcolato sulla base dei massimali di costo specificatamente indicati dall’allegato A del MITE (decreto che ha aggiornato quello a suo tempo definito dal Decreto Requisiti) e dei prezzari regionali/DEI per quanto riguarda le spese non contemplate (posa in opera, costi accessori, ecc).”
      Sono confusa in quanto mi sembra che la dichiarazione sostituiva di cui sopra sia ancora possibile per sostituzione serramenti in singola unità abitativa con accesso ad ecobonus 50%, senza cessione del credito o con cessione in edilizia libera o non in edilizia libera fino a 10.000 euro di intervento complessivo.
      Chiedo conferma di questo.

      Inoltre chiedo quale sia la responsabilità del fornitore quando rilascia questa dichiarazione sostitutiva con riferimento alla congruità ai prezzi massimi specifici allegato A Mite.
      Non avendo letto nulla a riguardo abbiamo aggiunto nella nostra dichiarazione la seguente dicitura:
      “Si precisa che l’indicazione della quota detraibile viene rilasciata con riferimento alla verifica della congruità dei prezzi di cui all’allegato I del Decreto Requisiti Tecnici del 06/08/2020 (ora allegato A decreto Mite….) Resta onere e responsabilità del beneficiario della detrazione la verifica del rispetto delle ulteriori condizioni, limiti ed adempimenti previsti dalla normativa di riferimento della detrazione alla quale accede.”
      Chiedo il vostro parere in merito.
      Grazie

      • Buongiorno,
        a meno che la sostituzione dei soli serramenti sia effettuata in regime di manutenzione ordinaria e per un importo complessivo inferiore ai 10mila Euro, confermiamo che a seguito del decreto denominato “Antifrode” e delle successive modifiche di fatto intervenute sul art.119 (e allegati) del Decreto Rilancio anche per avere accesso alle detrazioni in regime di Ecobonus (50%) non è più possibile utilizzare la dichiarazione del fornitore/ produttore del serramento in luogo dell’asseverazione della congruità dei costi effettuata da un tecnico abilitato.

        Dichiarazione sostitutiva da parte del produttore che è bene non riporti unilaterali “diciture” riferibili a generici oneri aggiuntivi a carico di parte pena la possibile richiesta di nullità della dichiarazione stessa ed i profili di responsabilità che ne derivano.
        Cordialmente

    66. Stiamo ristrutturando utilizzando il bonus 110. Se i serramenti vengono consegnati entro il 31-12-22 ma non vengono montati è possibile comunque usufruire del bonus?

      • Buongiorno,
        la sostituzione dei serramenti deve obbligatoriamente avvenire entro il termine di fine lavori / chiusura del cantiere contrattualmente definito per l’effettuazione degli interventi rientranti nel Superbonus 110%. Di conseguenza anche la sostituzione dei serramenti non può essere effettuata oltre tale termine.
        Cordialmente

    67. Buongiorno
      dovendo fare la verifica di congruità dei prezzi secondo il nuovo decreto MITE per un intervento a 110 % in zona climatica E, per l’intervento di sostituzione di serramenti + ante essendo quest’ultime dotate di lamelle orientabili, secondo voi posso aggiungere ai 900,00 €/mq (serramento + chiusura oscurante (persiane, tapparelle, scuro)) i 276,00 €/mq derivanti dalla voce “Schermature solari e ombreggiamenti mobili: comprensivi di eventuale impianto di automazione” ? Grazie. Cordialmente

      • Buongiorno,
        stando alla lettera di quanto definito dal decreto del MITE, per logica e per quanto a nostra conoscenza, la possibilità di aggiungere l’importo dell’oscurante così come previsto dal 110%, è possibile scorporando il costo della tendina a lamelle orientabili inserita nel vetrocamera o attraverso una specifica richiesta avanzata dal tecnico asseveratore al produttore, oppure procedendo ad un computo metrico analitico redatto in base ai prezzari.
        Non esistendo puntuali indicazioni in merito, abbiamo comunque provato a sollecitare sia il Ministero che gli enti coinvolti (Enea e Agenzia delle Entrate) ma ad oggi solo in via ufficiosa ci è stata confermata la correttezza di tali procedure, per le quali ad oggi non ci risultano essere state avanzate contestazioni.
        Cordialmente

    68. Buongiorno. A breve ,nel nostro Condominio, partiranno i lavori Ecobonus 110%. Le procedure per l’attivazione sono state avviate. E’ sorto però un “problema”… La sala è provvista di porta-finestra a 2 ante scorrevoli, ovvero si “sormontano” nel centro oppure tutte e 2 a destra oppure tutte e 2a sinistra: praticamente vetrate scorrevoli.
      Si viene a sapere , da terze parti, che la sostituzione degli infissi “scorrevoli” (in alluminio a taglio termico) NON PUO’ essere effettuata pari-pari a quelli esistenti. Ovvero: la sostituzione – sempre a 2 ante – sarà effettuata con 1 battente fisso (a destra o a sinistra, a scelta del cliente) e l’altro battente sarà NON SCORREVOLE ma ad apertura come una classica porta. Cortesemente chiedo se è quanto descritto dal General Contractor è una corretta interpretazione delle “regole” che disciplinano l’argomento “serramenti”, oppure se le porte scorrevoli, con configurazione identica alla configurazione “originale” (quella attualmente in uso) è invece permessa. Cortesemente – se la seconda ipotesi – (configurazione con scorrevoli) fosse permessa al 110%, dove reperire (Enea?, Agenzia Entrate?) la descrizione corretta (articoli, commi o quant’altro) che illustrino correttamente la normativa. Grazie pe l’attenzione

      • Buongiorno,
        premesso che sarebbe opportuno verificare presso il tecnico asseveratore i motivi per cui è stata proposta questa variante funzionale sostitutiva dello scorrevole (variante che ci sembra di capire è stata già accettata dal condominio e per questo contrattualizzata), dubitiamo fortemente che la ragione sia l’impossibilità di effettuare una sostituzione pari-pari del serramento esistente ovvero con uno scorrevole a sormonto realizzato con profili in alluminio a TT . Sicuramente la ragione non è da ricercare nella falsa affermazione del “…perché vietata dal Superbonus 110% “.
        Realisticamente la problematica è da ricercare nell’ambito delle differenze di costo.
        In conformità all’esistenza di eventuali limiti di altra natura (architettonici, tecnico comunali, ecc) la sostituzione a parità di tipologia e superficie del serramento (superficie intesa come complessivamente riferibile ai serramenti pre e post intervento) è di fatto sempre liberamente definibile dalle parti per l’accesso al 110% quale intervento trainato nel rispetto dei vincoli generali ( obbligo di intervento trainate; miglioramento di 2 classi, ecc) e degli specifici limiti prestazionali e di costo complessivo stabiliti dalla Legge.
        Cordialmente

        https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/superbonus-110%25

        https://www.enea.it/it/cittadini/superbonus-sito-enea-detrazioni-fiscali

    69. Salve, in un edificio in cui ho già previsto interventi di isolamento termico per una superficie maggiore del 25% dell’intera superficie disperdente come intervento trainante, posso prevedere la sostituzione degli infissi ubicati su pareti esterne su cui non è previsto alcun intervento ?
      Grazie mille per la risposta e complimenti per il servizio svolto

      • Buongiorno,
        come ricordato per avere accesso al SuperEcobonus del 110% è necessario che l’intervento di isolamento coinvolga una superficie disperdente dell’edificio non inferiore al 25% e che in tutti i casi attraverso i lavori effettuati si ottenga per l’intero edificio oggetto degli interventi un miglioramento 2 classi di prestazione energetica ad eccezione degli edifici sottoposti a specifici vincoli.
        In generale quindi, soddisfatti tali parametri diviene irrilevante se gli interventi trainati che coinvolgono l’involucro, quale la sostituzione dei serramenti, viene effettuata su una “superficie” esterna dell’edificio non direttamente coinvolta dalle opere di isolamento termico.
        Cordialmente

    70. Buon giorno…..vi ringrazio per la cortese risposta .. ..ma la mia domanda era se , nel mio caso,bisogna applicare i prezzi Dei o Mite in quanto la pratica al comune è stata presentata il giorno 28/03 ma sarà valida solo il giorno 10/05 in quanto avrò autorizzazione paesaggistica in tale data grazie

    71. Buona sera sono proprietaria di una unifamiliari e sostituisco i serramenti con il 110.La pratica in comune è stata presentata in data 28/03/2022, ma essendo la casa sottoposta a vincoli paesaggistici avrò l’autorizzazione il giorno 12/05/2022. Devo applicare prezzi Mite o Dei essendo valida la fatica al momento dell’autorizzazione paesaggistica? Grazie Alessandra

      • Buongiorno,
        vanno prioritariamente applicati i limiti massimi di incentivo previsto dalla tabella ministeriale, limiti massimi che non si riferiscono al costo del serramento ma alla quota parte del prezzo pagato ammesso a detrazione.
        Cordialmente

    72. Buongiorno chiedo gentilmente se in base alla ultime variazioni posso usufruire del bonus 110 come privato, proprietario di immobile A/3 al di fuori di condominio in cui vi è esclusivamente la sede legale e opereativa di una società (nessuno ha la residenza e ho avuto risposte contrastanti in merito alla fattibilità dell’intervento). Ringrazio anticipatamente.

      • Buongiorno,
        quello sollevato è un aspetto estremamente delicato sul quale è più volte intervenuta con diversi pronunciamenti pure la Suprema Corte alle cui sentenze fa puntuale riferimento pure l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n°34 del 2020.
        Sentenze nelle quali i giudici richiamano prioritariamente il principio che ha portato alla proposizione e definizione degli incentivi affermando che dal testo legislativo traspare in modo evidente come l’intento sia quello “ <…d’incentivare gli interventi di miglioramento energetico dell’intero patrimonio immobiliare nazionale, in funzione della tutela dell’interesse pubblico ad un generalizzato risparmio energetico, ed è coerente e si salda con il tenore letterale delle norme di riferimento, le quali non pongono alcuna limitazione, né di tipo oggettivo (con riferimento alle categorie catastali degli immobili), né di tipo soggettivo (riconoscendo il bonus alle ‘persone fisiche’, ‘non titolari di reddito d’impresa’ ed ai titolari di ‘reddito d’impresa’, incluse ovviamente le società) alla generalizzata operatività della detrazione d’imposta”.
        Detrazione di imposta che “…spetta al proprietario/locatore (che, nella locazione tout court, a differenza di quanto di solito accade in materia di leasing, è proprio il soggetto che compie l’intervento migliorativo, sopportandone il costo) e non al conduttore, sempreché ovviamente si tratti di ‘importi rimasti a carico’ del locatore e che, quindi, per previsione negoziale, non debbano essere sostenuti dal conduttore medesimo”.
        Cordialmente

        https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2522862/Risoluzione+n.+34+del+25+giugno+2020.pdf/e7d256e6-ac57-cee5-d3bf-8678fde3969a

    73. Buonasera, ho effettuato a luglio 2921 l’installazione di una caldaia a condensazione con pompa di calore abbinando un impianto fotovoltaico di 7,5kw facendo la completa cessione del credito di imposta alla società. Dopo circa 10 mesi potrei sostituire gli infissi con il superbonus?

      • Buongiorno,
        dovendo in tutti i casi affidarsi ad un tecnico asseveratore per avere accesso agli incentivi definiti sia dal Superbonus 110% che dall’Ecobonus (che per la sostituzione dei serramenti prevede una detrazione del 50%), meglio di noi il professionista incaricato potrà articolarle i motivi per cui se vorrà tornare ad usufruire del Superbonus per la sostituzione dei serramenti a distanza di 10 mesi dalla chiusura dei precedenti interventi, dovrà necessariamente definire nuovi interventi da asseverare che comprendano obbligatoriamente almeno un intervento trainante e il miglioramento di 2 classi energetiche dell’edificio/unita abitativa indipendente.
        Diversamente potrà sempre usufruire dell’incentivo previsto dall’Ecobonus.
        Cordialmente

    74. Buongiorno, nella mia casa unifamiliare sono in corso lavori con il superbonus: sostituzione infissi, persiane, cappotto , pannelli solari…..Su ogni finestra esistente 816) è installata una zanzariera. I nuovi lavori prevedono una modifica dello spazio luce a causa cappotto) e l’impresa mi dice che non è previsto il rimontaggio ed adattamento delle zanzariere che vorrebbero smaltire. In sostanza se le voglio rimontare è tutto a mio carico! E’ possibile che non sia previsto un riadattamento di ciò che è esistente? Eventualmente ci sono riferimenti normativi su cui far lega da presentare all’impresa?
      Ringrazio anticipatamente per la risposta che vorrete fornirmi

      • Buongiorno,
        come espressamente indicato dalla Legge gli eco incentivi fanno riferimento alla applicazione/sostituzione di prodotti (o parte di essi) e non al “riadattamento” di quelli esistenti come nel caso esposto. Non volendo/potendo procedere alla sostituzione anche delle “vecchie” zanzariere usufruendo del Superbonus, il costo del loro adattamento e rimontaggio sul vano finestra rimane totalmente a carico del committente.
        Cordialmente

    75. Siamo una piccola azienda artigiana che produce serramenti su misura.
      Il tema della congruità dei costi nel caso in cui il committente intende cedere il credito maturato con i bonus ordinari ci impone di fornire questa informazione in sede di preventivo, quindi spesso ancora prima della decisione del cliente di cedere o meno il credito e quindi prima di affidarsi ad un tecnico per l’asseverazione della congruità dei costi.
      Vi chiedo se siete a conoscenza di un software facile e non troppo costoso per serramentisti per la verifica della congruità del costo di infissi esterni sulla base dell’allegato A Mite e dei prezziari per le parti non comprese. Naturalmente dovrebbe trattarsi di un software semplice da utilizzare. Grazie.

      • Buongiorno,
        non siamo a conoscenza dell’esistenza di un software che abbia le caratteristiche richieste.
        Ci spiace.
        Cordialmente

    76. Salve,
      ho un dubbio riguardante i costi massimi specifici per le schermature solari (nuovo Allegato A).
      Immaginando di installare una tenda avvolgibile a braccio, la superficie da prendere come riferimento è quella effettiva della tenda o quella dell’infisso che si va a coprire? Chiaramente la tenda è normalmente più grande dell’infisso.
      Non ho trovato riferimenti da nessuna parte,
      grazie

    77. Buongiorno e complimenti per il servizio.
      In caso di sostituzione contestuale di serramenti ed avvolgibili è possibile sostituire gli avvolgibili con persiane ? Ho visto che la domanda è stata posta precedentemente più volte ma con risposte contrarie (forse a seguito di modifica delle regole). Se la risposta è “no”, neanche nel caso in cui le persiane abbiano un comportamento termico migliore degli avvolgibili ?
      Grazie

      • Buongiorno,
        pur effettuato in concomitanza con la sostituzione dei serramenti il cambiamento di tipologia di oscurante applicato (da avvolgibile a persiana) determina il mancato rispetto di uno dei principi fondamentali che regolano l’applicazione degli eco incentivi: quello della sostituzione con un prodotto della stessa tipologia.
        Ne consegue che se anche la persiana presenta un comportamento termico migliore delle “tapparelle” che vanno funzionalmente a sostituire, il loro acquisto+installazione non è agevolabile nè dal Superbonus 110% né (tranne rarissimi casì) dall’Ecobonus 50%.
        Cordialmente

    78. Buongiorno
      In caso di sostituzione serramenti per Superbonus 110, è sempre necessario eliminare il telaio esistente oppure è concesso avvitare le nuove finestre sul vecchio telaio, stringendo la luce del serramento (circa 5 cm per ogni lato)?
      Cordiali saluti

      • Buongiorno,
        pur sconsigliando la sostituzione del serramento con il sistema a sormonto (si “monta” il nuovo serramento utilizzando come perimetro di fissaggio il telaio del serramento precedente) perché riduce sensibilmente la quantità di luce e la possibilità di areazione diminuendo conseguentemente le caratteristiche di salubrità del locale, tale modalità di sostituzione è ammissibile dal Superbonus 110% purché sia sempre rispettato il limite stabilito dal DM 5 luglio 1975, del rapporto aeroilluminante (definito come rapporto tra superficie utile della finestra e superficie del pavimento). Limite che non può essere inferiore a 1/8 (0,125).
        Cordialmente
        https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/1975/07/18/190/sg/pdf

    79. Buongiorno usufruisco del superbonus 110 ma non cambio i serramenti (avendoli cambiati 4 anni fa) ma solo le persiane logicamente a mie spese,i sistemi di ancoraggio persiane sono a mio carico o rientrano nel superbonus essendo tra l’altro certificati? Grazie

      • Buongiorno,
        per potervi rientrare gli accessori ( nello specifico rappresentati dal sistema di ancoraggio) devono essere riferiti ad un prodotto/intervento per il quale viene richiesta la detrazione del 110%.
        Cordialmente

    80. Salve. In riferimento al ECOBONUS 110, dovendo eseguire il cappotto della facciata esterna e sostituire le attuali finestre, posso imputare la spesa per la sostituzione delle spallette e davanzali esistenti, con altre del tipo coibentate, sul massimale previsto per le finestre invece che sul massimale previsto per il cappotto?
      Grazie per la risposta.

      • Buongiorno,
        se tali interventi “accessori” non sono strettamente funzionali alla sostituzione dei serramenti ( per esempio perché imposti dalla necessità di intervenire sul controtelaio), non possono rientrare nel massimale definito per la loro sostituzione, ma devono obbligatoriamente essere imputati al “completamento” funzionale del cappotto.
        Cordialmente

    81. Buonasera, è possibile effettuare la sostituzione di una sola parte dei serramenti. La domanda deriva dal fatto che ho diverse porte-finestre, abbastanza recenti, la cui sostituzione oggi ha dei costi superiori ai prezzi ammessi dal MITE. grazie

      • Buongiorno,
        si a patto che tale intervento sia asseverato da un professionista e che si rispettino fino al 14 aprile i parametri di prezzo e prestazioni tabellati nell’allegato I del MISE e dal 15 aprile in poi quelli aggiornati dal MITE nell’allegato A.
        Cordialmente

    82. Buongiorno, sto affrontando una ristrutturazione con interventi al 110% e 50%. Per la sostituzione degli infissi ho optato alluminio esterno/legno interno. Avrei due domande:
      1) Pre-intervento ho 7 finestre (120*150). Una stanza (sala) ha subito un ampliamento di superficie per abbattimento muro (interno) ripostiglio. Qui sono presenti due finestre, dato che la luce non è più sufficiente occorre ampliare una delle due finestre alla misura di 150*150. La mia domanda è se questa variazione di dimensione è completamente NON agevolabile al 110% oppure agevolabile 110% solo per la superficie fino a 120*150 e il restante al 50% oppure se tutto l’infisso va al 50%. (C’è un riferimento normativo o un interpello chiaro che posso sottoporre al mio tecnico in merito a questa casistica?)

      2) In un’altra andremo a creare una nuova finestra 120*150 (credo che questa rientri nel 50%). Corretto?

      Grazie infinite per la cortese attenzione

    83. Buongiorno,sto’ usufruendo del superbonus 110%,avendo cambiato 3 anni fa i serramenti logicamente la sostituzione delle ante sono a mio carico ma la ditta mi fa pagare i sistemi di ancoraggio per fissare le ante. Questa richiesta è corretta o dovrebbe rientrare nel superbonus?

    84. Buon giorno il mio condominio si appresta ad usufruire del 110%, e per il miglioramento delle due classi e richiesto il cambio degli infissi. Dal punto di vista catastale il mio appartamento e congrunte per i muri esterni , ma e difforme per i muri interni. Posso usufruire del 110% o rischio che venga cancellato il beneficio in caso di una verifica?

      Grazie

      Guido

    85. Sono proprietario di un appartamento facente parte di un condominio nel quale sono stati avviati degli interventi di manutenzione straordinaria, cosiddetti Trainanti, anche di efficientamento energetico che beneficeranno del Superbonus 110%.
      Nella mia unità abitativa vorrei sostituire gli infissi e la porta di ingresso configurando questi interventi come Trainati dai lavori eseguiti dal condominio. NON sono interessata alla cessione del credito né allo sconto in fattura ma opterei per l’utilizzo diretto della detrazione.
      Vorrei conoscere nel dettaglio la procedura e la documentazione da fornire per collegare gli interventi Trainati nella mia unità immobiliare agli interventi Trainanti che accedono al Superbonus sulle parti comuni dell’edificio per assicurarmi il beneficio del 110%.
      In particolare chiedo:
      • in che modo posso certificare che il mio intervento Trainato è agganciato al Trainante del condominio?
      • devo avviare una pratica all’ENEA relativa all’intervento sulla mia unità immobiliare?
      • Devo far asseverare da un tecnico il miglioramento di due classi energetiche del mio appartamento?
      Chiedo di spiegarmi tutte modalità e le pratiche che devo espletare per non sbagliare

      • Buongiorno,
        dovendo obbligatoriamente affidarsi ad un tecnico asseveratore per avere accesso agli incentivi definiti dal Superbonus 110%, sarà il professionista incaricato a dover espletare gran parte delle pratiche indicate.
        Più delicata la problematica posta legata al collegamento autorizzativo tra interventi Trainanti condominiali e interventi Trainati “individuali” (ovvero ad interventi incentivati afferenti la singola unita abitativa di proprietà).
        Infatti, il comma 9 bis dell’art.119 stabilisce che “…Le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio…”. Modalità di approvazione che non ne rende per noi automatica l’estensione anche agli interventi che fanno riferimento alla singola proprietà.
        Quindi, fermo restando che “l’esecuzione sulle parti comuni dell’edificio in condominio di almeno un intervento “trainante” consente, poi, a ciascun condomino di fruire del Superbonus, effettuando sulla singola unità immobiliare gli interventi ” trainati”…” affinché ne venga autorizzato l’inserimento tra i lavori da dettagliare nel contratto di appalto non è, per noi, altrettanto certo che, allo scopo di sterilizzare gli effetti di possibili impugnazioni, sia sufficiente il voto favorevole di una assemblea condominiale che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo della proprietà dell’edificio.
        Ragione per la quale in termini cautelativi abbiamo già in precedenza consigliato di ottenere una specifica delibera da parte di una assemblea condominiale che rappresenti l’intera proprietà (mille millesimi).
        Cordialmente

        https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3788714/Risposta+n+620+del+2021.pdf/05ee790b-7f47-5cb7-044a-f142ed7f5eaa

        https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3788714/Risposta_609_17.09.2021.pdf/1528f54e-c749-a958-7aa3-85e4f4561570

        • Buongiorno,
          Il problema posto dalla sig.ra Laura è interessante anche per me.
          Nella Vs. gentile risposta prospettate il caso in cui, per gli interventi trainati sulla singola abitazione, “ne venga autorizzato l’inserimento tra i lavori da dettagliare nel contratto di appalto” del condominio.
          Ma se questo non fosse il caso, perché per esempio l’assembleao il general contractor non lo consentano, e quindi si volesse eseguire la sostituzione dei serramenti rivolgendosi ad un’altra ditta (non quella che esegue i lavori trainati sul condominio) di propria scelta, è possibile “certificare che il mio intervento Trainato è agganciato al Trainante del condominio” ed usufruire della detrazione? A quali condizioni?
          Grazie

          • Buongiorno,
            premesso che “L’agevolazione riguarda le spese sostenute per interventi effettuati su singole unità immobiliari residenziali e su parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato…” e che “…L’esecuzione sulle parti comuni dell’edificio in condominio di almeno un intervento “trainante” consente, poi, a ciascun condomino di fruire del Superbonus, effettuando sulla singola unità immobiliare gli interventi ” trainati” (al massino due unità) che rientrano nell’Ecobonus…”
            se escludiamo, come ci sembra questo il caso, il contributo – rilevante- dato dalla sostituzione dei serramenti per soddisfare l’obbligo del salto di due classi energetiche dell’intero edificio condominiale per avere accesso al Supebonus del 110%, l’avere escluso gli interventi trainati da parte del contraente generale e/o dall’assemblea di condominio dalla contrattualizzazione dei lavori commissionati, ciò non impedisce al singolo condominio proprietario di unita abitativa di commissionarne per proprio conto l’effettuazione quale intervento sempre asseverato da un tecnico incaricato nel rispetto – per quanto riguarda i serramenti ma non solo – dei parametri di prezzo e prestazioni tabellati nell’allegato A del MITE.
            Come meglio potrà dettagliarle il professionista al quale dovrà obbligatoriamente rivolgersi (può anche essere lo stesso studio che assevera gli interventi condominiali) si tratta in estrema sintesi, di procedere all’apertura di una “pratica individuale” per l’effettuazione degli interventi “Trainati “ previsto dal Superbonus 110% avendo come “aggancio” ai lavori “Trainanti” condominiali l’obbligo di rispettare che la loro esecuzione venga effettuata nell’arco di tempo intercorso tra l’apertura e la chiusura del cantiere condominiale ( quindi ne prima ne dopo).
            Per comprovarne il rispetto può essere sufficiente l’attestazione da parte dell’impresa che ha eseguito i lavori trainati.
            Cordialmente

            https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3788714/Risposta+n+620+del+2021.pdf/05ee790b-7f47-5cb7-044a-f142ed7f5eaa

            https://www.governo.it/node/15985

    86. Buongiorno,
      Nel mio condominio stiamo facendo il cappotto col superbonus con cessione del credito ad un general contractor (sconto in fattura). Il contratto con il GC prevede solo i lavori trainanti (cappotto), impianto fotovoltaico e sostituzione caldaie negli appartamenti e non vogliono sapere di altri lavori trainati.
      Lo studio di progettazione che ci segue ci ha però dato disponibilità ad eseguire le necessarie asseverazioni e ad inserire nelle pratiche anche eventuali altri lavori trainati (serramenti, schermature) che i condomini volessero eseguire.
      Abbiamo allora interpellato due ditte per i serramenti e le schermature, ma entrambe ci hanno detto che secondo loro se la fatturazione non passa per il general contractor o, al limite per l’impresa di costruzioni, cioè se loro fatturano ai singoli condomini, allora non possiamo usufruire della detrazione (neanche come credito di imposta per i singoli condomini aderenti).
      Come stanno le cose?
      Grazie

      • Buongiorno,
        a differenza di quanto previsto per gli appalti pubblici (regolato dal Codice per gli Appalti Pubblici)i, per i privati l’attività di “contraente generale” è ordinariamente disciplinata nell’ambito dell’autonomia contrattuale che regola i rapporti privatistici che intercorrono tra il committente/beneficiario delle agevolazioni e le imprese e/o i professionisti.
        La possibilità quindi di cedere a imprese diverse le detrazioni spettanti per gli interventi trainati indicati, è possibile ma strettamente vincolata a come è stato contrattualmente articolato da parte del condominio l’affidamento ad un unico referente ( il GC) dell’intervento oggetto dell’incarico in tutti i suoi aspetti per il corretto completamento dell’opera commissionata.
        Opera che può legittimamente non comprendere, per volontà del committente e o del “contraente generale”, l’esecuzione di alcuni interventi incentivati al 110% i quali però possono essere altrettanto legittimamente commissionati e fatturati ad altre imprese che se ne prendono l’impegno di seguirne l’iter in tutti i suoi aspetti, a cominciare dalla loro gestione in cantiere.
        Sicuramente lo studio di progettazione che sta seguendo l’intervento potrà meglio chiarirne i singoli aspetti
        Cordialmente

        https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta_254_15.04.2021.pdf/08376cc6-36cf-0599-f8e9-5a32b465b341

    87. buongiorno,Nel mio condominio sono stati deliberati i lavori con agevolazioni del superbonus del 110%Tra i lavori c’e’ anche la sostituzione degli infissi a tutte le unita’ abitative.Io 10 anni fa nel 2012 ho effettuato lavori di ristrutturazione e sostituito i serramenti con il bonus del 65%.Posso usufruire dell’super bonus per sostituirli se hanno una trasmittanza termica superiore?
      Cordialmente

    88. Gentile Redazione buona sera sto effettuando un intervento Superbonus (110%) dove l’intervento trainante e’ l’isolamento delle strutture verticali ed orizzontali e uno degli interventi trainati e’ la sostituzione degli infissi. La mia domanda e’ la seguente: oltre ovviamente agli infissi e’ possibile portare in detrazione contemporaneamente (ovvero insieme nello stesso computo metrico) sia un elemento schermante (ad esempio una tenda veneziana montata all’interno) e un elemento oscurante (ad esempio persiane in alluminio montate all’esterno)? Grazie cordialmente

      • Buongiorno,
        come meglio potrà spiegare il tecnico asseveratore al quale bisogna obbligatoriamente rivolgersi per avere accesso al Superbonus 110%, è possibile portare in detrazione sia l’elemento oscurate che la schermatura (interno/esterna) suddividendone le “voci di costo ” in un unico computo metrico. Tuttavia, considerando i diversi requisiti definiti per i singoli “prodotti” per facilità di controllo è in generale consigliabile procedere per le schermature ad una stesura separata.
        Cordialmente

    89. Buongiorno
      ho letto i commenti e le risposte e non mi sembra di aver trovato una domanda come quella che vorrei porre, nel caso mi scuso per la ripetizione.
      Abbiamo una casa unifamiliare da ristrutturare con superbonus 110 su cui erano presenti degli avvolgibili normali. Cambiamo gli infissi come intervento trainato e abbiamo deciso di sostituire gli avvolgibili con le persiane. Il tecnico ci ha detto che non possiamo usufruire della detrazione sulle persiane perché prima non c’erano gli avvolgibili e quindi contano solo gli infissi.
      Grazie della risposta e complimenti per la disponibilità e la competenza con cui rispondete.

      • Buongiorno,
        per avere accesso al Superbonus del 110% gli interventi indicati come trainati afferiscono principalmente alla sostituzione di “prodotti” già installati nell’edificio siano essi passivi, come i serramenti, o attivi , come le pompe di calore. La decisione di passare, come oscuranti, dalle tapparelle alle persiane si configura come un nuovo intervento e non come intervento di sostituzione. Di conseguenza può avere accesso solo alle detrazione del 50% previsto dall’Ecobonus e dal Bonus Casa/ristrutturazione
        Cordialmente

    90. Buongiorno, il mio condominio oggi ha deliberato in assemblea i lavori del 110 quali cappotto, caldaie, pannelli solari e accumulatori; non hanno però parlato di cambiare gli infissi a tutte le unità abitative in quanto tropp complessa come gestione per l’ingegnere.
      Lèggevo però che, se il privato condomino cambia gli infissi contemporaneamente ai lavori nelle parti comuni (quindi dal momento in cui viene aperta la CILAS che sarà dai primi di Aprile) allor potrà usufruire del 110. Volevo un chiarimento su questo aspetto per capire come muovermi.
      Grazie mille

      • Buongiorno,
        è un aspetto molto delicato e non completamente definito nei sui dettagli per la componente autorizzativa. Cercando di semplificare il più possibile l’esposizione, va subito precisato che per quanto siano parte della facciata del condominio, i serramenti fanno riferimento alla singola unita abitativa e di conseguenza a chi ne detiene la proprietà. Singola unità abitativa non funzionalmente indipendente (condizione che permetterebbe al proprietario di accedere all’incentivo in modo indipendente) che potrebbe presentare delle non conformità rispetto al progetto depositato (accatastato) in comune; difformità che potrebbero impedire l’accesso al 110% per la sostituzione dei serramenti (e non solo perchè se rilevata andrebbe comunque dichiarata) a meno di un ripristino/sanatoria della non conformità.
        Verifica documentale/visuale che andrebbe fatta dal tecnico asseveratore per tutte le unità abitative prima di procedere alla “definizione dei lavori” o, nel caso di cessione del credito, alla stipula del contratto di cessione alla banca da parte di ciascun proprietario.
        Una modalità attuativa quindi molto più complicata – e delicata – da gestire e che inoltre dovrebbe (usiamo il condizionale per prudenza) avere preventivamente l’autorizzazione di una assemblea che rappresenti l’intera proprietà dell’immobile (mille millesimi).
        Complessità che oggettivamente si riduce con la diminuzione del numero di proprietari intenzionati a sostituire i serramenti e quindi a fare “entrare il tecnico in casa” per verificare eventuali difformità del loro appartamento.
        Cordialmente

    91. Siamo una falegnameria.
      Con riferimento ai massimali di costo di cui all’allegato I del decreto 6 agosto 2020 non c è ancora chiaro Se detti massimali debbano essere applicati anche nel caso di sostituzione di un infisso esterno non vetrato ossia Un portoncino di ingresso che che rispetta In ogni caso i requisiti trasmittanza e quindi può essere ammesso a ecobonus.
      fino ad ora abbiamo ritenuto non contemplata in quella voce questa tipologia di infisso non ritenendo necessario di conseguenza il rispetto dei massimali di costo. Nel frattempo ci sono stati chiarimenti da parte dell’Agenzia Entrate o Enea.
      Grazie

      • Buongiorno,
        i massimali di costo riguardano esclusivamente i prodotti dettagliati dal MiSE nelle sue tabelle.
        Cordialmente

    92. Siamo una falegnameria. Non ci è chiaro se in caso di superecobonus con intervento di sostituzione infissi trainato in singola unità abitativa dobbiamo comunque rilasciare, oltre alla documentazione attestante i requisiti tecnici, anche la dichiarazione sul rispetto dei massimali di costo. Noi riteniamo di no essendoci in questo caso obbligo di asseverazione.
      Nel caso di ecobonus ordinario, semplice sostituzione infissi in singola unità, essendo l’asseverazione del tecnico necessaria solo in caso di cessione del credito per le fattispecie richieste, noi abbiamo ritenuto necessario rilasciare sempre la dichiarazione di rispetto dei massimali di costo in quanto la decisione di cedere il credito da parte del cliente può avere tempi diversi. Ritenete corretta questa linea o se già noto che il cliente procederà ad asseverazione al fine di cedere il credito a terzi non dobbiamo produrre detta dichiarazione sostitutiva?
      Grazie

      • Buongiorno,
        in regime di Superbonus 110% il compito di asseverare gli interventi verificandone la congruità dei costi è obbligatoriamente “a carico” del tecnico incaricato e non di chi fornisce prodotto/servizio.
        Augurandoci che siano numerose le imprese a seguire il vostro esempio nell’applicazione dell’Ecobonus per importi complessivi degli interventi non superiori ai 10mila euro, condividiamo la scelta di fornire comunque all’acquirente una dichiarazione volontaria dell’avvenuto rispetto dei massimali di costo tabellati dal MISE.
        Cordialmente

    93. Buongiorno, sono in zona climatica E, come lavori trainati devo sostituire tutti gli infissi dell’abitazione compreso il portoncino di ingresso, il prezzo al mq degli infissi comprensivo di chiusure oscuranti è 685 €/mq (limite max 900 €/mq)
      mentre il portoncino di ingresso ha un prezzo di 1350 €/mq superando così il limite max di 780 €/mq; mi chiedo se per rientrare nel prezzo max unitario è possibile considerare la media del costo unitario della totalità dei serramenti, cioè:
      Infissi mq 20,00 x 685 = 685 €/mq – portoncino mq 2,10 x 1350 = € 2835
      Spesa totale 16835 €/mq – superficie totale mq 22,10 – prezzo medio unitario : 16835/22,10 = 761,76 €/mq.
      Se così no fosse , quanto posso portare in detrazione riferito al portoncino? GRAZIE

    94. Buongiorno, non ho riscontrato fra le informazioni date sul vs sito, il fatto che il massimale per le spese dei serramenti, per una unità immobiliare in condominio, deve comprendere anche eventuali interventi privati di coibentazione (es. Coibentazione soffitto appartamento verso locale sottotetto non riscaldato).
      Credo sia importante evidenziarlo, sempre che non vi siano state modifiche su questo aspetto. Aspetto vs riscontro.
      Grazie

    95. Buongiorno,
      fra poco inizierò i lavori con il superbonus 110 sulla mia villetta a schiera.
      Pochi anni fa ho cambiato tutti i serramenti interni, ora vorrei usufruire del superbonus per la sostituzione dei soli oscurati esterni (persiane).
      Premetto che farò cappotto termico.
      Il termotecnico dice che è possibile sostituire gli oscurati solo con contestuale sostituzione degli infissi interni. È corretto? I miei infissi rientrano già negli standard minimi previsti per il superbonus.

      • Buongiorno,
        come correttamente segnalato dal tecnico asseveratore, per all’accesso al Superbonus 110% le disposizioni normative prevedono che la sua estensione agli oscuranti ( tra cui rientrano le persiane) sia ammissibile solo se l’intervento è contestuale a quello relativi alla sostituzione dei serramenti. Rimane comunque la possibilità di poter usufruire, come singolo intervento , della percentuale di detrazione (50%) reso accessibile da altre misure eco incentivanti.
        Cordialmente

        • Se gli oscuranti che si sostituiscono senza sostituire gli infissi hanno resistenza termica supplementare superiore rispetto a quelli esistenti in modo da conseguire un risparmio energetico mi risulta essere ammessi alla detrazione ecobonus 50% e superecobonus 110% come trainati. C’è qualcosa che mi sfugge nella Vs risposta.

          • Buongiorno,
            così come indicato anche da ENEA nel suo Vademecum l’ammissibilità alla quale fa riferimento è relativa all’applicazione della detrazione del 50% prevista in regime di Ecobonus mentre come espressamente indicato nella Legge, per poter accedere al Superbonus 110% anche per l’applicazione/sostituzione di chiusure oscuranti è obbligatorio che tale intervento sia concomitante alla sostituzione del serramento.
            In proposito è opportuno ancora ricordare che “…ai fini dell’applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione, mentre le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.”
            Cordialmente

            https://www.efficienzaenergetica.enea.it/media/attachments/2021/02/12/schermature_solari.pdf

            • Avete scritto
              “come espressamente indicato nella Legge, per poter accedere al Superbonus 110% anche per l’applicazione/sostituzione di chiusure oscuranti è obbligatorio che tale intervento sia concomitante alla sostituzione del serramento”
              potete dirmi in quale passaggio della Legge si evince quanto sopra? Non sono riuscita a trovarlo.
              grazie

            • Buongiorno,
              nel ricordare che decreto requisiti e decreto asseverazioni sono parte integrante la Legge 77 del 2020, la concomitanza è espressamente indicata da quanto tabellato nell’allegato I il Dl Requisiti che riporta chiaramente
              Serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro)

              Cordialmente

            • Buongiorno,
              vorrei avere un chiarimento in riferimento al fatto che nell’allegato I si fa riferimento agli oscuranti solo in concomitanza alla sostituzione del serramento, ma nella tabella è presente anche un massimale per le schermature solari come se fosse un elemento installabile a parte, pari a 276 euro al mq.
              Tale massimale è da sommare al massimale serramento + chiusura oscurante? Faccio un esempio pratico: sostituzione di serramento, di persiana e installazione di zanzariera con caratteristiche da schermatura solare, zona E.

              – Massimale serramento + chiusura: 900 euro al metro quadro
              – Massimale zanzariera (o un’altra qualsiasi schermatura con i requisiti adeguati): 276 euro al metro quadro.
              – Il plafond rimane uno solo da 54545 euro
              Ho ragionato bene?

            • Buongiorno,
              nel ricordare che tutti gli interventi trainati devono essere ultimati nell’arco di tempo stabilito per l’esecuzione degli interventi trainanti e che l’applicazione di schermature solari ( per le quali è indicato un limite di costo specifico) non sono vincolate, come gli oscuranti, alla contemporanea sostituzione del serramento , il ragionamento sul massimale di costo così come definito è corretto.
              Attenzione però alle caratteristiche di montaggio, posizionamento e prestazioni che devono obbligatoriamente soddisfare.

              Cordialmente
              https://www.efficienzaenergetica.enea.it/media/attachments/2021/02/12/schermature_solari.pdf

    96. Buongiorno, approfitto della vostra professionalità e disponibilità, devo computare degli infissi in pvc a 7 camere,
      Non ho una voce specifica di PREZZARIo (reg. e dei), pertanto dovrò analizzare un NP.
      In tal caso come prezzo di sola fornitura posso far riferimento all’ allegato I e sommare manodopera+spese+utili?
      Grazie

      • Buongiorno,
        premesso che in regime di Ecobonus (50%) l’importo massimo detraibile del serramento non può superare quelle tabellato nell’Allegato I del Mise, in regime di Superbonus 110% in mancanza di riferimenti sui prezzari, l’indicazione è quella di redigere un computo metrico estimativo riportante tutte le caratteristiche principali del serramento (simili a quella, per intenderci, da stilare in un progetto esecutivo) indicandone poi il costo complessivo; in alternativa si potrebbe/dovrebbe procedere alla rilevazione locale del prezzo medio di un serramento avente analoghe caratteristiche di quello da “prezzare”. La soluzione che propone è sensata e indubbiamente molto più semplice e veloce, tuttavia a nostro parere potrebbe prestarsi a possibili contestazioni.
        Per non rischiare le consigliamo di porre la domanda via e mail sia all’ENEA che all’Agenzia delle Entrate.
        Cordialmente

    97. Salve vorrei sapere se è possibile inserire nel 110 ,oltre gli infissi anche i cancelli in ferro di protezione . Preciso che già sono esistenti i cancelli in ferro , ma essendo che si dovrà buttar via tutto , credo possa essere un lavoro trainante .

      • Buongiorno,
        non essendo chiusure che delimitano una zona riscaldata da una fredda, i cancelli in ferro non possono rientrare tra gli interventi che danno accesso al Superbonus del 110%,
        Cordialmente

    98. Buongiorno,
      in caso di lavori di demo-ricostruzine non dovrei avere vincoli per in materia di dimensione delle finestre. E’ corretto?

    99. Buongiorno,
      in un palazzo con 2 appartamenti riscaldati uno ha sostituito i serramenti nel 2019 beneficiando della detrazione al 50% che sta recuperando in 10 anni. Adesso, nell’ambito di una ristrutturazione complessiva col 110%, può chiedere una nuova sostituzione dei serramenti qualora intendesse istallarne di nuovi con caratteristiche termiche migliori?

      • Buongiorno,
        trattandosi di una misura indipendente, l’accesso al Superbonus 110% non viene precluso dall’avere già avuto accesso negli anni precedenti a Ecobonus e Bonus ristrutturazione/casa. Quale intervento trainato è quindi possibile avere accesso al 110% anche per la sostituzione di serramenti in precedenza oggetto di sostituzione incentivata a patto che la trasmittanza del serramento che si intende sostituire non rispetta i limiti minimi indicati dal MiSE nel DM Requisiti per la fascia climatica in cui ricade l’edificio.
        Cordialmente

    100. Salve serramentinews, visto che siete cosi esaurienti nelle vostre risposte e non trovando quelle dei miei quesiti su riqualificazione edilizia con superbonus110 ve le porgo direttamente che possono essere utili a me ed a altri committenti:

      1) Sostituisco i miei serramenti in legno di abete e vorrei mettere quelli di rovere – e’ possibile farlo o si puo’ sostituire solo con serramenti dello stessa essenza?

      2) Attualmente le finestre verso nord non hanno gli scuri ma vorrei metterli per migliorare la dispersione termica (sono in zona climatica F) – mi sembra di capire che questo sia possibile giusto (cioe’ la nuova installazione di scuri a nord e non solo la loro sostituzione)?

      3) diminuero’ la dimensione di una portafinestra (facendola diventare finestra) e apriro’ una nuova finestra: il lavoro edile per la nuova apertura in facciata e’ chiaramente fuori dal superbonus ma il serramento invece rientra in quanto mantengo la stessa superficie vetrata iniziale, giusto?

      Grazie molte per il vostro supporto data l’incertezza dell’interpretazione della norma.

      Gianni Ferri

      • Buongiorno,
        nonostante queste tematiche siano già state già affrontare in riposta ai dubbi avanzati ad altri lettori, cogliamo l’occasione per fare un breve riepilogo per punti.

        1) A meno di precisi vincoli edilizi esistenti sul territorio di appartenenza dell’edificio, non esistono preclusioni al cambio di essenza/materiale. Infatti, per avere accesso al Superebonus 110% quale intervento trainato (o all’Ecobonus del 50% quale intervento indipendente) la sostituzione dei serramenti deve esclusivamente rispettare i limiti di trasmittanza termica indicati MiSE nel DM Requisiti minimi per la fascia climatica di appartenenza; ma, attenzione, se la trasmittanza del serramento che si intende sostituire rientra già nei limiti indicati NON si ha diritto ad alcuna agevolazione.
        https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/DM_requisiti_minimi_appendiceB.pdf

        2) Come anche riportato dalla guida ENEA sulle schermature solari, per le SOLE chiusure oscuranti (tipologia nella quale rientrano gli scuri) sono ammessi tutti gli orientamenti. Tra la documentazione da inviare ricordiamo che è necessaria l’attestazioni della resistenza termica supplementare.
        https://www.efficienzaenergetica.enea.it/media/attachments/2021/02/12/schermature_solari.pdf

        3) Secondo guanto riportato dall’Agenzia delle Entrate nell’interpello N.524 del 30 luglio 2021 e fermo restando che la modifica del vano finestra in facciata deve sempre rispettare le norme vigenti in materia di interventi edilizi, non superando la superficie totale ante intervento degli infissi, la sostituzione dei serramenti può avere accesso al superbonus del 110%.
        https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta_524_30.07.2021.pdf/105d4a22-bd03-775a-7a56-e4d431f44855

        Cordialmente

    101. Buongiorno,
      sono proprietari di 3 appartamenti di un condominio di 9.
      2 sono personali e 1 è della ditta (snc),stiamo valutando di ristrutturare il condomio usufruendo del bonus 110%
      cappotto,pompa di calore,fotovoltaico.
      Le chido,i serramenti dell’appartamento intestato alla ditta possono rientrare nel bonus? o per le ditte valgono solo gli interventi nelle parti comuni?
      In caso gli altri condomini non fossero interessati potrei fare i lavori per i soli miei appartamenti?
      l’assemblea deve dare l’unanimità o basta la maggioranza (che ho io).
      Con il cappotto nei soli miei appartamenti supero abbondantemente il 25% della superficie del condominio.
      inoltre posso usufruire del 33% della superficie del tetto per l’impianto fotovoltaico?
      grazie

      • Buongiorno,
        come ripetutamente ricordato il Superbonus del 110% riguarda esclusivamente l’edilizia residenziale privata, quindi le attività d’impresa non possono averne accesso. Ciò premesso, per potere effettuare gli interventi nelle singole unita immobiliari tali “appartamenti” devono risultare funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, fermo restando che per le parti comuni i lavori devono essere deliberati dall’assemblea con almeno il 30% dei millesimi dell’intero condominio favorevoli.
        Problema che non gli si dovrebbe porre per le parti comuni, mentre non è ancora chiaro se per gli interventi che riguardano il singolo appartamento non funzionalmente indipendente sia necessaria o meno l’unanimità.
        Aspetti che potrà meglio approfondire cominciando ad affidare ad un tecnico l’incarico di procedere all’analisi di pre-fattibilità.
        Cordialmente

        • M i scusi,ma non sono daccordo,ho trovato questo

          Con la Risoluzione n. 34/2020 l’Agenzia delle Entrate consente l’applicazione dell’Ecobonus e del Sismabonus anche per gli immobili delle imprese. Questo a prescindere dalla tipologia di immobile detenuto.

          Il Superbonus del 110% è un’agevolazione fiscale concessa per i lavori legati all’Ecobonus (riqualificazione energetica) che per i lavori legati al Sismabonus (adeguamento antisismico degli edifici). Si tratta di un bonus che riguarda i lavori effettuati tra il primo luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021.

          Questo tipo di agevolazione, che riguarda principalmente le persone fisiche, è disponibile anche per i lavoratori autonomi e le imprese. In questo caso, tuttavia, soltanto per le parti comuni dell’edificio.

          Pertanto da quello che ho capito i serramenti me li devo pagare io per l’alloggio intestato alla ditta.

          grazie

    102. Buonasera, vorrei sostituire i serramenti della mia abitazione, attualmente sono con le persiane e vorrei sostituirli con serramenti con tapparelle, i costi per realizzare il vano cassonetto e il costo del cassonetto sono detraibili come intervento trainato superbonus 110%?

      • Buongiorno,
        ad eccezione del Bonus Casa/Ristrutturazione che prevede una detrazione del 50% ed in parte dei Sisma Bonus, le altre tipologie di incentivi edilizi sono dichiaratamente accessibili solo in caso di sostituzione dell’esistente.
        Di conseguenza, non essendo già in opera i costi per l’acquisto e l’installazione di cassonetti e tapparelle non possono dare accesso al 110% anche se i lavori vengono eseguiti contestualmente a quelli indicati per la sostituzione dei serramenti.
        Cordialmente

    103. COME POSSO ESSERE SICURO DI POTER INSERIRE UN PANNELLO PRODOTTO IN UNGHERIA MA CON CERTIFICAZIONE CAM ITALIANA DA ENTE ITALIANO ???
      GRAZIE

    104. Buona sera,
      se effettuo dei lavori in una casa singola per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento (trainante con massimale 30.000), sostituzione di infissi (trainato con massimale 54.545,45) sostenendo spese pari ad € 28.000 per la nuova caldaia e l’impianto di riscaldamento radiante, e spese pari ad € 15.000 per i nuovi infissi, posso detrarre anche la posa del nuovo pavimento pari ad € 5.000? (considerando che il massimale dell’intervento trainante pari ad € 30.000 non basta in quanto sono state già effettuate spese pari ad € 28.000, ma il massimale dell’intervento trainato è ancora disponibile).
      Grazie

      • Buongiorno,
        come le potrà meglio spiegare il tecnico certificatore al quale dovrà obbligatoriamente rivolgersi per effettuare i lavori descritti, non trattandosi di un intervento specificatamente riferibile alla sostituzione dei serramenti non può imputare a tale opera la voce di costo relativo alla posa dell’impianto di riscaldamento.
        Cordialmente

    105. Salve , condominio composto da 6 unità , che condividono lo stesso corpo scala , non riscaldato .Come lavoro trainenate verrà utilizzato il cappotto termico . La domanda è questa : il portoncino della scala e le due finestre possono essere sostituite, considerando che non è riscaldato ? Il cappotto termico dovrà essere posto anche sulle pareti esterne del corpo scala ? Grazie .

      • Buongiorno,
        se portoncino e finestre limitano esclusivamente il vano scala non riscaldato per la loro sostituzione incentivata è possibile accedere al solo Bonus Casa/Ristrutturazione (50%).
        Per il cappotto, la sua applicazione deve riguardare TUTTE le superfici dell’edificio che separano le aree riscaldate da quelle che non lo sono.
        Cordialmente

    106. Buongiorno, ho un dubbio amletico:
      ecobonus: ho 2 finestre con 2 cassonetti, facciamo conto una di 1 metro quadro, l’altra di 2 mq. con avvolgibili e cassonetti (larghi 40 cm in più x 35 di altezza), ho a disposizione 750 euro al mq –> devo considerare il prezzo per 3 mq o devo aggiungere la superficie del cassonetto (quindi L+40 cm h H. 35?). Altra domanda –> se per i cassonetti/oscuranti ho a disposizione 100 euro e i mq sono 3 (quindi 300), ma il mio costo è 500… devo far risultare 300 e gli altri 200, se rientrano comunque nel limite di spesa, posso spalmarli nel costo dei serramenti oppure posso far risultare 500 tanto rientro nei massimali totali? Grazie, buona giornata. Federico

      • Buongiorno,
        come già precisato in altre occasioni nel Decreto Requisiti del MiSE il costo massimo indicato è relativo alla ” Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi” di conseguenza cassonetto e tapparella possono solo rientrare tra le opere complementari sempre agevolativi al 110% purché installate contestualmente alle finestre e nel rispetto anche per il cassonetto dei limiti di trasmittanza termica delle chiusure trasparenti.
        Cordialmente

    107. Buonasera,
      nella pratica superbonus che ci stiamo per avviare nella nostra villetta unifamiliare abbiamo inserito la sostituzione dell’impianto di riscaldamento come intervento TRAINANTE e l’isolamento della copertura (inferiore al 25% della sup. disperdente) come intervento TRAINATO.
      Volendo aggiungere anche la sostituzione degli infissi l’asseveratore afferma che questi concorrono insieme alla copertura e relative spese tecniche al raggiungimento del massimale dei 54.545 euro.
      Poichè con gli infissi supereremo il massimale chiedo se possibile suddividerne l’importo in due fatture diverse : una fino a concorrenza del massimale da detrarre al 110% e l’altra per la differenza da detrarre al 50%.
      In caso sia possibile qual è il regime iva applicabile nelle due fatture? Sono entrambe soggette all’aliquota mista applicabile ai beni significativi?
      Grazie e complimenti per la disponibilità e la competenza con cui rispondete.

      • Buongiorno,
        non avendo sufficienti elementi di dettaglio ricordiamo che trattandosi di misure incentivanti indipendenti è possibile attribuire diversamente il costo dei singoli interventi ma, proprio perché indipendenti, non è ammissibile alcuna forma di “compensazione” tra sistemi incentivanti. Le due fatture dovranno quindi essere riferite a voci di costo relativi ad interventi di efficentamento diversi tra loro.
        Cordialmente

    108. Buonasera,
      sono una serramentista e scrivo per chiedere un Vostro prezioso consiglio in merito ai cassonetti.
      Il mio cliente sostituisca contemporaneamente NR.01 finestra di mt.0,95×1,40 (misure vano) e NR.01 cassonetto di mt.1,30×0,40 in ambiente riscaldato e in zona E con limite di costo di €.650,00/mq. Usufruisce della detrazione del 110% come intervento trainato.
      Per il calcolo dei mq in riferimento al massimale di costo:
      1) considero solamente quelli della finestra (mq.1,33)
      2) oppure considero anche la superficie del cassonetto (mq.0,52) per un totale di mq. 1,85 (mq.1,33+0,52)?
      Io propendo per l’opzione 2, ma il mio cliente ritiene che il costo dei cassonetti vada considerato come opera complementare.
      Grazie infinite,

      • Buongiorno,
        come chiaramente riportato nel Decreto Requisiti del MiSE il costo massimo indicato è relativo alla ” Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi” di conseguenza il cassonetto può solo rientrare tra le opere complementari; cassonetto che deve obbligatoriamente rispettare i limiti di trasmittanza termica delle chiusure trasparenti.
        Cordialmente
        https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/05/20A05394/sg

    109. Buongiorno, mi sto accingendo a ristrutturare un immobile che ha su un’angolo una torretta che si sviluppa su tre piani fuori terra. Non è un edifico storico anche se collocata in centro storico. La torretta è collegata all’immobile unifamiliare che ha due piani. Il secondo piano della torretta ha quattro fori privi di serramento e ovviamente non è riscaldata. Il secondo piano della stessa è riscaldato perchè collegato all’edifico principale. Vi pongo due quesiti:
      1) si possono installare i serramenti sulle aperture del secondo piano della torre che ne sono prive e accedere al superbonus 110 come intervento trainato? Ovviamente rientrando nel computo della superficie totale di quelli esistenti;
      2) Posso considerare il seocndo piano della torre come fosse un sottotetto non riscaldato e rientrare negli interventi di efficientamento energetico del tetto ecc (superbonus 110). Raggiungo il 25% senza considerarli
      saluti

      • Buongiorno,
        ribadendo che la possibilità di usufruire delle agevolazioni previste per gli interventi di efficentamento energetico (SuperEcobonus 110% ed Ecobonus 65-50%) devono necessariamente fare riferimento a locali in cui sono presenti sistemi di riscaldamento/climatizzazione ambientale, l’isolamento soletta pavimento del 2 piano “freddo” della torretta può rientrare tra le spese gli interventi relativi all’isolamento delle pareti opache orizzontali purché, nello specifico, inequivocabilmente delimitante un locale riscaldato.
        Cordialmente

    110. Salve,
      Ho capito che con la risposta 524 perdo la possibilita’ di detrarre con il superbonus i serramenti nel caso che la superficie finestrata sia maggiore che quella iniziale.
      Ho un progetto gia’ aperto in comune con CILA S in cui il progetto e legge 10/91 ha un aumento della superficie finestrata – se presento una variante di progetto in cui diminuisco la dimensione dei serramenti cosi che la superficie rimane uguale alla situazione ante, risolvo ogni problematica relativa alla risposta 524?

      Grazie

      • Buongiorno,
        se la richiesta di variante depositata viene validata il problema della maggiore superficie verrebbe di fatto superato.
        Cordialmente

    111. Per semplice caso di ecobonus ordinario 50%- sostituzione di infissi – in caso di cessione del credito, come asseverazione dei prezzi introdotta dal DL 157 è valida la dichiarazione del fornitore attestante la congruità dei prezzi di cui all’allegato I decreto requisiti tecnici o serve comunque una asseverazione rilasciata da un tecnico autorizzato?

      • Buongiorno,
        stando alla scopo e alla lettera di quanto disposto nel decreto anti frode essendo il costo della posa in opera dei serramenti non definito da alcun prezzario risulta comunque necessaria una asseverazione/verifica congruità del prezzo rilasciata da un tecnico abilitato.
        Cordialmente

    112. Buongiorno,
      1) nell’attuazione di interventi di manutenzione straordinaria di un immobile è prevista la sostituzione degli infissi esistenti in legno con nuovi in PVC ricorrendo allo sconto in fattura (50%).
      Per la verifica della congruità dei costi quanto (in che termini di dettaglio) la voce di capitolato prevista nel preventivo deve corrispondere a quanto riportato nel computo metrico.
      Per intenderci, se ad esempio si è prevista come vdc (presa da Prezziario Regionale) “Fornitura e posa in opera di serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti….Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB” ed il preventivo del fornitore dichiara che gli infissi hanno una trasmittanza di 1.30 W/mqK è necessario procedere alla redazione di un nuovo prezzo mediante analisi dei prezzi?
      2) per la posa in opera dei nuovi infissi è stato proposta la posa in opera di alcune fasce di rivestimento (in alluminio) dell’imbotto (spazio che rimane tra infisso pvc di nuova posa e scuri esterni in alluminio) in modo da avere uniformità di superfici.
      Tale elementi possono essere inclusi nelle spese rinetranti in sconto in fattura, determinando a questo punto un nuovo prezzo mediante analisi?
      Grazie

      • Buongiorno,
        premesso anche a seguito dell’avvenuta emanazione il Dl157 (decreto anti frode) per applicare lo sconto in fattura l’obbligo di congruità dei costi e computometrico devono necessariamente rispecchiarsi nei preventivi, se le specifiche indicate nel prezzario di riferimento sono difformi anche di valori minimi da quelle dichiarate dal costruttore del serramento che si intente installare, allo scopo di evitare contestazioni è sempre consigliabile procedere ad un computometrico analitico da redigere “…. secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione del costo stesso…” e la cui relazione, dovutamente firmata dal tecnico, deve essere obbligatoriamente allegata alla asseverazione.
        Per quanto riguarda la chiusura dello spazio dell’imbotte con fasce di rivestimento esse possono realisticamente rientrare tra” ….le opere complementari relative all’installazione e alla messa in opera delle tecnologie”.
        Cordialmente

    113. Buongiorno,
      ho in atto una ristrutturazione di un edificio con demolizione e ricostruzione dello stesso beneficiando del bonus 110 con intervento trainante, il solo efficientamento sismico, mi chiedo è possibile usufruire del 110 anche per gli infissi?
      Grazie

      • Buongiorno,
        il 110% relativo alla sostituzione degli infissi è usufruibile come intervento trainato solamente con riferimento al Super Ecobonus, mentre il Super Sismabonus del 110% può essere usufruito anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale, l’eliminazione delle barriere architettoniche, nonché per gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici e dei sistemi di accumulo ad essi integrati.
        Cordialmente

        • Grazie mille della risposta, mi chiedo, visto che per l’acquisto degli infissi non è possibile usufruire del 110% perchè non trainato dal super sismabonus, è possibile perlomeno usufruire del bonus del 50%?
          Grazie

          • Buongiorno,
            si con riferimento al Bonus Casa e purché la necessaria variante al progetto dell’immobile da depositare venga accettata da tutte le autorità preposte/coinvolte.

            Cordialmente

    114. Buongiorno,
      per dei miei clienti il Serramentista chiede (giustamente, per carità) un anticipo di circa 1/4 dell’importo totale per ordinare il materiale.
      Con la cosa che, se uno non raggiunge il 30% dei lavori entro fine anno (quindi non raggiunge il 1° SAL), per quelle spese non potrà esercitare nè sconto in Fattura nè cessione del Credito, chiedo questo:

      E’ POSSIBILE FARE UN 1° SAL DI SOLO MATERIALE ORDINATO MA NESSUNA OPERA ESEGUITA??

      • Buongiorno,
        considerando che il SAL costituisce l’attestazione di conformità di quanto eseguito al progetto depositato, come asseverato dal progettista, per l’ottenimento dei benefici fiscali previsti nei casi di intervento in corso, ciò sarebbe ammissibile purché nel rispetto degli altri obblighi previsti. Tuttavia siamo costretti ad utilizzare il condizionale per la mancanza di regole certe proprio in merito a come si determina il SAL.
        Cordialmente

    115. Buongiorno,
      sto effettuando un intervento in Superbonus 110% (eco) su un appartamento all’interno di un condominio, intervento condominiale che prevedere cappotto su facciate e isolamento su copertura come trainante, oltre a sostituzione caldaia e infissi come trainati su parti private. Il tutto con sconto in fattura. È possibile fare i SAL sia sul trinante (pacifico) sia sui trainati? Se si, relativamente alla sostituzione infissi, si può considerare l’acconto del 50% da riconoscere al rivenditore/installatore di infissi (richiesto al momento dell’ordine) come primo SAL anche se in realtà non è ancora stato “fatto nulla” in quanto gli infissi devono ancora arrivare?
      Spero di aver espresso chiaramente il mio dubbio, il tecnico non è stato in grado di rispondermi con certezza.
      Grazie

      • Buongiorno,
        l’art. 121, co. 1bis, DL 34/2020, prevede espressamente che l’opzione alternativa alla detrazione del 110%, consistente nella cessione dell’intera detrazione o nella richiesta dello sconto in fattura, può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (SAL). SAL che anche in caso di acconti, per gli interventi di efficentamento agevolati al 110% comporta, a nostro avviso, la necessità che venga sempre rispettata la regola del “30-30-40”, regola che deve essere necessariamente accettata anche dal rivenditore/installatore di infissi. SAL che, ricordiamo, costituisce l’attestazione di conformità di quanto eseguito al progetto depositato, come asseverato dal progettista per l’ottenimento dei benefici fiscali previsti nei casi di intervento in corso.
        Cordialmente

    116. Buona sera,
      abbiamo sostituito i serramenti nel 2016 con relativa pratica ad ENEA e attuale detrazione fiscale per risparmio energetico in 730.
      Adesso il condominio partirà con la pratica del 110%, nel caso confermino che i miei attuali infissi siano meno performanti e quindi si possa procederne alla sostituzione, posso continuare a detrarre i vecchi infissi sostituiti nel 2016? O devo cessarne il rimborso in favore della nuova pratica 110?

    117. Buongiorno è possibile l’ intervento con il 110% di sostituire una portafinestra (con vetro presente) con un portoncino (opaco) e viceversa ? senza cambio dimensioni e ovviamente rispettando sempre la normativa dal punto di vista della trasmittanza

      • Buongiorno,
        rispettando tutte le modalità previste – compresa quella relativa alla probabile necessità di prevedere una variante da apportare al progetto depositato in Comune – l’intervento può dare accesso al Superbonus del 110%.
        Cordialmente

    118. Buongiorno,

      sono un privato proprietario di una colonica (singola abitazione libera su 4 lati) nella campagna di vinci. Stiamo iniziando i lavori di ristrutturazione e vorremmo usufruire del superbonus (ecobonus) anche per la sostituzione degli infissi. Faremo un intervento trainante riguardante il rifacimento del tetto (coibentazione) e sostituzione della attuale caldaia con pompa di calore e riscaldamento a pavimento. Il cappotto esternamente verrà fatto solo sul retro dell’abitazione e su un prospetto laterale in quanto sono i lati esposti a nord e ai venti. Il prospetto principale (facciata) è in pietra quindi non potrà essere interessato dal cappotto per ragioni paesaggistiche. Il problema è che da quanto sostiene il termotecnico la sostituzione degli infissi è possibile solo colà dove viene effettuato anche il cappotto termico (prospetto posteriore dell’abitazione dove non sono presenti finestre, proprio per la natura stessa di queste tipologie di abitazioni chiamate “Case scempie del Monte Albano”). E’ possibile che non possiamo accedere al super bonus per la sostituzione delle finestre e porte finestre della nostra abitazione solo perché tutte ricadenti sul prospetto principale in pietra?
      Vi prego di chiarirmi questo punto.
      Grazie
      Cordialmente

      • Buongiorno,
        come avrà certamente potuto constatare trattandosi di un immobile sottoposto a vincoli, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (art. 136, comma 1, lettere A,B e C), anche per accedere al Superbonus del 110% deve preventivamente conseguire il rilascio della necessaria autorizzazione. Assolto tale obbligo, il Superbonus 110% spetta per qualunque opera compresa la sola sostituzione dei serramenti che fa conseguire la classe energetica più alta possibile, sempre rimanendo nei limiti di quanto previsto per gli interventi di risparmio energetico di cui all’articolo 14 del D.L. n. 63/2013, cd. Ecobonus.
        Cordialmente

    119. Salve, scrivo a voi non trovando supporto nel mio tecnico, in quanto non ha esperienza passata in fare computi di serramenti e dunque mi ha detto che devo cercare qualcun altro che me lo faccia.

      Ho anche chiesto al serramentista che mi ha detto che il loro lavoro è di stilare il preventivo ma non di fare il computo seguendo i parametri del DEI.

      Come faccio a trovare un professionista che può stilarmi questo computo per poter sapere quali sono i tetti di spesa a cui devo attenermi con il superbonus prima di fare l’ordine dei serramenti?

      Grazie molte

      • Buongiorno,
        come probabilmente ha già verificato online è possibile individuare diversi siti che sostengono di mettere a disposizione tecnici qualificati ed anche portali ai quali iscriversi per poi essere contattati da tecnici e imprese.
        Non avendone mai testato l’affidabilità, preferiamo indicarle i riferimenti di un’associazione di professionisti in grado di poterla aiutare e il cui pregevole impegno informativo in materia è ben noto e documentato:
        ANIT (Associazione Nazionale per l’Isolamento Termoacustico) tel.02/89415126 ; email: info@anit.it
        https://www.anit.it

        Cordialmente

        • Grazie per il suggerimento, ho chiamato ma mi hanno detto che non possono raccomandare nessun professionista in merito a questo. Avete altre idee in merito? Grazie mille

          • Buongiorno,
            il solo suggerimento che ci rimane è quello di provare a rivolgersi sia agli ordini di architetti e ingegneri della sua provincia/regione, sia ai collegi territoriali dei geometri, collegi le cui sedi sono solitamente dotati di uno sportello impresa.
            Per individuare quello più vicino alla sua residenza più comodamente utilizzare internet.
            Cordialmente

    120. Buongiorno,
      ho un preventivo per la sostituzione degli infissi come lavoro trainato così specificato:
      1.costo totale infissi in alluminio esterno (tinto legno) e legno interno 37.606€ IVA esclusa;
      2.costo totale coprifilatura interna ed esterna infissi 3.527€ IVA esclusa;
      3.posa 2.500€ IVA esclusa.
      Se considero l’IVA al 10% su 5.000€ (posa e sulla parte di materiale equivalente) e su tutto il resto al 22%, il preventivo totale è 45.279,32€.
      I metri quadri degli infissi sono in totale 29.
      Restano escluse le “spese tecniche” di progettazione e asseverazione che non so quantificare al momento.
      Tutto ciò premesso, visto il massimale di 54.545€ ammesso per il superbonus 110%, posso portare in detrazione l’intero importo oppure bisogna fare riferimento all’Allegato I o ai prezziari regionali, ecc…?
      Le spese tecniche che andranno aggiunte sono anch’esse detraibili?
      Grazie

      • Buongiorno,
        dovendo obbligatoriamente affidarsi in regime di Superbonus ad un professionista asseveratore siamo certi che troverà adeguata risposta ai dubbi espressi.
        Cordialmente

        • Buonasera, in realtà, dopo essermi affidato in regime di Superbonus ad un professionista asseveratore, con mio grande rammarico NON ho avuto per nulla una risposta adeguata ai dubbi espressi, anzi i dubbi li ho avuto proprio per la risposta ricevuta.
          Ed è proprio per questo motivo che ho scelto di scrivere a voi.
          Mi spiace leggere la vostra NON risposta.
          Cordialmente

          • Buongiorno,
            ci spiace che il professionista asseveratore al quale si è rivolto non le ha dato alcuna riposta su aspetti che dovrà obbligatoriamente essere lui a definire a meno di rinunciare ad avere accesso al Superbonus del 110%.
            Cordialmente

    121. La circolare 30E dell’Agenzia delle entrate al punto 4.5.7 indica che se le persiane sono sostituite contestualmente all’infisso, questo si valuta come un unico intervento. Perchè scrivete allora che le persiane hanno un massimale distinto dagli infissi se installate contemporaneamente?

    122. Grazie per essere un punto di riferimento e chiarimento su questo tema molto incerto del superbonus.

      Vi pongo un quesito che nasce dalla risposte dell’Agenzia delle Entrate n°524 del 2021 a cui non abbiamo trovato un chiarimento finora e su cui il nostro termotecnico sta procrastinando a dare chiarezza – dunque un vostro parere sarebbe molto utile

      Casa di montagna (zona F) di 3 unita’ immobiliari (3 diverse persone) su cui verranno fatti interventi di riqualificazione energetica tramite il superbonus e ristrutturazione edilizia tramite il bonus casa.

      Se in uno degli appartamenti per ottemperare con i RAI dopo la nuova divisione degli spazi si deve aumentare la superficie finestrata, il beneficio della detrazione superbonus decade solo in quell’appartamento ma non negli altri due giusto? Il dubbio del termotecnico vige sul fatto che l’ APE convenzionale viene predisposto considerando l’edificio nella sua interezza, considerando i servizi energetici presenti nella situazione ante-intervento e tutti gli indici di prestazione energetica dell’edificio considerato nella sua interezza – in particolare ciascun indice di prestazione energetica dell’intero edificio è determinato calcolando la somma dei prodotti dei corrispondenti indici delle singole unità immobiliari per la loro superficie utile e dividendo il risultato per la superficie utile complessiva dell’intero edificio. Di conseguenza lui pensa che l’aumento della superficie finestrata in un appartamento vada a impattare tutti gli altri.

      Ci sembra incredibile come la decisione di una persona sul suo appartamento possa fare cadere il beneficio agli altri condòmini – voi come interpretate la cosa?

      Grazie molte, cordiali saluti,
      Simone

      • Buongiorno,
        comprendiamo e condividiamo le perplessità del termotecnico perché probabilmente imputabili al fatto che le tre unità abitative non sono funzionalmente indipendenti ingresso compreso; condizione indispensabile per avere accesso indipendente al Superbonus.
        Dovendo fare riferimento ad un solo immobile con diverse unità abitative la soluzione teoricamente perseguibile, se perseguibile, potrebbe essere quella di separare anche temporalmente l’esecuzione delle opere. Prima si effettuano i soli interventi di ristrutturazione necessari ad ottemperare a quanto disposto dal regolamento locale di igiene, e subito dopo si procede alla riapertura del cantiere e all’avvio delle pratiche per effettuare i lavori che possono avere accesso alle agevolazioni definite dal Superbonus.
        Cordialmente

        • Grazie della risposta e di confermare la complessità della questione.

          Vi ringrazio per la soluzione proposta ma stiamo praticamente per aprire la pratica edilizia e il cantiere per i lavori superbonus con l’impresa edile contrattata con cronoprogramma dunque non è più possibile fare altre opere precedenti al cantiere superbonus.

          Se dunque la palazzina deve essere considerata nel suo insieme, l’idea che abbiamo avuto è quella di chiudere delle finestre nel vano scala comune (che collega le 3 unità immobiliari), che è riscaldato e dunque oggetto di dispersioni. In questo modo materremmo integro il totale della superficie finestrata della palazzina considerata nel suo insieme.

          Per il quieto vivere siamo disposti ad andare incontro a tale soluzione se permette di usufruire del superbonus.

          Cosa ne pensate?

          Grazie e cordiali saluti,

          Simone

          • Buongiorno,
            se l’intervento di chiusura dei fori finestra presenti nel vano scala non lede alcun vincolo, quello prospettato è un ottimo compromesso. Soluzione che ci porta a suggerire di valutare anche la possibilità di inserimento tra gli interventi trainati agevolativi al 110% anche del fotovoltaico quantomeno per alimentare l’illuminazione delle parti comuni.
            Cordialmente

            • Buongiorno redazione. Sono sempre io, i lavori sono iniziati dopo il previsto e stiamo ora ultima soli arrivando all’ordine dei serramenti.

              Ci sono altre circolari e/o risoluzioni che chiariscono questa fattispecie e dunque dando la possibilità di chiudere fori in un appartamento (o nel vano scala) e aprirli in un altro, mantenendo la medesima superficie totale per tutto l edificio?

              Grazie molte

    123. Pongo un secondo breve quesito circa la possibilità di includere nel bonus 110% la chiusura in vetro delle bocche di lupo del piano interrato e il portoncino esterno della casa, come interventi trainati a quello di sostituzione della caldaia.
      Saluti.
      Grazie.

      • Buongiorno,
        considerando che le bocche di lupo normalmente fanno riferimento ad un locale non riscaldato, non è possibile farne rientrare la sostituzione del vetro in nessuno degli Eco incentìvi attualmente disponibili (SuperEcobonus ed Ecobonus). Possibilità di accesso al Superbonus del 110% invece perseguibile se il portoncino delimita l’ingresso ad un locale riscaldato ed a patto di rispettare obbligatoriamente i limiti di trasmittanza termica definiti per la zona climatica in cui ricade l’edificio/unità abitativa.
        Cordialmente

    124. Buonasera, vorrei accedere al bonus 110% ma nella mia casa è presente una mansarda che non figura nella planimetria. Vorrei sapere se posso accedere ugualmente al bonus o se la situazione è tra gli interventi sanabili e in tal caso come procedere.
      Grazie.
      Saluti.

      • Buongiorno,
        se la mansarda non figura nella progetto depositato in Comune, per avere sicuramente accesso al Superbonus del 110% è necessario riportare l’immobile/unità abitativa allo stato originario. Per averne certezza (anche in merito alla possibilità di poter usufruire del Superbonus), può affidare il compito di eseguire le necessarie verifiche di fattibilità ad un professionista asseveratore.
        Cordialmente

    125. Buongiorno, vorrei fare come intervento trainante la sostituzione della caldaia e come intervento trainato la sostituzione degli infissi e del portoncino di ingresso all’interno di un condominio.
      Vorrei sapere se posso incaricare separatamente i rispettivi installatori o se devo affidare in ogni caso il tutto ad un’unica in impresa e inoltre se il portoncino suddetto può rientrare nel bonus 110.
      Grazie.
      Sandra

      • Buongiorno,
        fermo restando l’obbligo di rivolgersi ad un professionista accreditato per l’asseverazione, come definire nomine e incarichi per le imprese che effettueranno i lavori in cantiere è sempre a discrezione della committenza nelle modalità e nei limiti definiti dalla legge.
        Anche il portoncino d’ingresso può rientrare nel 110% a patto che la sala d’ingresso che delimita sia riscaldata e che vengano rispettati i limiti di trasmittanza termica indicati per la zona climatica in cui ricade l’edificio.
        Cordialmente

    126. Ho letto la CIRCOLARE N. 19/E dell’Agenzia Entrate che avete allegato alla vs risposta (2 novembre) al mio quesito del 29 ottobre ma non ho trovato riferimenti al mio caso particolare ; provo a sintetizzarlo qui di seguito ponendo 2 domande :

      -mi trovo in zona climatica E: trasmittanza infissi 1.30W/m2K

      -nel 2017-2018 ho cambiato con ecobonus i vecchi infissi del mio appartamento in condominio con nuovi a trasmittanza 1.3 e sto usufruendo dello sconto Irpef , in parte del 75% e in parte del 50%

      -Qs anno i condomini hanno approvato i lavori per posizionare un cappotto e x il cambio caldaia aderendo al superbonus del 110% (il che consente la miglioria di 2 classi energrtiche)

      -Qs lavori comportano demolizione spallette , sostituzione davanzali e soglie delle finestre e porte balcone , il che mi obbliga a sostituire alcuni degli infissi appena cambiati

      PRIMO QUESITO :Se i nuovi infissi che andrei a mettere avessero una trasmittanza migliore (x esempio 1.2) di quella attuale (che è poi quella già prevista x la mia zona climatica), potrei anch’io sostituirli beneficiando del superbonus del 110% previsto x lavori trainati ? e che ne sarebbe del rimborso già in essere x il cambio di qualche anni fa ?

      SECONDO QUESITO : solo se ciò non fosse possible, potrei allora ricambiarli usufruendo un’altra volta dell’ ecobonus 50% ? e anche in questo caso, che ne sarebbe del rimborso già in essere x il cambio di qualche anni fa ?
      Grazie di un’altra risposta chiarificatrice, mariangela

      • Buongiorno,
        come potrà verificare chiedendo dettagli al professionista che sta seguendo i lavori di efficentamento del condominio, essendo il valore di trasmittanza termica dei sui attuali serramenti conforme ai limiti indicati per la zona climatica in cui ricade l’edificio, per la loro sostituzione non è possibile avere accesso egli Eco incentivi, quindi ne al 50% relativo all’Ecobonus ne al 110% relativo al Super Ecobonus.
        Cordialmente

    127. Salve, il pagamento degli infissi (tramite bonifico) può essere fatto direttamente al venditore degli infissi oppure l’acquisto deve passare per la ditta che esegue i lavori? Grazie e saluti.

      • Buongiorno,
        in linea generale e senza diretto riferimento ad una specifica tipologia di incentivo ( la cui complessità procedurale da assolvere obbligatoriamente aumenta al crescere della percentuale dell’incentivo richiesto) se non puntualmente contrattualizzato con l’impresa che segue i lavori definiti per l’unita abitativa/immobile oggetto dell’intervento, il bonifico parlante relativo alla sostituzione dei serramenti può essere direttamente intestato al venditore degli infissi.
        Cordialmente

    128. Buongiorno,
      se sostituisco (come intervento trainato) contestualmente serramenti + tapparelle esistenti e cassonetto tradizionale con nuovi serramenti + cassonetto coibentato e tapparella (orientabile per scelta progettuale) posso accedere ai due massimali previsti, quindi 60.000€ per le finestre e controtelai + 60.000€ per oscuranti e cassonetti. Se sì è giusto inserire i cassonetti insieme agli oscuranti in quanto ad essi tecnologicamente connessi?
      Grazie per una Vs gentile delucidazione

      • Buongiorno,
        come ulteriormente ribadito da ENEA nel vademecum serramenti e infissi diffusi a luglio, la sostituzione/coibentazione del cassonetto rientra tra le spese ammissibili per tale intervento ed anch’esso deve obbligatoriamente soddisfare i limiti di trasmittanza termica previsti dal MiSE. Di conseguenza anche la sostituzione del cassonetto concorre a definire il limite di spesa per la sostituzione delle finestre.
        Cordialmente
        https://www.efficienzaenergetica.enea.it/media/attachments/2021/08/23/serramenti.pdf

        • Grazie quindi il cassonetto rientra per forza nei limiti di spesa delle finestre. Per quanto riguarda invece le tapparelle posso utilizzare i 60.000€ messi a disposizione per gli oscuranti, (anche se nel vademecum la spesa di tapparelle/persiane rientra tra i costi ammissibili)? Abbiamo problemi a far rientrare tutto nei limiti di spesa dei serramenti e “spostare” le tapparelle nell’altro massimale risulterebbe utile.

    129. Buongiorno,

      Stiamo facendo un progetto di demolizione e ricostruzione con ampliamento, di un immobile con 2 u.i., usufruendo di sismabonus ed ecobonus 110%
      La domanda è essendo previsto un ampliamento, che quindi richiede un rapporto aero illuminante più alto, rispetto all’edificio attuale, è possibile ampliare la dimensione degli infissi o anche in questo caso farlo farebbe derubricare tale costo al normale ecobonus 50% ?
      Ed in seconda istanza potremmo, ove fossero rispettati i sopracitati rapporti mantenere la precedente superficie totale e poi aggiungere altri infissi con un secondo progetto in variazione o al termine dei lavori, con altro progetto ?
      E nel caso rientrerebbero in detrazione al 50% ?

      Grazie
      Saluti

      • Buongiorno,
        se per il Comune (o l’ente territoriale di riferimento urbanistico) l’intervento di demolizione e ricostruzione con l’ampliamento così come dettagliato nel progetto viene rubricato come “ristrutturazione edilizia” è possibile effettuare anche i lavori sui vani finestra potendo, se ammissibile, usufruire per la parte ampliata del 110% previsto dal Super Sismabonus così come anche indicato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con la nota del 2 febbraio 2021 (prot. 1156). Diversamente, se per l’ente territoriale l’intero intervento si configura come “nuova edificazione” non si può avere accesso ad alcuna agevolazione.
        Cordialmente
        https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta_423_22.06.2021.pdf/58d73bf6-45fd-37e2-d6a4-eaf24cd0598d

    130. Buongiorno.la mia porta ingresso è composta da porta finestra vetro e portone,su quale dei due infissi posso avere agevolazione bonus 110.grazie

      • Buongiorno,
        se entrambe le “parti” concorrono direttamente a delimitare il locale riscaldato dall’esterno può essere richiesto per l’intera “composizione”.
        Cordialmente

    131. Buongiorno, il mio dubbio è il seguente: il mio condominio sta eseguendo i lavori di copertura (cappotto termico) e sostituzione degli impianti termici condominiali. In aggiunta i condomini hanno deciso di eseguire dei lavori trainati, in particolare la sostituzione degli infissi. Abbiamo in mano un preventivo che comprende una voce per gli infissi e una voce per gli avvolgibili comprensivi di : cassonetti isolati, guide, movimentazione ecc… Il preventivo è comprensivo di posa e smaltimento dei vecchi serramenti in discarica. Fermo restando che il totale è decisamente inferiore al massimale assoluto per singolo appartamento (54.5K), non capisco bene come valutare i massimali ammissibili relativi alla singola finestra, comprendendo anche le voci di cui sopra. Visto che i massimali relativi di spesa dipendono dal particolare tipo di serramento scelto, il tecnico incaricato dell’asseverazione vuole fare questo calcolo solo a consuntivo, per non dover fare la stessa cosa nuovamente se dovessimo alla fine cambiare idea e scegliere un serramento di diverso tipo. In definitiva riesco a valutare autonomamente il massimale per le finestre visto che il prezzario della provincia di Trento (dove è sito l’immobile) fornisce degli esempi abbastanza chiari per ogni tipologia, ma non per l’insieme cassonetti isolati+ avvolgibili+ guide ecc..
      Inoltre i massimali sono al netto o al lordo di iva? e quale è l’aliquota corretta da appllicare?
      Grazie in anticipo per la vostra risposta ed il vostro tempo
      Antonio

    132. Salve, volendo ampliare dei fori e quindi anche il serramento, posso usufruire del 110 sulle aperture dell’appartamento che invece non vengono ampliati o questo mi preclude l’utilizzo del super bonus sul totale del cambio serramenti?

      • Buongiorno,
        come indicato dalla circolare n.524 dell’Agenzia delle Entrate per accedere al Superbonus del 110% la superficie TOTALE dei serramenti post intervento non può essere maggiore di quella ante intervento. Il mancato rispetto di tale obbligo ne preclude l’accesso.
        Cordialmente

        • Grazie per il chiarimento.

          La mia fattispecie è più complessa: essendo proprietario di una palazzina con due unità immobiliari (con differenti subalterni) e per rispettare i rapporti aereo illuminanti devo aumentare la superficie finestrata di alcuni dei serramenti in una delle due unità immobiliari, perdendo su questa la possibilità di usufruire del superbonus.

          Sull’altra unità immobiliare (con subalterno differente) posso comunque sfruttare il Superbonus sugli infissi non modificandone la superficie?

          • Buongiorno,
            essendo le due unità immobiliari indipendenti al catasto se effettivamente lo sono anche funzionalmente come richiesto dal Superbonus è “teoricamente” possibile effettuare due interventi completamente autonomi e di conseguenza stabilire a quale forma di incentivo fare riferimento. Ma attenzione, come più volte indicato dall’Agenzia delle Entrate, per essere definiti interventi autonomi è obbligatoriamente necessario “…fornire adeguata dimostrazione di tale autonomia la quale, in ogni caso, presuppone che i due interventi siano anche autonomamente certificati dalla documentazione richiesta dalla normativa edilizia vigente”.
            Sicuramente il tecnico asseveratore a cui dovrà obbligatoriamente rivolgersi per avere accesso al Superbonus del 110% potrà essere molto più dettagliato anche nell’indicare quale soluzione perseguire.
            Cordialmente

            • Grazie per la risposta.

              La mia fattispecie è di palazzina di monoproprietario con due unità immobiliari (minicondominio), e non quella della monofamigliare funzionalmente indipendente.

              Essendo due subalterni distinti immagino che quello che viene fatto su uno non debba impattare l’altro.

              Il termotecnico che sta seguendo la mia pratica ha detto che deve pensarci su non avendo avuto casi come il mio finora, ecco il motivo per cui volevo avere un vostro parere in merito. Secondo voi la circolare 524 fa riferimento a unità immobiliare o a persona fisica detraente?

            • Buongiorno,
              fermo restando quanto già in precedenza sottolineato la circolare N°524/2021 ci sembra oggettivamente fare riferimento al solo indirizzo immobiliare. Circolare nella quale ci sembra utile riportare il seguente passaggio: “…Al riguardo si premette che, fermo restando che la qualificazione delle opere edilizie spetta al Comune, o altro ente territoriale competente in tema di classificazioni urbanistiche, è necessario che gli interventi edilizi da eseguire siano inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 380 del 2001 (TU dell’Edilizia)…”
              Cordialmente

              https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta_524_30.07.2021.pdf/105d4a22-bd03-775a-7a56-e4d431f44855

    133. Buongiorno
      nel caso di serramenti sprovvisti di oscuranti, rientrerebbe nel 110% come trainante la sola fornitura di oscuranti senza sostituzione di serramenti (in quanto già performanti)?
      Grazie

        • buonasera, intervengo su questo quesito per chiedere un ulteriore chiarimento perchè il documento Enea a cui fate riferimento non parla di 110% ma di 50% per la sostituzione degli oscuranti. Lo chiedo perchè il tecnico a cui il condominio ha affidato la direzione dei lavori per il superbonus mi ha detto che le tapparelle rientrano nel 110% solo se sostituite insieme ai serramenti, mentre da sole beneficiano solo del 50% come ecobonus. Ma da quello che leggo qui non mi pare sia esattamente cosi. Grazie

          • Buongiorno,
            come segnalato dal tecnico per all’accesso al Superbonus 110% le disposizioni normative prevedono che la sua estensione agli oscuranti ( tra cui rientrano le tapparelle) sia ammissibile solo se l’intervento è contestuale a quello relativi alla sostituzione dei serramenti, diversamente come singolo intervento si può avere acceso ad altre misure eco incentivanti sempre senza vincoli di orientamento.
            Cordialmente

    134. Buonasera,
      stiamo eseguendo una ristrutturazione edilizia su una unità unifamiliare con accesso alle agevolazioni superbonus 110 (sisma+eco) con trainati impianto di riscaldamento e sostituzione infissi.
      Siamo arrivati al I sal ecobonus e dobbiamo definire alcune cose prima di procedere alla comunicazione Enea.
      Faccio di nuovo riferimento alla circolare n.524 in merito alla possibilità di variare posizione e dimensione ai serramenti. Il progetto attuale prevede una superficie totale degli infissi post opera leggermente superiore rispetto quella ante ( chiusura di una porta esterna, allargamento di una apertura e creazione di una nuova). A parere del termotecnico rimangono escluse dall’agevolazione le aperture che “superano” il limite dettato dalle superfici ante opera, mentre secondo il ns consulente fiscale il superamento di tale soglia ci comporta il decadimento dell’intera agevolazione. Essendo ancora in tempo per apportare modifiche al progetto, e quindi intervenire su qualche apertura in modo da rimanere nel limite della superficie ante opera, qual’è la Vs opinione al rigurado?
      Seconda cosa: su alcuni infissi non verranno montati gli scuri esterni (com’era prima della ristrutturazione) ma verranno sostituiti con gli scuretti interni. Rientrano quest’ultimi nell’agevolazione 110 fino ad un valore massimo di € 100? Abitiamo in una zona montana e quindi il limite degli infissi è di € 650,00+100 per l’oscurante.
      Grazie anticipatamente. Cordiali saluti.

      • Buongiorno,
        per quanto approssimativa in alcune definizioni, per rientrare nel Superbonus del 110% la circolare n.524 dell’Agenzia delle Entrate non lascia spazio ad interpretazione diverse riguardo la superficie totale dei serramenti da non superare post intervento. Essendo il riferimento alla totalità della superficie dei serramenti, nel caso non venga rispettato tale vincolo decade anche la possibilità di accesso al 110% definito dalla pratica aperta che nel calcolo dell’APE pre e post intervento comprende anche per la sostituzione dei serramenti. Pertanto a meno di non intervenire a lavori in corso compensando gli aumenti di superficie di alcuni serramenti con la diminuzione di quella di altri, non vi sono più le condizioni per avere accesso al 110%.
        https://www.serramentinews.it/2021/09/03/incentivi-e-variazioni-dimensionale-degli-infissi-puzzle-a-compensare/
        A proposito del valore degli scuri interni, salvo rare eccezioni, facendo riferimento al Superbonus 110% il loro costo deve essere definito attraverso l’utilizzo dei prezzari (regionali o DEI) e non attraverso la tabella dei costi limite pubblicata nel decreto attuativo del MiSE.
        Cordialmente

        • Grazie mille della risposta. Solo un ultimo chiarimento, perché a qs punto mi pare che i tecnici non ne sappiano adeguatamente per le parcelle che percepiscono… i prezzari regionali o DEI devono essere presi come costi limite per tutti i serramenti? Quindi anche per porte e finestre? Grazie. Cordialmente.

          • Buongiorno,
            si, a meno che nei prezzari manchino alcune voci necessarie a definirne il costo. Esclusivamente in questo caso il tecnico, valutati i prezzi medi praticati localmente, può provvedere a definire il costo “per via analitica, avvalendosi anche dell’allegato I del D.M. 06/08/2020.”
            Cordialmente

    135. Buongiorno.
      Ho effettuato lavori con il superbonus 110, pratica regolarmente attivata da una ditta che opera nel mondo dell’energia elettrica con regolare sostituzione di caldaia e installazionr di fotovoltaico, Accumoli, pompa di calore. È stati regolarmente redatto l’ape 1 e l’ape 2 entrambi asseverate e prodotte comunicazioni ai vari organi competenti. . Posso ora inyerpellare una ditta di nfissi ed ampliare la pratica anche in questo senso ? O la pratica deve ritenersi chiusa?

      • Buongiorno,
        come più volte ribadito anche in questo spazio, per usufruire della detrazione del 110% la sostituzione dei serramenti è ammissibile esclusivamente in qualità di intervento trainato.
        https://www.serramentinews.it/2021/09/16/superbonus-110-e-serramenti-domande-e-risposte/
        Di conseguenza l’opportunità di usufruire anche di tale detrazione per la sostituzione dei serramenti diviene impraticabile se la pratica è già stata chiusa. Ad essere ancora accessibili rimangono fino al 31 dicembre: il 50% di detrazione (con massimali di costo da rispettare) previsto per l’Ecobonus ed il 50% di detrazione previsto dal Bonus ristrutturazione.
        Cordialmente

        • Salve.
          Intanto la ringrazio per la risposta. Tenevo a precisare che la pratica non è stata chiusa perché la cila non prevede una comunicazione al comune in tal senso.
          Al momento sono state trasmesse nel cassetto fiscale solo le fatture relative alla parte termica e tra l’altro per le attrezzature ( pompa di calore e caldaia daik8n ) non ancora hanno hanno ricevuto il collaudo da parte della ditta produttrice ed il fotovoltaico non è neppure collegato alla rete. È ancora fattibile un ampliamento della pratica ?

          • Buongiorno,
            avendo già prodotto e depositato gli APE relativi agli interventi definiti (per i quali sono state già emesse fatture), interventi che non comprendevano la sostituzione degli infissi a logica sarebbe comunque necessario aprire una nuova pratica.
            Di questo può chiederne conferma al professionista accreditato che ha seguito la pratica, tuttavia per avere le necessarie certezze la invitiamo a porre il quesito direttamente alla Agenzia delle Entrate nella speranza che la risposta possa comunque rientrare tra le FAQ relative al Superbonus rese disponibili.
            Cordialmente
            https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/FAQ

    136. Buongiorno.
      l’impresa che mi sta facendo di idraulica e muratura ha portato il contatto di una azienda di infissi che putroppo ho scartato perche superava il massimale.
      Ne ho trovata un altra che costa meno e l’impresa dei lavori mi ha detto che il preventivo degli infissi va intestato a loro che poi inviano il preventivo al ingegnere il quale apre la pratica sul sito dell enea.

      La mia domanda è perche i preventivi cosi come quello del portoncino blindato devono essere intestati alla ditta che fa altri lavori invece che a mio nome?potrebbe la ditta fare dei rincari in fattura?
      o la pratica del 110% prevede che il committente sia unico.

      • Buongiorno,
        non avendo chiarito che tipo di mandato ha contrattualizzato con l’impresa ci è impossibile entrare nel dettaglio anche se di fatto stando alle pretese avanzate sembra ritenersi, e di conseguenza comportarsi, come un general contractor (GC) senza rappresentanza e per questo formula espressamente la richiesta che anche la nuova impresa fornitrice di serramenti addebiti la propria prestazione non al committente ma a loro in qualità di GC.
        Fermo restando che è tale condizione non è imposta dalla normativa e deve conseguentemente essere espressamente contrattualizzata ed accettata dalle parti (committente e impresa) , il vero delicatissimo problema che si pone con un mandato senza rappresentanza non adeguatamente definito è quello relativo ai profili di responsabilità per il mancato rispetto di quatto previsto per l’ottenimento della detrazione del 110% che in caso di successivo rilievo di inadempienze rischiano di ricadere integralmente sul solo committente.
        Per quanto riguarda la possibilità che il GC applichi ulteriori ricarichi alle fatturare, attraverso la riposta n°480 del 2021
        https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3654801/Risposta+480+del+2021.pdf/928c720e-7e4b-1521-a96f-c74eec4cfedf
        l’Agenzia delle Entrata ha ribadito che:”… Per quanto concerne gli oneri oggetto di riaddebito si rammenta che, in ogni caso, non può essere incluso alcun margine funzionale alla remunerazione dell’attività posta in essere dal GC, in quanto esso costituisce un costo non incluso tra quelli detraibili al 110 per cento poiché espressamente menzionati nelle disposizionidel Superbonus.”
        Cordialmente

    137. Buongiorno. presso una villetta che comincerò i lavori del 110 %, avrei delle domande:
      devo sostituire il portone principale ingresso molto vecchio (attualmente in legno) e l’ingresso laterale sempre vecchio e arrugginito (in ferro).
      Si possono sostituire entrambi ho letto. Ma in che materiale ?
      Inoltre visto che sostituirò gli infissi, il 110% copre anche infissi in vetro antisfondamento?
      grazie mille

      • Buongiorno,
        se portone principale e laterale sono inseriti in locali riscaldati è possibile elencarne la sostituzione tra gli interventi che accedono al 110%s rispettando l’obbligo che il loro valore di isolamento termico (trasmittanza) siano conformi a quanto tabellato dal MiSE per la zona climatica in cui ricade l’immobile.
        https://www.serramentinews.it/2020/10/13/prezzo-dei-serramenti-decreti-tecnici-mise-e-superecobonus/

        Per il materiale dovrà invece fare riferimento al regolamento del Comune, mentre sicuramente il 110% copre anche il costo dei vetri anti sfondamento a patto che la trasmittanza dell’intero infisso rientri sempre nei limiti tabellati dal MiSE. Sicuramente il tecnico asseveratore che dovrà obbligatoriamente definire gli interventi potrà meglio dettagliarne i vari aspetti.
        Cordialmente

    138. buongiorno
      dobbiamo effettuare i lavori di ristrutturazione di una casa singola usufruendo del 110% con cappotto serramenti etc.
      Se apriamo un nuovo velux e piccola finestra nel sottotetto non riscaldato tale apertura va a sommarsi con la superficie totale complessiva delle aperture ( finestre e porte circolare 524) od essendo nel sottotetto non riscaldato non rientra nel calcolo e la possiamo detrarre come ristrutturazione al 50%. L’importante e non perdere il 110% per i serramenti di tutta la casa.
      cordalmente GB

      • Buongiorno,
        come meglio dettaglierà il tecnico asseveratore al quale dovrà necessariamente fare riferimento per definire e procedere ai lavori che possono rientrare nel Superbonus (ma non solo considerando la volontà di inserire una finestra da tetto), non essendo un locale riscaldato l’intervento nel sottotetto non può usufruire del 110%, mentre se l’apertura nel tetto ha le necessarie autorizzazioni, può avere accesso al 50% previsto dal Bonus casa/ristrutturazione come intervento separato.
        Cordialmente

    139. Buongiorno, sono un fabbro serramentista e da poco mi sono approcciato al mondo ecobonus superbonus, per quanto riguarda il massimale di spesa al mq per infissi avevo capito essere 550 per le zone a b c e 650 per le altre + 100 euro se insieme alle finestre si sostituisce anche persiane o oscuranti.

      Le mie domande sono 2: i cassonetti devo farli rientrare nel calcolo dei metri quadri? e come procedo con questo calcolo?

      altra domanda: ho sentito dire che i massimali di spesa sono stati modificati e che, per esempio, le finestre in pvc sono state abbassate mentre se si parla di alluminio legno i massimali si sono alzati rispetto ai 550/650 che citavo prima, vi risulta? io sono della Toscana.

      Grazie

      • Buongiorno,
        nella tradizionale configurazione (interna con veletta muro) la sostituzione del cassonetto non contribuisce alla definizione della superficie di calcolo mentre il suo valore di isolamento termico (trasmittanza termica) deve obbligatoriamente rientrare entro i limiti indicati per i serramenti.

        Per quanti riguarda la supposta variazione dei prezzi tabellati dal Mise questa non ci risulta corrispondere al vero.
        Cordialmente

    140. Buongiorno, nella sostituzione dei serramenti esistenti in legno a vetro singolo con sezione 50mm, con dei serramenti in pvc aventi sezione da 78mm mi vedo costretto ad aumentare la profondità della sede del serramento per non incorrere a cornici di compensazione. Le opere murarie dovute alla lavorazione sopra descritta possono rientrare tra gli interventi accessori alla sostituzione degli infissi? Se si come potrei giustificarli? Per logica essendo necessari dei serramenti con determinate caratteristiche per la zona climatica in cui vivo mi sembra scontato che queste lavorazioni siano agevolabili ma non avendo trovato riscontro rimango nell’incertezza.
      Cordialmente

      • Buongiorno,
        anche in considerazione del fatto che frequentemente risulta necessaria l’esecuzione di opere murarie per provvedere alla sostituzione del serramento ( per smurare telaio, sostituire controtelaio in metallo o macerato, risolvere il ponte termico del 4°lato, ecc ) tali lavori rientrano nell’ecobonus perché, a logica, senza l’esecuzione di queste “opere accessorie” non si potrebbero ottenere i risparmi energetici attribuiti all’intervento di sostituzione.
        Qualche problema in più si può realisticamente porre se al posto dell’asseverazione redatta da un tecnico, si opta in regime di Ecobonus, alla dichiarazione sostitutiva del produttore del serramento e alla conseguente necessità che vi sia un professionista che ne riporti le oggettive motivazioni nella compilazione della scheda descrittiva dell’intervento che deve essere obbligatoriamente inviata ad ENEA
        Cordialmente

    141. Buon giorno ma se io ho già sostituito i serramenti e caldaia due anni fa usufruendo della detrazione del 50 %…e adesso il condominio si appresta a fare lavori di ristrutturazione sostituendo infissi e caldaie in tutti gli appartamenti io come devo fare..devo pagare ugualmente anche se ho già fatto a mie spese la ristrutturazione.?..o devo cambiare ancora tutti serramenti e caldaia di nuovo?..posso comunque rifiutarsi di andare incontro a spese che ho già sostenuto?..spero di essermi spiegata in qualche modo..grazie cmq

      • Buongiorno,
        avendo solo queste poche indicazioni è difficile articolare una risposta utile, ancor più considerando l’impossibilità di usufruire dell’agevolazione del 110% se i serramenti che ha sostituito due anni fa hanno prestazioni di isolamento termico già conformi a quelle previste dal Superbonus 110% per la zona climatica in cui ricade l’edificio.
        Tutte verifiche che dovrà svolgere il tecnico nominato dal Condominio per valutare la fattibilità degli interventi. Tecnico al quale dovrà rivolgersi sottoponendo il suo caso e le sue volontà.
        Cordialmente

    142. Buongiorno
      Per motivi tecnici non eludibili ho dovuto allargare i fori di tutti gli infissi della mia abitazione, in misura superiore al 2%. Pertanto, sulla base delle attuali interpretazioni ad oggi il superbonus 110% è escluso per il mio caso essendo passato da una superfice di infissi A ad una nuova e maggiore superfice B. Quello che non ho capito e vi chiedo è: Ho perso la possibilità di detrarre anche solo un infisso o posso comunque portare a detrazione un certo numero di infissi stando però attento a non superare come superficie di infissi portata a detrazione al 110% la superfice originaria?
      Grazie

      • Buongiorno,
        riportando testualmente come sia “…possibile fruire dell’Ecobonus anche nell’ipotesi di interventi di spostamento e variazione dimensionale degli infissi a condizione che la superficie “totale” degli infissi nella situazione post intervento sia minore o uguale di quella ex ante. Ciò a garanzia del principio di risparmio energetico” la circolare n°524 rilasciata dall’Agenzia delle Entrate a cui fa riferimento in merito alla variazione dimensionale dei serramenti non da spazio ad interpretazioni di compromesso come quelle prospettate.
        Cordialmente

    143. Buongiorno
      Dato il limite delle 650€+100€ al mq per la sostituzione degli infissi + le persiane mi ritrovo a non poter godere della piena detrazione della spesa da sostenere con il 110%. Praticamente le persiane rimangono fuori per la quasi totalità del loro importo.
      A questo punto mi chiedo se sarebbe possibile scorporare le 2 voci. Sfruttando il 110€ per gli infissi e il 50% per le persiane.
      O al limite dividerle x 2 persone fisiche diverse. Io per il 110 e mia moglie per il 50.
      Grazie per l’attenzione.

      • Buongiorno,
        precisando che in regime di Superbonus 110% anche il prezzo del serramento deve rispondere ad un computo-metrico dettagliato dal tecnico asseveratore e NON AI LIMITI DI COSTO TABELLATI dal MiSE è sempre possibile indicare a quale tipo di agevolazione si intende fare riferimento ricordando sempre l’obbligo di indicarlo pure nel bonifico parlante.
        Cordialmente

    144. Buonasera
      gentilmente le chiedo per essere sicura di quello che mi ha detto il rivenditore, se sostituisco con gli infissi anche i cassonetti e relative tapparelle, nel conteggio dei MQ devo conteggiare quello degli infissi insieme a quello dei cassonetti e poi moltiplicare per 650 euro( siamo in zona c )?, in fattura dovranno indicare il cassonetto come strutturalmente integrato e quindi iva mista ? …il telo avvolgibile e accessori invece mi dicono che vanno con iva al 10% e non si conteggiano i mq .E’ giusto secondo voi.
      grazie
      saluti

      • Buongiorno,
        pur se esposto solo per sommi capi, il prospetto fattole verbalmente dal venditore è coerente con la normativa vigente.
        Cordialmente

    145. Buongiorno
      Valutando il limite delle 650€+100€ al mq per la sostituzione degli infissi + le persiane mi ritrovo a non poter godere della piena detrazione della spesa da sostenere con il 110%. Praticamente le persiane rimangono fuori per la quasi totalità del loro costo.
      A questo punto mi chiedo se sarebbe possibile scorporare le 2 voci. Sfruttando il 110€ per gli infissi e il 50% per le persiane.
      Grazie per l’attenzione.

      • Buongiorno,
        come ripetutamente ribadito il Superbonus si affianca alle altre misure incentivanti, di conseguenza è possibile usufruirne in modo indipendente indicando chiaramente a quale incentivo si fa riferimento anche nel Bonifico parlante usato per il loro pagamento.
        Cordialmente

          • Buongiorno,
            non esistendo specifiche indicazioni normative di riferimento ne interpretazioni autentiche – e dopo avere ripetutamente posto specifica domanda ad ENEA senza ottenere alcuna risposta -, abbiamo utilizzato la logica delle normativa che vede come prioritario il raggiungimento del risparmio energetico indicato per l’intervento effettuato.

            Siamo comunque in attesa di avere risposta in merito dai canali utilizzati dalla Presidenza del Consiglio (probabilmente arriverà dal MiSE); non appena ricevuta sarà nostra cura divulgarla.
            Cordialmente

    146. Buongiorno,
      Nel caso in cui il prezzo massimo DEI di un infisso ( comprensivo di posa e accessori ) risulti essere inferiore al prezzo indicato in preventivo ( nel mio caso per via del fatto che le finestre sono tutte assolutamente fuori standard per via del tipo di casa e della sua età ) è necessaria l’asseverazione per ogni singolo infisso oppure è sufficiente l’asseverazione sul totale della spesa sostenuta per gli infissi?
      Mi spiego meglio: in caso di verifica l’Agenzia delle Entrate si basa sul totale della spesa degli infissi oppure va a verificare quella di ogni singolo infisso ?
      Grazie

      • Buongiorno,
        se pur essendo fuori standard gli infissi presentano la medesima sagoma, le medesime dimensioni e identiche caratteristiche tecnico funzionali l’asseveratore può procedere alla definizione di un computo metrico complessivo, diversamente deve procedere serramento per serramento.
        Cordialmente

    147. Buongiorno,
      Non c’è nessuna limitazione riguardante lavori effettuati precedentemente alla CILA per il bonus 110, giusto? Quindi è possibile aumentare la superficie finestrata con una SCIA, fare i lavori e poi successivamente alla fine lavori effettuare la CILA per il bonus del 110%?

      • Buongiorno,
        anche in regime di SCIA è necessario, a sagoma invariata, che la variazione dimensionale dei serramenti rispettino i limiti percentuali di tolleranza storicamente riferibili al 2% cosi come originariamente stabilito dall’art.34 il D.P.R., 06/06/2001 n° 380,. “Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire”. Disposizione successivamente ribadita dall’art.5 il DL N.70 del 13/05/2011.
        Opportuno in proposito segnalare che nel ridefinire gli interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia disciplinati dal Testo unico edilizia (TUE – D.P.R. 06/06/2001, n. 380) il D.L. 16/07/2020, n. 76, convertito con la L. 11/09/2020, n. 120 include tra gli interventi di manutenzione straordinaria anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati.
        Utile infine ricordare che la SCIA é generalmente ritenuta sufficiente dalla giurisprudenza penale, amministrativa e costituzionale relativamente ai soli interventi di ristrutturazione edilizia di demolizione e fedele ricostruzione di cui all’art. 3. comma 1, lett. d d.P.R. n. 380/2001.
        Cordialmente

    148. Buongiorno,
      l’amministratore del condominio e il general contractor per la pratica 110% ci hanno informato che infissi, serramenti e tapparelle fanno parte di un unico blocco e che non possono essere disgiunti. Domanda: se ho gli infissi nuovi e non intendo cambiarli, posso far cambiare la sola tapparella?
      Grazie

      • Buongiorno,
        pure in edifici condominiali e fuorché per le parti comuni, la sostituzione dei serramenti così come quello dei teli tapparella riguardano la singola unità abitativa e sta al proprietario di tale unità decidere se e cosa cambiare.

        Cordialmente

    149. Salve, sto per cominciare i lavori 110 % cappotto termico pannelli fotovoltaici e serramenti. A tal proposito volevo sapere se posso cambiarli con più efficienti (1.00 Wm2k) anche se li ho cambiati nel 2016 ed hanno un valore certificato di 1.49 W/m2k quando il valore massimo in fascia E dove vivo è previsto di 1.30W/m2k . Aggiungo che non li scarichiamo (tasse) più da due anni. Si può fare o vado incontro a sanzioni ? Grazie mille Saluti

      • Buongiorno,
        avendo un valore di trasmittanza più alto del limite indicato dal MiSE, può usufruire dell’agevolazione del 110% prevista per la sostituzione dei serramenti quale intervento trainato.
        Cordialmente

    150. Buongiorno,
      vorrei un chiarimento su quanto segue:
      1) in palazzina di 10 appartamenti, con scala non riscaldata, le porte blindate degli stessi possono essere sostituite con il 110%?
      2) sostituendo gli infissi e solo 2 persiane (le altre sono nuove) delle portefinestre che danno sui balconi, queste ultime mi dicono possano essere sostituite con il 110% solo se esposte a sud: è corretto?
      Grazie per la risposta che vorrete darmi

      • Buongiorno,
        essendo il vano scala una superficie non riscaldata anche la sostituzione delle porte d’ingresso degli appartamenti può rientrare tra gli interventi agevolabili al 110% purché siano rispettati i valori di isolamento termico (trasmittanza) indicati dal MiSI per la fascia climatica in cui ricade l’edificio; come ribadito da ENEA nel vademecum sulle schermature solari “Per le “chiusure oscuranti” (ad esempio
        persiane, avvolgibili, tapparelle) sono ammessi tutti gli orientamenti”.
        Cordialmente

    151. Buonasera,
      Volevo sapere se i frangisole che rientrano nelle detrazioni sono sia quelli con lamelle fisse o solo quelli con lamelle orientabili o entrambe?
      Grazie

        • Potrebbe solo indicarmi la parte dove viene menzionato? Perché dal sito dell Enea, l’assistente per l’ecobonus enuncia l’art 2 del DM requisiti minimi e viene detto: “schermature e chiusure tecniche oscuranti devono essere mobili”. Pergole, serre e frangisole che non rispettano queste condizioni non sono oggetto di agevolazioni.
          Grazie

          • Buongiorno,
            può trovarla nel Vademecum sulle schermature solari prodotto da ENEA
            https://www.efficienzaenergetica.enea.it/media/attachments/2021/02/12/schermature_solari.pdf
            Ne approfittiamo per ricordare che sono agevolabili solo le schermature solari riguardanti esclusivamente la posa in opera di strutture sottoposte a marcatura CE obbligatoria ai sensi dell’allegato M del D.lgs. 311/2006, che riguardino montaggi solidali all’involucro edilizio o ai suoi componenti, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b), punto iii) del D.M. 06/08/2020 (il c.d. Decreto Requisiti).
            Cordialmente

    152. Salve,
      in una situazione in cui abbiamo interventi trainanti (cappotto, caldaie) e trainati (sostituzione infissi), come si collocano i lavori preparatori alla sostituzione degli infissi quali: 1) Taglio Spallette e sottodavanzale aperture finestrate per alloggiamento risvolto coibentazione 2) Taglio Spallette e sottodavanzale aperture finestrate per alloggiamento cassonetto monoblocco 3) Rimozione spallette laterali serramenti 4) rimozione soglie e davanzali?

      Sono lavori accessori alla sostituzione infissi, quindi agevolabili col bonus infissi (54mila euro)? Rientrano invece nel computo degli interventi trainanti e nel relativo limite di spesa? Rientrano nel bonus facciate 90%? Manutenzione straordinaria 50%???

      • Buongiorno,
        la situazione che prospetta è molto confusa sia in termini di interventi che di possibile usufrutto di agevolazioni, agevolazioni tra le quali inserisce pure il 90%, misura del tutto improponibile per gli interventi elencati come potrà constatare sia leggendo le guide rese disponibili online da ENEA sia quella dell’Agenzia delle Entrate.
        Cordialmente

        • Buongiorno, non era mia intenzione inserire il 90%, semplicemente elencavo tutte le possibilità a mia conoscenza. Scartato il 90% questi interventi preparatori all’istallazione dei nuovi infissi come si collocano?
          1) Fanno comunque parte dei lavori sulle facciate quindi agevolabili al 110% nel limite di spesa degli interventi trainanti che nel mio caso sono 40mila euro abitando in un condominio fino a 8 appartamenti?
          2) Oppure fanno parte dei lavori di sostituzione degli infissi e quindi agevolabili al 110 nel limite di spesa dei trainati 54mila euro?
          3) Sono un intervento di manutenzione straordinaria agevolabile al 50%
          4) Non sono agevolabili in alcun modo
          Credo che queste 4 siano tutte le possibilità esistenti. E la mia domanda è: quale dei 4 casi è quello corretto?
          Il discorso è che se questi interventi non sono al 110% e devo farli per forza a quanto ho capito, la sostituzione degli infissi non è per nulla gratuita come viene prospettato.

          • Buongiorno,
            potendo rientrare, a seconda di come si definisce e declina l’intervento, anche nei limiti di spesa prevista per la sostituzione del “blocco finestra” quello che riporta è uno dei diversi parametri che deve definire l’asseveratore nel suo computo metrico dei lavori.
            Cordialmente

    153. Buongiorno,
      vivo in un appartamento indipendete all’interno di un condominio. La semplice sostituzione di una vecchia caldaia (acqua\riscaldamento) con una ex novo a condensazione classe A ( in sintesi che rispetti i requisiti previsti sempre per produzione acqua calda\riscaldamento) da diritto al super bonus 110%? . Non mi è possibile modificare l’impianto esistente in termini di tubazioni etcetc al massimo solo gli elementi (cioè i termosifoni) però integrando con valvole termostatiche di nuova generazione (domotica con remote control etcetc) .
      grazie

      • Buongiorno,
        per accedere al 110% è obbligatoriamente necessario un miglioramento di 2 classi energetiche dell’unita abitativa in cui si effettuano gli interventi. Salto di classe verosimilmente improponibile con la sola sostituzione della caldaia.
        Cordialmente

    154. Buongiorno Redazione,
      nella sostituzione totale degli infissi è possibile richiedere alla ditta esecutrice dei lavori la variazione del profilo di 2 finestre? Nello specifico dovrei fare richiesta di variare il profilo di 1 finestra ad una anta con 2 ante e lo stesso per una porta finestra. Eventualmente anche il verso di apertura ?Nello stesso contesto essendo ora le finestre dotate tutte di tapparelle è possibile fare richiesta di tendine oscuranti anche se attualmente non presenti? Grazie

      • Buongiorno,
        a parità di forma e di dimensioni il passaggio da una a due ante della finestra può essere ammissibile se tale variazione non viola il regolamento edilizio Comunale e non produce contestabili alterazioni all’estetica dell’immobile soprattutto se si tratta di unità immobiliare in edificio condominiale. Diversamente ci si potrebbe trovare poi nella spiacevole condizione di essere costretti alla rimozione coattiva dei nuovi serramenti appena installati.
        Nulla osta invece per l’applicazione di tende oscuranti interne.
        Cordialmente

    155. buon giorno,
      sono in procinto di effettuare una demolizione e ricostruzione di una unità immobiliare abitativa e di un immobile c6 non riscaldato. la ricostruzione darà luogo a un edificio bifamiliare . assodato che una delle due unità, derivando dall’immobile non riscaldato, non potrà accedere al superbonus per l’efficientamento energetico, vi chiedo se, anche in caso di demolizione e ricostruzione, potrei far trainare gli infissi dal sismabonus ( mantenendo il massimale di eur 96.000 per la singola unità immobiliare) ; inoltre, se fosse possibile questa eventualità, dovrei far trainare dal sismabonus anche gi infissi della seconda unità oppure potrei considerarli come trainati dall’ecobonus 110 e quindi applicare il relativo massimale di eur 60.000? infine, qualora non fosse ammessa l’ipotesi che ho fatto, sempre riguardo all’unità derivante dall’immobile non riscaldato, potrei accedere ad un qualche altro bonus? grazie e cordiali saluti

      • Buongiorno,
        considerando che all’interno della categoria catastale C6 rientrano stalle, scuderie, rimesse, autorimesse, ecc è prioritariamente necessario ricordare che per avere accesso alle detrazioni dal titolo amministrativo che autorizza i lavori deve risultare che l’opera consiste in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione (risoluzione n.34/E del 27 aprile 2018 dell’Agenzia delle Entrate). Non avendo indicazioni sulla destinazione d’uso di quell’immobile, ci limitiamo ancora a ricordare che il Sima Bonus interessa anche immobili adibiti ad attività produttive. Come probabilmente le confermerà il tecnico/asseveratore al quale dovrà obbligatoriamente rivolgersi, in nessun caso per tale immobile potrebbe usufruire degli ecobonus previsti per la sostituzione dei serramenti.
        Cordialmente

      • Buongiorno,
        solo nel caso in cui la vetrata che “chiude” il balcone, regolarmente accatastata se di tipo fisso, svolge anche una dimostrabile funzione di schermatura solare.
        Cordialmente

    156. salve
      sto facendo le pratiche per il 110 ho un terratetto a schiera e il mio termotecnico ha detto che posso modificare il disegno delle finestre e anche modificare una porta finestra con 3 ante invece di 4 , basta rispettare il colore esterno nel rispetto delle altre case.
      non ho trovato nessuna conferma in questo che secondo lui è un problema superato.
      potete darmi un parere?
      grazie
      nicola

      • Buongiorno,
        per darle quella rassicurazione evidentemente il tecnico conosce il regolamento edilizio/urbanistico vigente nel territorio comunale in cui rientra l’edificio.

        Cordialmente

    157. Buongiorno sto effettuando un intervento di demolizione e ricostruzione senza aumento di volume – definita come Ristrutturazione pesante (no nuova costruzione); una porzione di infissi saranno ricostruiti nelle dimensioni e posizioni attuali, altri saranno modificati con aumento di superfici e posizione differente. Chiedo se la detrazione sarà effettuata solo considerando la SUPERFICIE degli infissi dello stato attuale (la loro somma) e non detraibile la maggiorazione di superficie o si potrà considerare tutti gli infissi, sia come gli attuali che modificati?
      grazie

      • Buongiorno,
        nonostante la sua genericità terminologica quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate nell’interpello N.524 del 30 luglio scorso in merito a spostamento e variazione dimensionale degli infissi rientranti nel Superbonus del 110% risulta essere inequivocabile su aspetto: la superficie complessiva degli infissi post intervento deve essere uguale o minore di quella ante intervento.
        Di conseguenza la superficie dei serramenti che risulta essere eccedente a ultimazione lavori di ristrutturazione non può rientrare nella detrazione.
        Cordialmente

    158. La risposta ADE 423/2021 in base alla quale nel caso di intervento di demolizione e ricostruzione con concessione inquadrata come ristrutturazione ai sensi dell’art.3 comma 1 lettera d dl 380/2001, in ambito di superbonus 110%, si fa riferimento alla situazione post intervento finale e quindi ai serramenti post intervento finale che potrebbero essere modificati nelle dimensioni, posizione e orientamento.
      Questo principio può applicarsi con medesima fattispecie di concessione edilizia anche in ambito di ecobonus ordinario 50% per la fornitura dei serramenti?
      In buona sostanza le risposte fornite da Ade per il superbonus possono sempre applicarsi ai bonus ordinari di cui il 110% è una maggiorazione?

    159. Buongiorno. Devo rifare i ferramenta della mia casa unifamiliare. Trattandosi di un fienile ristrutturato sono tutti in legno e tali vorrei mantenerli. In fase di preventivazione mi è stato però detto che i 750€ a metro2, che rappresentano il massimale, non sono sufficienti per infissi in legno (costo stimato, comprese le persiane in circa 1000€) e che tale ammontare stabilito avvantaggia soprattutto gli infissi in PVC. Concorda con questa opinione? Grazie.

      • Buongiorno,
        potendo fare riferimento ad una filiera molto corta, poco polverizzata e ad elevato tasso di industrializzazione l’utilizzo di serramenti con profili in PVC sicuramente è molto avvantaggiato nel rapporto qualità/prestazioni/costo.
        Cordialmente

    160. Ho un dubbio sulla sostituzione del serramento e la contestuale sostituzione di avvolgibile e cassonetto con utilizzo della detrazione ecobonus 50% per serramenti e infissi (no quindi disaggregando la detrazione degli avvolgibili per usufruire della specifica detrazione “chiusure oscuranti”).
      E’ corretto eseguire il calcolo della trasmittanza termica del solo infisso, senza tenere conto del cassonetto?
      In ogni caso il cassonetto deve avere delle trasmittanze termiche minime o non rileva?
      Nella verifica della congruità dei prezzi (allegato I) posso considerare il costo del cassonetto tra le opere complementari e quindi non ricomprese nel limite massimo al mq?

      • Buongiorno,
        come ribadito pure da ENEA nel VADEMECUM SERRAMENTI E INFISSI aggiornato al 29 luglio con riferimento al comma 345, anche la sostituzione dei cassonetti deve avvenire “nel rispetto dei valori limite delle trasmittanze previsti per le finestre comprensive di infissi”. Finestre comprensive di infissi di cui fanno parte anche il relazione alla congruità del costo.
        Cordialmente

    161. buonasera,
      vorrei sapere se è possibile integrare l’eccedenza al massimale unitario senza rinunciare al tipo di serramento.
      mi spiego, la sostituzione interessa 30 elementi, di cui 20 senza oscurante con massimale a 550€, e 10 con oscurante, con massimale a 650€.
      ho due questioni relative alla suddetta fornitura:
      1) tutti i serramenti senza oscurante rientrano nel massimale unitario, nessun elemento con oscurante rientra nel massimale unitario MA sommando il massimale di quelle senza oscurante con il massimale di quelle con oscurante, calcolati entrambi moltiplicando le rispettive superfici per i rispettivi massimali, rientro nel massimale.
      esempio:
      A (serramenti con oscurante) = X (questa cifra eccede il massimale, superficie*650€)
      B (serramenti senza oscurante) = Y (questa cifra è compresa nel massimale, superficie*550)
      A+B = X+Y sono compresi nel massimale complementare perché Y compensa X.
      questione: devono essere verificate le singole cifre, X e Y, o la cifra totale, X+Y?
      questione: devono essere verificati i singoli elementi o la superficie totale di una categoria (con o senza oscurante)?

      2)è possibile integrare l’eccedenza (nella fattispecie la differenza di Y con il massimale) senza rinunciare al serramento e non avere problemi a livelli di asseverazione ed eventuali controlli?

      • Buongiorno,
        le modalità di applicazione degli incentivi non consentono “compensazioni di importi”, ma questo certo non significa che non possa preventivamente concordarle con il fornitore nella definizione del prezzo indicato tenendo anche in considerazione che il costo della posa in opera/installazione non è compreso nel massimale.
        Cordialmente

      • Buongiorno,
        l’avvenuta introduzione del Superbonus 110% non ha apportato alcuna modifica alla disciplina IVA applicabile.
        Invariata rimane sia la definizione di bene significativo sia la modalità di applicazione dell’IVA agevolata.
        Cordialmente

    162. Buongiorno, devo iniziare un intervento 110 e ho dei dubbi relativi alle seguenti questioni:
      – per il massimale unitario dei serramenti, zona C – Puglia, è sconsigliata la definizione di un nuovo prezzo da parte del tecnico? ho letto nei post precedenti una vostra risposta dove si diceva “da ponderare attentamente”, il fatto è che i prezzari regionali e DEI hanno prezzi risibili, l’allegato I bassi… faccio un esempio: un serramento con oscurante ha massimale da allegato di 650€, ma se voglio un serramento medio con oscurante non ho trovato nulla sotto i 800€, è meglio, burocratimente, ripiegare sul serramento senza oscurante?
      – il controtelaio coibentato va inserito tra gli interventi trainati, 54545,5€, o nelle coibentazioni trainanti?
      – l’utilizzo dei massimali da allegato I invece di quelli da prezzario regionale, DEI deve essere giustificato?

      Grazie

      • Buongiorno,
        precisando che in regime di superbonus 110% anche il prezzo del serramento deve rispondere ad un computo-metrico dettagliato dal tecnico asseveratore, il modo più efficace per risolvere i suoi dubbi è quello di procedere quanto prima alla sua nomina dopodiché vedrà che le sarà tutto più chiaro.
        Cordialmente

    163. Buongiorno. Abito in un fabbricato a prevalente destinazione residenziale per il quale avvieremo lavori che godono delle agevolazioni del 110 %, in particolare di tipo “trainante” con cappotto termico ai prospetti e “trainati” con sostituzione degli infissi delle varie abitazioni. E’ presente una unità, con destinazione di palestra al piano terra, anch’essa collegata all’impianto di riscaldamento centralizzato, ma ci è stato riferito che la sostituzione degli infissi per tale immobile, essendo la destinazione d’uso diversa dall’abitazione, non rientra nel beneficio fiscale. E’ corretto? Parliamo di un immobile dal quale avviene pur sempre una dispersione di calore verso l’esterno, dispersione che nella ratio della legge si dovrebbe eliminare o, comunque, ridurre sensibilmente. Grazie

      • Buongiorno,
        anche le palestre possono usufruire della detrazione del 110% ma a richiederla deve essere una società/associazione sportiva. Diversamente non è ammessa al beneficio.
        Cordialmente

    164. Buongiorno, in caso di superbonus le schermature solari (persiane) sostituite contestualmente agli infissi ma ad essi non fisicamente collegate, in quanto incardinate direttamente in facciata, concorrono nello stesso massimale degli infissi (euro 60.000) oppure fruiscono di un massimale autonomo (euro 60.000 per le persiane ed euro 60.000 per gli infissi)? Grazie!

      • Buongiorno,
        come dettagliato nell’art.119 rientrando tra le “schermature solari” possono usufruire del relativo massimale indicato (60mila euro da dividere per 1,1).
        Cordialmente

    165. Un’informazione: nell’ambito dell’intervento di Superbonus sto sostituendo infissi in alluminio interni e avvolgibili, in più rimangono – non andandole a toccare – le preesistenti persiane orientabili. Posso comunque mettere IN AGGIUNTA delle tende a braccio esterne come schermature solari? Ovviamente ciò rimanendo all’interno dei massimali e sulla base dei requisiti tecnici richiesti. Essendo esposto quel prospetto a sud ed essendo a Catania riparerebbe molto dalla calura, oltre che per privacy. grazie!

      • Buongiorno,
        come le confermerà il tecnico asseveratore pure l’applicazione delle schermature solari rientrano, conformemente alle modalità indicate, tra gli interventi previsti per avere accesso al 110%.
        Cordialmente

    166. Buongiorno, avendo un infisso allo stato di fatto privo di oscurante, la posa di nuovo oscurante rientra nella detrazione? o rientra solo la sostituzione dell’infisso?

      • Buongiorno,
        contribuendo a migliorare l’efficentamento energetico dell’unità abitativa, pure gli oscurati/schermature poste all’esterno del vano finestra rientrano, conformemente alle modalità indicate, nelle detrazioni previste dal 110%. A stabilirne condizioni, tipologia e costi sarà compito del tecnico asseveratore.
        Cordialmente

    167. Buona sera, a giugno ho usufruito della detrazione fiscale del 50% per la sostituzione degli infissi. Adesso ho fatto richiesta per il superbonus 110% per effettuare cappotto termico, fotovoltaico, riscaldamento e caldaia termica senza cambiare infissi dato che sono nuovi.
      Desideravo sapere se riesco a rientrarci dato che ho già usufruito del 50% e avendo richiesto una cila. Grazie anticipatamente

      • Buongiono,
        anche nel suo caso non possiamo che ribadire che il fatto di avere goduto di altre agevolazioni pre esistenti, non pregiudica la possibilità di acceso alla detrazione del 110% a patto che i serramenti che si intendono sostituire non siano già conformi alle prestazioni di trasmittanza termica tabellata del decreto Requisiti per quella zona climatica. Sarà comunque compito e responsabilità del tecnico asseveratore stabilirlo.
        Cordialmente

    168. Buongiorno.
      Il tecnico incaricato NON ha computato nel 110 le spese per le opere edili di demolizione parziale delle murature e dei vecchi infissi, propedeutiche alla loro sostituzione. E’ corretto?
      Grazie

      • Buongiorno,
        i generici elementi esposti ci fanno presumere che l’asseveratore abbia disposto l’eliminazione del ponte termico probabilmente imputabile al davanzale ( o comunque quarto lato del vano murario) su cui in passato si “appoggiava” il telaio del serramento.
        Corretto , e sempre raccomandabile, intervento di adeguamento che riguarda le opere murarie e non direttamente la sostituzione degli infissi. Lo chieda direttamente al tecnico e se così è si tranquillizzi perché ha trovato un tecnico competente e coscienzioso.
        Cordialmente

    169. Salve, realizzando un cappotto termico e la sostituzione degli infissi, si può usufruire del 110 se se tapparelle vengono sostituite dalle persiane?
      Grazie.

      • Buongiorno,
        se il passaggio da una tipologia all’altra di oscurante fisso è ammissibile ( la modifica va comunque ad alterare il “profilo” architettonico dell’immobile) pure le persiane possono rientrate nella detrazione del 110%.
        Cordialmente

        • Salve, nel mio condominio utilizzando il bonus 110% sfrutteremo il cappotto termico come lavoro trainante. Tra i lavori trainati è prevista la sostituzione degli infissi, avendoli io già sostituiti 8 anni fa e ricevendo ancora oggi la detrazione annuale del 50% posso comunque sostituirli come suggerito da altri condomini o potrei incorrere in sanzioni?
          Grazie

    170. Buongiorno sto per avviare lavori con il SUPERBONUS per l’efficientamento energetico nella mia abitazione, casa unifamiliare indipendente. Tra gli interventi trainati ho previsto la sostituzione degli infissi del secondo piano e del portone d’ingresso. Per gli infissi, con l’impresa edile che seguirà i lavori non è stato previsto, per la loro posa in opera la predisposizione di nuovi controtelai ma verrà fatta sugli esistenti. Per il portone blindato di ingresso è invece necessario riposare un nuovo cobtrotelaio non essendo, per forza di cose, in nessun modo riutilizzabile quello esistente. La ditta con cui ho stipulato il contratto non vuole eseguire tale lavoro dicendo che non rientrerebbe nei massimali del SUPERBONUS e che dovrei farmi carico io nel pagare a parte tale prestazione. Vi ringrazio per la delucidazione
      Simona

      • Buongiorno,
        se il portoncino blindato ha caratteristiche di trasmittanza termica conforme a quanto necessario per il riconoscimento del Superbonus del 110%, anche le opere necessarie alla sua installazione rientrano nel computo metrico dettagliato dei costi sostenuti essendo i massimali di costo al mq tabellati dal MiSE applicabili sono in regime di Ecobonus (50%). Per tale ragione il riferimento a massimali di costo ci sembra in questo caso essere piuttosto legato all’importo complessivo agevolabile al 110% dell’intero intervento di sostituzione dei serramenti che non deve superare i 54.545 euro tutto compreso.
        Confidiamo che l’asseveratore al quale spetta certificare gli interventi possa darle ulteriori dettagli in merito.
        Cordialmente

    171. Buon giorno,
      Sostituisco tutte le finestre, alcune sono nel sotto tetto ed altre nel seminterrato, locali tutti riscaldati (lavori trainati, con due salto di due classi energetiche) rientrano Superbonus 110 %. Grazie

    172. Buongiorno scrivo per una domanda. A giugno dopo 1000 peripezie ho trovato una ditta che mi ha consentito di sostituire i serramenti usufruendo del 50% di sconto in fattura. Dopo aver compilato tutte le pratiche e fatto il primo bonifico sono venuto a sapere che il condominio ha proposto un piano di ristrutturazione con bonus 110% per recupero classe energetica e sismica. Con il quale avrei potuto sostituire i serramenti gratuitamente. Volevo sapere se c’era modo di recuperare qualcosa della spesa effettuata… non potevo sapere che da lì a poco avrebbero messo in cantiere la ristrutturazione. Grazie

      • Buongiorno,
        le due tipologie di detrazioni sono completamente separate quindi non è possibile procedere ad alcun “recupero compensativo”.
        Cordialmente

    173. Buongiorno, pochi giorni fa è uscita la risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello n. 524, dove viene detto che nel Superbonus rientrano gli infissi anche se di diversa posizione e dimensione, a patto che la superficie totale degli infissi (o luce architettonica?) resti uguale a quella precedente, oppure si riduca.
      A casa ho messo il cappotto e ho abbinato dei controtelai coibentati con avvolgibili con uno “scasso” laterale
      interno di 5 cm per lato, in modo che guardando la casa dall’estero si vede lateralmente solo 1 cm di telaio, anche se il telaio avrà una larghezza di 6 cm, che però si vedrà solo dall’interno.
      questo vorrà dire che se l’infisso sarà largo 100 cm, la luce architettonica (quindi la superficie a contatto con “il freddo” sarà di 90 cm.
      In questo caso, come devo calcolare la superficie? Devo misurare l’infisso interno oppure posso misurare la luce architettonica esterna, che poi è quella che realmente indica la superficie disperdente?

      • Buongiorno,
        come la sua stessa domanda dimostra la circolare n°524 rilasciata dall’Agenzia delle Entrate il 30 luglio più che fare chiarezza continua ad alimentare ulteriori dubbi.
        Premesso che nello specifico la circolare fa riferimento all’Ecobonus e non al Superbonus e pur concordando che le misure del serramento non possano che essere riconducibili alla luce architettonica, anche per noi continuano a rimanere poco comprensibile i fin troppo generici termini “TOTALE” e “MINORE” contenuti nel passo della circolare nel quale si sottolinea come sia “…possibile fruire dell’Ecobonus anche nell’ipotesi di interventi di spostamento e variazione dimensionale degli infissi a condizione che la superficie “totale” degli infissi nella situazione post intervento sia minore o uguale di quella ex ante. Ciò a garanzia del principio di risparmio energetico.”
        Cordialmente
        https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta_524_30.07.2021.pdf/105d4a22-bd03-775a-7a56-e4d431f44855

    174. Buongiorno. Ho acquistato un terreno sul quale poggia un rudere in classe catastale E2. La struttura in questione rientra in ambito storico paesaggistico. La procedura di risanamento edilizio porterà alla conversione d’uso dello stabile in abitabile. Lo stabile, in quanto vecchia stalla, è privo di qualsivoglia impianto di riscaldamento e non ha infissi (ha solo le aperture di finestre e porte). A tal proposito ci è concesso aderire esclusivamente al supersismabonus 110%.
      Premesso tutto ciò, sarebbe possibile usufruire di tale bonus ANCHE per l’installazione degli infissi? In caso affermativo, dato che verrà installato un impianto di riscaldamento e raffrescamento a pavimento, il termotecnico ha previsto la necessità di installare, oltre a deumidificatori, anche delle VMC (puntiformi o più complesse). Rientrerebbero anch’esse in detto bonus?
      Grazie!

      • Buongiorno,
        premesso che dovrà essere il tecnico asseveratore a stabilirlo sulla base del progetto di conversione presentato agli uffici competenti, anche in regime di super sismabonus l’incentivo del 110% per i serramenti quale intervento trainato è previsto solo in caso di sostituzione degli infissi esistenti.
        Cordialmente

    175. buonasera, dovendo fare un intervento edilizio con bonus 110 % ho avuto la comunicazione da parte del tecnico incaricato che le facciate dell’immobile che rientrano nel bonus sono quelle faccia vista dalla strada.
      Gradirei una conferma
      cordiali saluti

      • Buongiorno,
        nel ribadire che il Super Ecobonus del 110% è prioritariamente legato al contenimento del disperdimento energetico dell’INTERO involucro edilizio (parti opache e trasparenti), la comunicazione fornita dal tecnico è probabilmente frutto di un fraintendimento con il Bonus Facciate (90%) che è applicabile solo alle porzioni di facciata visibili al passaggio esterno.
        Cordialmente

    176. Buonasera. Mi appresto ad iniziare una ristrutturazione della abitazione tramite 110% e tra gli interventi trainati rientrano la sostituzione dei serramenti. Rispetto al serramento attuale, la dimensione in altezza si ridurrà di 10 cm per permettere l’inserimento del frangisole (ad oggi non presente) con cassonetto coibentato al quale poi verrà applicato il cappotto esternamente. Dei 10 cm, 5 sono giustificabili per installazione di riscaldamento a pavimento e 5 sono vincolati dall’altezza del cassonetto in quanto l’altezza utile sopra il serramento costringe ad un restringimento. Può comunque rientrare nel 110% ?. Ringrazio e saluto

      • Buongiorno,
        non riportando l’altezza del serramento possiamo solo ribadire che, fermo restando l’obbligo di sagoma, per il rispetto delle dimensioni dei serramenti vengono normalmente indicati limiti percentuali di tolleranza storicamente riferibili al 2% cosi come originariamente stabilito dall’art.34 il D.P.R., 06/06/2001 n° 380,. “Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire”. Disposizione successivamente ribadita dall’art.5 il DL N.70 del 13/05/2011.
        Limite di tolleranza del 2% che può RAGIONEVOLMENTE essere superato se il tecnico asseveratore ritiene INDISPENSABILE per la realizzazione degli interventi definiti intervenire proprio sui limiti dimensionali del vano ed è in grado di oggettivarne i motivi in caso di contraddittorio.
        E’ l’asseveratore che deve deciderlo perche sarà lui il primo a doverne rispondere.
        Cordialmente

    177. Buongiorno, vorrei porre un quesito ho intenzione di sostituire degli infissi con apertura allo stato attuale a battente con nuovi infissi scorrevoli, fermo restando il rispetto dei limiti di trasmittanza a vostro parere possono, rientrare quale intervento trainato per Superbonus110

      • Buongiorno,
        fermo restando che dovrà essere obbligatoriamente l’asseveratore a stabilirlo, se l’immobile non è soggetto a vincoli paesaggistici, storico artistici o di altra natura la variazione da battente a scorrevole della movimentazione dell’infisso non dovrebbe precludere l’accesso al 110% quale intervento trainato sempre nel pieno rispetto di dimensioni e forma del serramento preesistente.
        Cordialmente

    178. Buongiorno intendo iniziare lavori di demolizione e ricostruzione ( a parità di volume riscaldato) di 2 immobili di mia proprietà
      Tali lavori comporteranno la totale demolizione di porte e finestre e la loro ricostruzione aumentandone le dimensioni. Solo per esempio supponiamo di avere 20 metri quadrati di infissi prima della demolizione e di averne 50 metri quadrati dopo la ricostruzione. I massimali di spesa degli infissi devo calcolarli sulle metrature esistenti prima dell’inizio lavori o sul totale degli infissi post opera ? Vi ringrazio anticipatamente le la risposta . cordiali saluti

      • Buongiorno,
        trattandosi di fatto di nuovo edificio deve essere considerata la superficie ultima, ovvero il totale della superficie delimitata dagli infissi previsti.
        Cordialmente

        • Buongiorno,
          Nella mia villetta di 3 piani di cui 2 fuori terra (piano terra e piano primo) demolisco il piano primo (incluse pareti esterne e tetto) e lo ricostruisco facendo un tetto piano.
          Le finestre di tutta la casa ovvero sia del piano terra non demolito e del piano primo demolito e ricostruito avranno dimensioni diverse rispetto a quelle ante ristrutturazione.
          La mia domanda è se posso avere l’ecobonus su tutte le finestre (quindi sia del piano primo sia del piano terra) oppure solo del piano primo in quanto con demolizione e ricostruzione si può avere l’ecobonus oppure se proprio non posso usufruire dell’ecobonus in quanto la demolizione è solo parziale e non totale (un solo piano e non due).
          Scusate la domanda lunga e articolata.

          • Buongiorno,
            il comma 344 dell’Ecobonus a cui fa implicito riferimento per la richiesta degli incentivi previsti è relativo alla ristrutturazione dell’intero edificio, e non di una sua parte che demolita e ricostruita avendo sagoma diversa ( tetto piano) potrebbe ragionevolmente configurarsi come nuova edificazione e quindi non avere accesso ad alcun incentivo.
            Con il professionista che la sta seguendo sarebbe piuttosto consigliabile prendere in considerazione la possibilità di arrivare a poter usufruire del Bonus casa/ristrutturazione che come l’Ecobonus consente l’accesso ad una detrazione del 50%, incentivo che offrirà la possibilità di “portare in detrazione” la sostituzione anche dei serramenti situati al piano terra purché ovviamente non abbiano già prestazione conformi ai limiti previsti per la fascia climatica nella quale rientra il Comune di competenza e rispettino i limiti di sagoma e di forma esistenti.
            Cordialmente

    179. Buongiorno, siamo in procinto di procedere con l’ecobonus 110% (condominio). Alcuni condomini hanno sostituito i serramenti 7-8 anni fa (ancora quindi in detrazione) e la certificazione riporta trasmittanza pari a 1.3 W/mqK che per la zone climatica E ci hanno detto che preclude il cambio dei serramenti. Tenendo conto che però in questa maniera la facciata del condomino rischia di perdere di unitarietà (alcuni appartamenti sostituiscono infissi che si accomodano nel cappotto, altri avrebbero il telaio “coperto” dal cappotto) stiamo valutando se cambiare almeno gli infissi della parete esposta sulla strada. In questo caso, potremo usufruire almeno del bonus ristrutturazione al 50%? Il valore di trasmittanza dichiarato 8 anni fa – 1.3 W/mqK – viene corretto per un fattore determinato dall invecchiamento o viene considerato come riportato nella asseverazione iniziale?
      Grazie
      Sandro

      • Buongiorno,
        la preclusione al Superbonus del 110% indicata è corretta, così come l’indicazione che, tralasciando quelli che fanno riferimento alla sismica, l’unico incentivo perseguibili nel caso descritto è il Bonus ristrutturazione previsto per la manutenzione straordinaria, manutenzione straordinaria che ne permette l’accesso pure in caso di sostituzione dei serramenti purché non identici per tipologia o materiale costituente il telaio a quelli che si vanno a sostituire.
        Cordialmente

    180. Buongiorno,
      sto eseguendo una ristrutturazione con interventi rientranti nel super ecobonus.
      Per quanto riguarda gli infissi, è possibile detrarre al 110 quelli relativi ai vani riscaldati e detrarre al 50 quelli della cantina (vano non riscaldato)?
      Il fornitore emetterebbe due fatture distinte.
      Cordialmente.

      • Buongiorno,
        fermo restando la necessità di separare totalmente l’indicazione degli interventi, inserendo la sostituzione dei serramenti della cantina tra le opere di manutenzione straordinaria definiti per l’accesso al Bonus Casa/ristrutturazione è possibile usufruire del 50% previsto dall’incentivo.
        Cordialmente

    181. Buonasera, mi chiamo Francesco Manzo.
      Ho da sottoporle una domanda che all’apparenza ha una risposta scontata, ma la ditta che ha avuto l’incarico dei lavori al 110, non riesce a darmi una risposta esaustiva.
      Mi stanno per sostituire gli infissi (finestre a doppio vetro su telaio in PVC) – inizialmente sostenevano che le persiane esterne non rientravano nel bonus, ma poi dopo varie mie e-mail, hanno cambiato atteggiamento e pare che le sostituiranno.
      Questione portoncino di ingresso (che separa un ambiente riscaldato dall’esterno….): mi stanno portando per strade e stradine affermando che il portoncino non rientra nei serramenti quindi non sarà sostituito.
      Abito ad Anzio (zona climatica C).
      Vi prego di fornirmi un vostro autorevole parere.
      Grazie

      • Buongiorno,
        come facilmente rilevabile scorrendo le FAQ di ENEA (https://www.efficienzaenergetica.enea.it/media/attachments/2021/05/26/faq_ecobonus.pdf), nelle condizione che riporta pure la contestuale sostituzione del portoncino di ingresso può rientrare tra i prodotti incentivati trainati a patto che si rispettino i vincoli di trasmittanza termica stabiliti per la fascia climatica nella quale ricade l’immobile/appartamento.
        Da considerare inoltre che per gli interventi di efficientamento energetico, è obbligatoria l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato attraverso la quale dimostrare e che gli interventi agevolati ( sia trainanti che trainati) sono conformi ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute per effettuarli.
        Spetta a lui, e non ad altri, assumersi l’onere (retribuito) di stabilire il cosa, il come e a quale prezzo.
        Cordialmente

    182. Buonasera dovrei sostituire delle finestre trainate da altri lavori superbonus 110%, alcune di queste finestre sono già state sostituite 2 anni fa, il proprietario sta usufruendo della detrazione 65% per le finestre già sostituite. Posso sostituire tutte le finestre incluse quelle già sostituite ed usufruire del 110% nei limiti di spesa consentiti? Se la risposta è positiva, cosa succede alla restante parte di detrazione con precedente pratica 65%?

      • Buongiorno,
        l’introduzione dell’incentivo del 110% affianca le altre misure incentivanti senza sostituirne alcuna. Se le finestre sostituite con il “vecchio” 65% hanno prestazioni di trasmittanza superiore a quella limite indicata dal decreto del MiSE per la fascia climatica in cui avviene l’intervento è possibile procedere alla loro sostituzione potendo usufruire della prevista detrazione del 110% suddividendone l’importo su 5 anni oppure cedere quanto spettante anche ad una banca se non si dispone della necessaria capienza fiscale; se invece la trasmittanza delle finestre esistenti già soddisfano il valore limite tabellato la loro sostituzione non può usufruire del Superbonus.
        Da quanto lascia intendere, sta procedendo all’acquisto di una unità abitativa nella quale si è già provveduto anni fa alla sostituzione delle finestre usufruendo della detrqzione del 65% della spesa fatturata suddivisa in 10 anni. Considerando che anche le detrazioni definite per l’Econobonus sono “legate” all’immobile e non alla persona fisica che ne ha definito la sostituzione, con la formalizzazione dell’acquisto ad altro proprietario dell’immobile/unità abitativa, quest’ultimo “acquisterà” anche il diritto ad avere riconosciuta la restante parte della detrazione del 65% relativa ai serramenti a suo tempo sostituiti purché disponga della necessaria capienza fiscale essendo in questo caso inesistente la possibilità di cessione del credito.
        Cordialmente

    183. SALVE, IL SUPERSISMABONUS COME TRAINATO REDENREBBE TRAINATO ANCHE LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI (POVVIAMENTE RISPETTANDO I LIMITI DI PRESTAZIONE DEI SERRAMENTI)?
      grazie
      Michele

      • Buongiorno,
        il Super Sismabonus è una misura indipendente ( ovvero non trainata da altri incentivi) a favore di lavori prioritariamente destinati al recupero e messa in sicurezza del patrimonio edilizio agevolando al 110% la spesa relativa ad interventi antisismici effettuati nella zone 1,2,3. Tra gli interventi il tecnico-asseveratore può anche decidere di inserire la sostituzione dei serramenti purché sempre rimanendo all’interno di una spesa globalmente non superiore ai 96.000 euro.
        Cordialmente

    184. sono un serramentista in procinto di effetturare una sostituzione infissi e cassonetti in un immobile sottoposto a ristrutturazione 110%. Il lavoro sarà gestito da un general contractor e non ho chiaro quale sia il metodo di pagamento, loro mi dicono 30% anticipo e saldo ad avanzamento SAL, un amico geometra viceversa mi dice che trattandosi di lavoro traianto tramite ESCO-Genral contractor, mi spetta il saldo a fine lavoro. gradirei se possibile un vostro parere. Grazie

      • Buongiorno,
        se i pagamenti definiti contrattualmente prevedono il 30% di anticipo e saldo al SAL (Stato Avanzamento Lavori) sta all’impresa fornitrice accettare o meno tali condizioni per l’esecuzione della commessa, questo indipendentemente dal fatto che si tratti di un intervento trainato. Il Superbonus non stabilisce ne vincola la contrattazione tra imprese.
        Cordialmente

    185. Buongiorno,
      9 anni fa ho sostutuito gli infissi del mio appartamento e quindi sto ancora godendo delle detrazioni fiscali al 50% (suddivise nei 10 anni seguenti). Ora il condominio procederà con lavori di Superbonus al 110% e sostiene che gli infissi di ogni condomino potranno reintrare nel rimborso al 110%. Sostenendo che i due bonus sono indipendenti e che quindi anche se ancora in essere le precedenti detrazioni, queste non precludono rimborsi al 110% sui nuovi infissi condominiali trainati dal Superbonus.
      E’ corretto?
      E inoltre, se solo per il mio appartamento, i nuovi infissi non permettessero il guadagno di due classi energetiche rischio che solo a me sia rifiutata la detrazione fiscale e mi ritrovi a dover pagare interamente gli infissi che il condominio ha deciso di cambiare a tutti?
      Cordialmente

      • Buongiorno,
        le considerazioni espresse nella prima parte sono corrette: se ha la necessaria capienza fiscale il 110% si andrà a sommare per 5 anni all’importo anno su anno del 50% a suo tempo ottenuto usufruendo della detrazione allora prevista e probabilmente relativa al Bonus ristrutturazione (50%); se invece quanto portato in detrazione al 110% dovesse eccedere la capienza fiscale è sempre possibile procedere alla sua parziale o totale cessione.

        Meno comprensibile invece la seconda parte: se l’unita abitativa è singola o funzionalmente indipendente il miglioramento di 2 classi energetiche richieste dal Superbonus riguarda l’insieme di tutti gli interventi e non solo la sostituzione dei serramenti; se invece l’unità abitativa si trova in un condominio, è l’intero immobile condominiale e non il singolo appartamento a dover migliorare di due classi energetiche la sua fascia di appartenenza. Se PER ASSURDO la mancata sostituzione dei serramenti di una singola unità abitativa posta in condominio è tale da incidere a tal punto sui consumi energetici dell’immobile di cui fa parte da impedirne il miglioramento di 2 classi, tutti i condòmini di quel condominio non potranno avere accesso al 110%.
        Cordialmente

    186. Buongiorno,
      sto andando a comprare una casa indipendente costruita nel 2007 ,nella casa è già stato fatto il cappotto nell’intercapedine tra i due muri,la mia domanda è questa,la casa ha gli scuri all’esterno, rientrerebbe nel 110% lo smontaggio degli scuri e il montaggio di finestre nuove con tapparelle o tapparelle frangisole?grazie

      • Buongiorno,
        nel ricordare che per avere accesso al Superbonus è obbligatorio asseverare il miglioramento delle caratteristiche di efficentamento energetico dell’immobile ( minimo due classi energetiche o comunque, ma solo in casi particolari, un significavo miglioramento) quale intervento trainato pure la sostituzione di finestre con tapparelle/frangisole può usufruire della detrazione del 110% sempre rimanendo nei limiti massimi di spesa stabiliti.
        Cordialmente

    187. Salve, stiamo procedendo all’acquisto degli infissi con relativo CONTROTELAIO TERMICO con EPS incluso.
      il quesito che ci poniamo è:
      Questo tipo di controtelaio che comprende anche il cappotto va a gravare sulla voce Infissi o sulla voce isolamento termico/cappotto?
      Inizialmente avevamo scelto dei controtelai in legno (da inserire nel capitolo infissi) da rivestire con cappotto (che avremmo inserito nel capitolo del cappotto).
      Utilizzando questo sistema (telaio con cappotto integrato) sforo con il massimale previsto per gli infissi perchè ovviamente costano molto più di semplici controtelai in legno.
      Secondo voi potrei caricare il controtelaio nel capitolo del cappotto?

      • Buongiorno,
        per come ha strutturato la domanda presumiamo che stia facendo riferimento ad un controtelaio che comprende anche il sotto bancale isolante, elemento che (completato da spalle, ecc) può effettivamente divenire parte costituente del cappotto in luogo della più tradizionale soluzione a sormonto.
        Spetterà comunque all’asseverare stabilirlo così come a definirne, in base al prezzario, le “voci” di costo nel computo metrico.
        Cordialmente

    188. Sto ristrutturando la mia abitazione e contestualmente ho intenzione di eseguire gli interventi di efficientamento energetico incentivati al 110%. In fase di ristrutturazione edilizia, è necessario adeguare il rapporto aeroilluminante degli spazi abitati, qualora esso non fosse adeguato a quanto previsto dal D.M. Sanità 5 luglio 1975.
      A tal fine, per alcune stanze della mia abitazione ed esclusivamente in ragione di raggiungere il rapporto aeroilluminante adeguato, ho dovuto necessariamente allargare i fori delle finestre (in misura maggiore del 2%) . In alcuni casi l’allargamento delle finestre sarebbe stato troppo eccessivo e quindi, per raggiungere il rapporto aeroilluminante corretto, è stato necessario creare delle portefinestre partendo dalle finestre esistenti. Non si sono creati dei nuovi fori, ma solamente allargati gli esistenti e al solo fine di raggiungere i RAI corretti.
      In tale situazione, la sostituzione degli infissi esistenti con nuovi infissi è incentivatile al 110%?
      ENEA ha infatti dichiarato recentemente che la detrazione è valida solo a parità di forma e dimensione degli infissi tranne nel caso di demolizione e ricostruzione del fabbricato. Ma non capisco la logica: che differenza c’è infatti tra una ristrutturazione portata avanti mediante riqualificazione dell’immobile esistente mantenendo le pareti originarie e una ristrutturazione che viene condotta demolendo completamente lo stabile e ricostruendolo? Perchè in un caso dovrebbe essere valida la detrazione e nell’altro no?

      • Buongiorno,
        comprendiamo le sue perplessità ma non possiamo sostituirci ad ENEA nell’articolarle le possibili (ma forse non sempre logiche) motivazioni.
        Esponga il suo particolare caso direttamente ad ENEA e nell’interesse di tutti ci usi poi la cortesia di farci conoscere la risposta.
        Cordialmente

        • Buongiorno, mi trovo nella stessa identica situazione di Federico, abbiamo posta il quesito all’Enea, questa è stata la mail di risposta:
          “Rispetto ai serramenti sono detraibili solo le sostituzioni a parità
          di superficie e di forma, quindi per ottenere le detrazioni fiscali le
          bucature non possono essere modificate. Naturalmente riteniamo che
          possa essere tollerato uno scostamento molto contenuto (nell’ordine
          del 2%) sulle dimensioni derivante da ragioni tecniche non eludibili.
          Nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione questa regola
          non è valida, e in questo caso si prende a riferimento geometrico,
          dimensionale e di posizione la situazione post opera.
          Nel caso di contemporanea installazione di un cappotto termico esterno
          si possono modificare le dimensioni del serramento derivanti
          esclusivamente dal restringimento della bucatura esterna. Anche nel
          caso di contemporanea installazione di impianto radiante a pavimento è
          ammessa una deroga alle dimensioni originarie delle finestre o
          portefinestre derivante esclusivamente dall’innalzamento del
          pavimento”.
          Hanno quindi ribadito quanto già risaputo. Nel nostro caso l’esigenza tecnica non eludibile c’è, è quel 2% che non può essere rispettato!
          Da qualche parte ho letto che va dimostrato l’obbligo della modifica, non dipendente dalla propria volontà, in caso di contenzioso. Cosa ci consigliate di fare? Grazie

          • Buongiorno,
            la ringraziamo per averci riportato la risposta data da ENEA al suo quesito. Risposta che formula anche la possibile modalità con cui si potrebbe procedere per superare i limiti dimensionali e di forma dei serramenti che si intendono sostituire (demolizione/ricostruzione).
            Modalità per le quali a livello parlamentare sono state formulate diverse richieste di modifica al Superbonus sia in relazione al margine di tolleranza ammesso sia alla casistica a cui fare riferimento.
            Tuttavia, ad oggi l’ipotetico obbligo di modifica a cui accenna riguarda casi estremamente particolari e rigorosamente ineludibili.
            Provi a consultare l’ufficio tecnico del Comune in cui è accatastato l’edificio per valutarne la possibile percorribilità o diversamente rimanga in attesa di possibili, e probabili, novità in merito.
            Cordialmente

    189. Buongiorno,
      Mi accingo a cominciare una pesante ristrutturazione di un immobile degli anni ’30, accedendo in forma massiccia al superbonus. Applicherò il cappotto (14cm) e realizzerò il pavimento radiante. L’altezza dei vani passerà da 3.00 m a 2.70 m
      Allo stato attuale i fori presenti (particolarmente alti, pensati per i 3.00 m) non garantiscono il rapporto aeroilluminante minimo (1/8).
      Posso secondo voi, in questa circostanza agire su forma e dimensioni almeno fino a raggiungimento della suddetta soglia limite (1/8) accedendo al bonus serramenti? Inoltre, devo tener conto del limite di 650+100€ al mq per finestra + oscurante o solo del limite complessivo di 54.000€? Grazie in anticipo

      • Buongiorno,
        le problematiche che espone sono molto delicate e coinvolgendo l’abitabilità devono necessariamente fare riferimento a precise indicazioni rilasciate dall’ufficio Tecnico del Comune di appartenenza.
        Il comma 344 dell’Ecobonus permette una variazione di sagoma/dimensione dei serramenti purché nell’ambito di una riqualificazione energetica globale dell’edificio. Riqualificazione globale che un tecnico dovrà obbligatoriamente asseverare rendendo di conseguenza ininfluente per la definizione dei costi il limite di prezzo indicato dal MiSE per i serramenti.
        Cordialmente

    190. Buongiorno. Mi accingo a presentare pratica di superbonus 110 (per cappotto, pannelli con accumulo, sistema di riscaldamento/raffreddamento ecc) e contestuale ristrutturazione (con diversa sistemazione dei vani interni). Mentre il superbonus riguarderebbe l’intero edificio condominiale (2 unità abitative), la ristrutturazione interessa solo il piano terra. Orbene, l’intervento che si vorrebbe realizzare al piano terra prevede anche la modifica delle aperture (le finestre diverrebbero quasi tutte porte-finestre e quelle restanti avrebbero dimensioni maggiori). Premesso che gli infissi delle aperture “nuove” così modificate non usufruirebbero certamente del 110, mi chiedo se detti nuovi infissi e nuove aperture precludano l’accesso al superbonus 110 anche per tutti gli altri interventi ed anche al condomino del secondo piano. Mi chiedo ancora: se invece fosse possibile comunque accedere al 110 per le altre opere diverse dagli infissi delle nuove aperture (cappotto, pannelli ecc), queste nuove aperture godono di una qualche incentivazione? Virgilio di ENEA mi pare che chiarisca che “Gli infissi connessi alla modifica dimensionale o allo spostamento delle aperture, così come alla realizzazione di nuovi vani di porta o finestra, sono esclusi dall’agevolazione, tranne nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione”, talché mi pare che si limiti la perdita del 110 ai soli infissi “modificati” e non anche agli altri interventi trainati e trainanti. Grazie

      • Buongiorno,
        non considerando l’ipotesi demolizione e ricostruzione per poter effettuare le modifiche dimensionali ai serramenti per l’unita abitativa posta al piano terra deve necessariamente fare riferimento o al comma 344 dell’Ecobonus (detrazione 50%) oppure ad un intervento di manutenzione straordinaria che può usufruire del Bonus Casa (detrazione sempre del 50%).
        Però nel caso faccia riferimento al comma 344 questo deve obbligatoriamente comprendere tutti gli interventi di efficentamento che interessano quell’unità abitativa quindi andrebbero, per quella unità abitativa, in sovrapposizione a quanto indicato per avere accesso al Superbonus.
        Nel caso invece di un intervento di manutenzione straordinaria è prudenzialmente consigliabile , per avere poi accesso al 110%, prima effettuare i lavori di modifica vano serramenti all’unita abitativa posta al piano terra (con avvio lavori all’atto della presentazione della Cila e successivo invio comunicazione ad ENEA di richiesta accesso al 50% stabilito dal Bonus Casa) e subito dopo “aprire il cantiere” per effettuare gli interventi trainanti e trainati secondo le modalità indicate dal Superbonus e definiti per entrambe le unità abitative.
        Cordialmente

        • Grazie mille per la risposta. Se invece optassi per il pagamento integrale a mie spese degli infissi (sia quelli modificati che quelli che resterebbero di uguale dimensione) senza chiedere per questi alcuna agevolazione, potrei accedere al 110 per le altre opere senza che la modifica degli infissi mi crei difficoltà? grazie mille

          • Buongiorno,
            come potrà confermarle il tecnico asseveratore a cui dovrà necessariamente rivolgersi per poter avere accesso al Superbonus, per installare serramenti di dimensioni maggiori a quelli esistenti deve obbligatoriamente indicare come intende procedere e in tutti i casi inviare la comunicazione ad Enea se la loro sostituzione incide sul “bilancio” energetico dell’unità abitativa.
            Cordialmente

    191. Salve, avrei bisogno di un informazione, con il bonus del 110% grazie alla sostituzione degli infissi è possibile che la ditta che si occupa dei lavori come cappotto termico fotovoltaico e infissi possa rimuovere il cassettone? O possono solo coibendarlo? Vi ringrazio anticipatamente

    192. Buongiorno, sono un privato, sono mesi che sto studiando il superbonus e c’è un punto che ancora non sono riuscito a capire. Parliamo di interventi trainati che nel mio caso abitando a Venezia e quindi non potendo, per regolamento edilizio, effettuare il cappotto esterno possono beneficiare della detrazione del 110% anche in assenza di interventi trainanti. Più specificatamente parliamo di cappotto interno, sostituzione infissi e oscuranti. Ora leggendo il decreto, Tabella 1 allegato B, la guida delle Agenzie delle Entrate sul Superbonus e quelle relative di Enea, si evince chiaramente che il limite massimo di detrazione per il cappotto interno e infissi è unico ed è pari a 60.00 euro. Dagli stessi documenti sembrerebbe che gli oscuranti avessero anch’essi un tetto massimo di detrazione di 60.000 euro ma a parte. Infatti leggendo le note a piè di pagina della tabella 1 in corrispondenza dei ** è scritto che il tetto massimo di 60.000 euro è unico per infissi e per l’involucro e non si fa riferimenti agli oscuranti. Anche nelle tabelle presenti nelle varie guide il tetto massimo degli oscuranti è sempre a parte. Nell’allegato D però dello stesso decreto, sotto agli interventi presenti al punto 5 è scritto: (#) La somma delle detrazioni di cui ai punti da 5.a a 5.d non può superare il valore massimo ammissibile di 60.000 Euro. Tra i punti da 5a a 5d sono presenti sia la sostituzione degli infissi, sia l’isolamento delle strutture verticali e sia gli oscuranti. La domanda quindi è: c’è un unico tetto di spesa pari a 60.000 euro di detrazioni per tutti e 3 gli interventi oppure vi è un limite di 60.000 euro per infissi e involucro più un altro limite per gli oscuranti?

      • Buongiorno,
        la sua è una situazione decisamente complessa ed è probabilmente all’origine di un tentativo di interpretazione che sembra poco distinguere tra regime di Ecobonus e Superbonus.
        La tabella 1 dell’allegato B indica chiaramente quali sono le differenze, ma dovendo in tutti i casi affidarsi ad un tecnico abilitato (o per l’asseverazione imposta dal Superbonus o per le pratiche comunali necessarie alla “apertura” di un intervento di manutenzione straordinaria) sicuramente tale professionista avrà le competenze e le capacità per definire gli interventi ed il corretto regime incentivante applicabile (110% Superbonus, 50% Bonus Casa).
        Cordialmente

    193. Buongiorno,
      ai fini del superbonus, nel computo metrico per la sostituzione dei serramenti posso far rientrare anche i cassonetti utilizzando il prezzario dei o quello regionale?Mi spiego meglio: se ho circa 12000 € come limite massimo per la sostituzione dei serramenti e devo sostituire anche i cassonetti, posso aggiungere la voce del prezzario ed alzare il mio limite massimo comprendendo la voce dei cassonetti?
      grazie

      • Buongiorno,
        non ci risulta chiaro il perimetro del suo quesito. Comunque, così come l’Ecobonus anche il Superbonus prevede un limite massimo di spesa per la riqualificazione del vano finestra di 60mila euro. Nel suo caso facciamo riferimento al foro finestra perché è possibile contestualmente alla sostituzione del serramento anche la sostituzione del cassonetto, delle tapparelle, ecc. Prodotti “accessori” che comunque concorrono sempre a definire il massimale di spesa che è e rimane di poco superiore ai 54mila euro al netto del 10% di maggiorazione della detrazione rispetto alla spesa.
        Cordialmente

    194. “Come intervento “trainato” del Superbonus qual è l’importo massimo previsto per la sostituzione dei serramenti?

      È lo stessa definito per l’Ecobonus ovvero 60 mila euro, ma da raggiungere applicando:

      – quanto disposto per il calcolo del Superbonus (l’importo deve comprendere anche l’aumento di aliquota portata);

      – il prezzo limite al mq per serramento definito dall’allegato I il Decreto Requisiti;

      – la suddivisione della detrazione in 5 anni dell’importo indicato in fattura. ”

      scusate forse devo aver capito male , ma il – il prezzo limite al mq per serramento definito dall’allegato I il Decreto Requisiti; ” non adava rispettato solo in mancanza del prezzo uffuciale nei preziari reggionali o D.E.I. ?

      • Buongiorno,
        pure in regime di Superbonus il limite di spesa previsto per la sostituzione dei serramenti è di 60mila euro Iva compresa; limite da raggiungere senza fare riferimento ai prezzi tabellati nell’allegato I del Decreto requisiti i cui limiti di costo di fatto riguardano la sostituzione del solo serramento in regime di Ecobonus (50%).
        Per avere accesso al Superbonus è necessario fare obbligatoriamente riferimento ad un asseveratore ed è suo il compito – e la responsabilità – di procedere alla definizione anche del prezzo del serramento attenendosi prioritariamente a quanto indicato nei prezzari territoriali o nella guida DEI.
        Dei prezzi limite tabellati dall’allegato I è consigliabile tenerne conto nel caso le indicazioni contenute nei prezzari non rispondendo alle oggettive necessità determinano l’obbligo di procedere ad un computo metrico estimativo del costo che i vincoli presentati dalla sostituzione nell’immobile oggetto dell’intervento può risultare anche superiore a quello tabellato.
        Cordialmente

        PS. Abbiamo provveduto ad estendere la relativa indicazione alla riposta data alla domanda contenuta nel nostro articolo.

    195. ATTENZIONE !!!
      Ritengo che la affermazione che nel costo previsto per le detrazioni non sono comprese le spese di montaggio , tecniche ed IVA sia un colossale errore. Ci si confonde sempre tra art. 119 e allegato I, sono due aspetti complementari ma la dicitura dell’allegato I non cancella la norma

      • Buongiorno,
        concordiamo che si possa fare confusione, ma proprio per questo è sempre consigliabile prestare molta attenzione.
        Cordialmente

    196. Buonasera,
      sono un po` confuso riguardo ad un quesito di cui non riesco a trovare nessuna informazione
      Sarebbe possibile fare rientrare l` aggiunta dei doppi infissi, invece della sostituzione dei vecchi serramenti, tra gli intereventi trainati del superbounus ?
      Questo perche` ho i caloriferi classici sotto il davanzale, e con il singolo serramento il calore passando per il marmo del davanzale disperde subito all` esterno.
      Cordialmente

      • Buongiorno,
        a meno che non sia indicato un intervento di demolizione e ricostruzione, per avere riconosciuto il Superbonus del 110% legato alla sostituzione dei serramenti occorre obbligatoriamente che anche i nuovi serramenti siano conformi ai limiti dimensionali e di sagoma del progetto depositato a suo tempo in Comune per il quale si è ottenuta a suo tempo la licenza edilizia.
        Di conseguenza la soluzione che prospetta al suo problema di “ponte termico” legato al davanzale passante può dare accesso al 110% quale intervento trainato esclusivamente se la doppia finestra era prevista nel progetto originale.
        E non ci sembra essere questo il suo caso.
        Il problema del ponte termico provocato dal davanzale passante può essere comunque efficacemente risolto in regime di Superbonus sia attraverso interventi leggeri ( se come intervento trainante prevede il cappotto è possibile impiegare delle copertine isolanti a sormonto del davanzale da posizionare prima di posare il nuovo serramento) oppure più impegnativi ( se come intervento trainante prevede di intervenire sugli impianti, piuttosto che limitare i lavori di muratura al “taglio” del davanzale, può ridefinire l’intero foro finestra attraverso, per esempio, la posa di un monoblocco per serramenti meglio se dotato di cassonetto).

        Sarà comunque compito e responsabilità dell’asseveratore indicare la soluzione da adottare.
        Cordialmente

    197. buon giorno , sono un architetto mi accingo a predisporre una pratica di manutenzione straordinaria , dai vari quesiti ho capito che per il momento modificare le dimensioni dei serramenti è un problema in quanto potrebbero inficiare tutto il 110 ora la domanda è questa se faccio cappotto e caldaia e riesco a saltare due classi , posso inserire i serramenti al 50% modificandoli di dimensione senza perdere il 110 ?

      • Buongiorno,
        ponendo molta attenzione a tempistica e fattibilità, è possibile usufruire del solo 50% previsto da Bonus Casa, perché a consentire la variazione dimensionale del serramento in regime di “efficentamento energetico” è il comma 344 dell’Ecobonus; comma che, ricordiamo, prevedendo interventi di riqualificazione globale dell’unità immobiliare andrebbe realisticamente a sovrapporsi a quanto previsto per il Superbonus imponendone la conseguente perdita di accesso.
        Cordialmente

    198. Buongiorno, sono un venditore di serramenti. E’ stato scritto che non si possono cambiare dimensione e sagoma del serramento, quindi ciò esclude un suo montaggio in luce?(montaggio in luce architettonica, cioè non smontando il vecchio telaio e usandolo da controtelaio per attaccarsi col telaio del nuovo serramento, ciò ridurrebbe la luce di circa 10 cm in larghezza e 5 in altezza). altra considerazione, in tutti quei casi in cui si fa il cappotto, lo stesso deve essere fatto anche sulle spalline di uno spessore di circa 2 cm per lato, questo ridurrebbe comunque la luce di oltre il 2% , quindi andrebbero smantellate le spalline esterne per tornare alla stessa luce architettonica precedente una volta montato l’isolante nella spalla??

      • Buongiorno,
        come andiamo ripetendo oramai da anni sulla pagine della rivista la soluzione della sostituzione a “sormonto” del serramento non sempre è praticabile e comunque sempre sconsigliabile, nell’ambito dell’efficentamento energetico, se comunque non si provvede preventivamente ad eliminare gli eventuali esistenti ponti termici riconducibili a controtelaio e/o davanzale/soglia passante.
        Fermo restando l’obbligo di sagoma, per il rispetto delle dimensioni dei serramenti vengono normalmente indicati limiti percentuali di tolleranza storicamente riferibili al 2% cosi come indicato dall’art. 34 comma 2/ter, aggiunto con D.L. n. 70 del 13 maggio 2011.
        Limite di tolleranza del 2% che può RAGIONEVOLMENTE essere superato se il tecnico asseveratore ritiene NECESSARIO intervenire proprio sui limiti dimensionali del vano ed è in grado di oggettivarne i motivi in caso di contraddittorio.
        E’ l’asseveratore che deve deciderlo sulle base dei sopralluoghi in situ necessari a verificare se, come e quali interventi effettuare per rispettare quanto definito per avere accesso agli eco incentivi.
        Cordialmente

    199. Buonasera, avendo ricevuto il permesso da parte dell’Ufficio Tecnico del Comune, mi appresto a iniziare i lavori di ristrutturazione sulla mia abitazione. Gli interventi che verranno effettuati sono sia i trainanti che i trainati, compresa la sostituzione degli infissi. Il proggetto prevede un ampliamento delle dimensioni attuali superiore al limite di tolleranza, quindi, sulla base dell’ultima comunicazione dell’assitente virtuale di virgilio uscita in questi gg, la detrazione del 110% non sarebbe applicabile (a differenza di quanto mi è stato comunicato dai tecnici fino ad oggi). Mi sapreste dire, se in questo caso c’è cmq la possibilità di usufruire di qualche altra detrazione? Grazie mille. Saluti

      • Buongiorno,
        come potrà facilmente verificare leggendo le risposte pubblicate negli ultimi mesi abbiamo più volte affrontato questa tematica anche prima della creazione di “Virgilio” da parte di Enea.
        Ne approfittiamo qui per chiarire che se da un lato è indubbia la necessità per la sostituzione dei serramenti di conformarsi ai limiti dimensionali e di sagoma del progetto per il quale si è ottenuta a suo tempo licenza edilizia ed abitabilità dell’immobile, dall’altro se per procedere agli interventi di efficentamento il tecnico asseveratore ritiene NECESSARIO intervenire sui limiti dimensionali del vano può farlo andando anche oltre il consueto valore percentuale di tolleranza applicabile, purché sulla base di motivazioni e dati oggettivi ed assumendosene sempre e comunque la piena responsabilità.
        Se le motivazioni non sono oggettivamente sostenibili come NECESSARIE in un contraddittorio aperto sulla corretta applicazione di quanto previsto per usufruire della detrazione del 110%, per la sostituzione dei serramenti con ampliamento del vano può comunque valutare la possibilità di usufruire del Bonus Casa (50%) i cui Lavori dovranno precedere l’apertura di quelli definiti per l’efficentamento energetico.
        Cordialmente

    200. Buon giorno,volevo per favore un informazione:abito in una palazzina di tre appartamenti indipendenti e autonomi(entrata,allacciamenti,utenze).Ho appena sostituito serramenti e caldaia condensazione dei quali sto usufruendo delle detrazioni fiscali.Avendo intenzione di fare il cappotto totale della palazzina sono obbligato a sostituire i serramenti e la caldaia per adeguarmi agli altri due appartamenti?grazie

      • Buongiorno,
        nessun obbligo a meno che l’asseveratore non li ritenga necessari per raggiungere le due classi energetiche di miglioramento imposte dal 110%.
        Cordialmente

    201. Buongiorno. Mi appresto ad iniziare una ristrutturazione della abitazione tramite 110% e tra gli interventi trainati rientrano la sostituzione dei serramenti. Il serramento, rispetto a quello attuale, verrebbe rimpicciolito in altezza di circa 20 cm per permettere l’inserimento del frangisole (ad oggi non presente). Ho visto online in queste ultime ore degli articoli che citano che per l’accesso al 110% il serramento deve essere uguale al precedente per dimensioni e forma. Vorrei quindi capire se una modifica di questo tipo fa decadere la possibilità di utilizzo del 110% e se può invece essere ricompresa in qualche altra detrazione (ad eccezione del 50% per ristrutturazione). Ringrazio e saluto

      • Buongiorno,
        ricordato che per avere accesso al Superbonus è obbligatorio fare riferimento ad un asseveratore ed è suo il compito – e la responsabilità – di definire quali lavori possono rientrarvi, la modifica che indica a proposito delle dimensioni del serramento verosimilmente rende accessibile la sola detrazione del 50% previsto dal Bonus Casa.
        Cordialmente

    202. Buonasera, cortesemente volevo sapere se, in materia di SISMABONUS, gli infissi relativi a una parete sulla quale é stato effettuato un’intervento per la riduzione del rischio sismico pari a 2 classi, rientrano nella definizione di opere di completamento(così come la tinteggiatura della parete stessa) e quindi il relativo costo detraibile al 110%.
      p.s. Trattasi di immobile sprovvisto di impianto di riscaldamento e quindi a prescindere non rientrante in materia di Ecobonus
      Ringrazio

      • Buongiorno,
        come più volte ricordato dall’Agenzia delle Entrate anche per i lavori antisismici, come per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, vale il principio secondo cui l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati (risoluzione n. 147/E del 29 novembre 2017).
        La detrazione prevista per gli interventi antisismici può quindi essere applicata sia alle spese di manutenzione ordinaria (tinteggiatura, intonacatura, serramenti, pavimenti eccetera) sia straordinaria, necessarie al completamento dell’opera.
        Cordialmente

    203. Buonasera, chiedo gentilmente un riscontro ad un problema che mi si pone; voleva iniziare la ristrutturazione con cappotto termico ed installazione di pannelli fotovoltaici per alimentare tra l’altro una pompa di calore per un impianto di riscaldamento/raffrescamento a pavimento, ma nel 2019 ho usufruito del 65% con sconto in fattura tramite l’Enea ed il Conto Termico 2, per l’acquisto di una caldaia a pellet. Ora, visto che la Pompa di calore è più performante della caldaia a pellet, posso usufruire dell’agevolazione del 110% anche per l’acquisto di una pompa di calore o solo per l’impianto a pavimento. Ringrazio anticipatamente della vostra risposta. Matteo.

      • Buongiorno,
        il fatto che si sia usufruito in precedenza di un eco incentivo non impedisce la possibilità di accesso al 110% sempre che l’intervento sia ammissibile e dettagliato dal tecnico che deve redigere l’asseverazione.
        Cordialmente

    204. Buongiorno,
      i caso di sostituzione dei serramenti con costi che superano i massimali imposti dal decreto requisiti minimi, come ci si comporta? Quanto è possibile detrarre?
      Esempio:
      Ordine per sostituzione persiane (superficie 10 mq.) con costo totale di €. 5.000,00 + I.V.A.
      Di cui 1.000 €. di montaggio e €. 4.000 di materiale (costo di 400 €./mq. con massimale di costo a €. 230 €./mq. = + 170 €./mq).
      L’IVA viene calcolata con aliquota mista. 10% su 2.000 €. e 22% su 3000 €.. Totale IVA uguale a 860 €.
      Se il massimale di costo ammissibile è di 230 €./mq. significa che porterò in detrazione solamente 2.300 €. (di materiale).
      L’IVA? Il montaggio? lo detraggo comunque totalmente al 50%?
      Quindi 2.300 €. (materiale ammissibile) + 1.000 €. (montaggio totale) + 860 €. (IVA totale) = 4.160,00 x 50% = 2.080,00 da recuperare in 10 anni!
      E’ corretto?

      • Buongiorno,
        le procedure di calcolo sono sostanzialmente corrette, quello che ci sfugge è il motivo per cui si decide, applicando come nel suo esempio il 50% previsto per l’Ecobonus, di rinunciare a provare a “scontare” tutto l’importo attraverso il Bonuscasa.
        Cordialmente

    205. nell’ambito di un intervento di restauro di un immobile piuttosto grande, andremo a sostituire tutti i serramenti; non è possibile coibentare adeguatamente le spallette perchè andremmo a ridurre eccessivamente il foro della finestra; bisognerebbe quindi sostituire l’architrave con uno di lunghezza maggiore spostandolo più in alto, allargare il foro di finestra e poi riportarlo alle dimensioni originali con il cappotto; pertanto i fori di finestra rimarranno di dimensioni uguali a quelle esistenti (tra parentesi il fabbricato è vincolato e non posso proprio modificarne le facciate); il mio quesito è: posso far ricadere nella spesa per i serramenti tali opere murarie (ho già “saturato” con il cappotto, con l’isolamento del tetto e dei pavimenti il bonus per le parti opache)?

      • Buongiorno,
        considerando la portata delle opere murarie non è credibile il loro inserimento tra gli “oneri accessori” computabili (insieme a IVA, posa in opera, ecc) al costo “vivo” dei serramenti previsto dal Superbonus, essendo opere meglio configurabili come interventi di ristrutturazione rientranti nel Bonus Casa.
        Cordialmente

    206. Buonasera, volevo essere informato su come si possa risolvere questa problematica; nel 2019 ho rifatto l’intera pavimentazione a casa per circa 150 mq e ho portato in detrazione il costo dei materiali e della ditta come ristrutturazione ordinaria al 50%. Con il superbonus al 110% facendo il cappotto esterno e mettendo la pompa di calore mi propongono anche di fare il riscaldamento a pavimento, pertanto devono smantellare e rifare di nuovo tutto il pavimento; pertanto mi chiedo se questi lavori vengono riconosciuti in tutto, quindi pavimenti e impianti a terra o il pavimento non rientra nella detrazione perchè già sto usufruendo della detrazione del 50%, solo in parte solo lavori di riscaldamento a terra o non ne posso usufruire. Grazie.

      • Buongiorno,
        per avere accesso al Superbonus è obbligatorio fare riferimento ad un asseveratore ed è suo il compito – e la responsabilità – di definire quali lavori possono rientrarvi.
        Il fatto di scontare già incentivi per interventi effettuati in anni precedenti, non preclude la possibilità di effettuare, se necessari, gli stessi interventi usufruendo del Superbonus.
        Cordialmente

    207. buongiorno, nel 2015 ho sostituito gli infissi con recupero decennale al 65%, ora il condominio farà superbonus 110%, se sostituisco anche le mie cosa capita col vecchio 65%???

      • Buongiorno,
        opportuno sempre ricordare che il Superbonus si affianca alle misure eco incentivanti esistenti e non le sostituisce.
        Nel 2015 tale misura non esisteva per cui continuerà a recuperare l’importo allora incentivato dal 65% per l’avvenuta sostituzione dei serramenti. Serramenti che nel caso in cui presentino prestazioni di trasmittanza termica superiore a quella tabellata dall’allegato I il decreto tecnico del MiSE possono essere nuovamente sostituiti usufruendo del Superbonus del 110% in 5 anni; in modo diretto se si dispone della necessaria capienza fiscale oppure attraverso la sua cessione.
        Cordialmente

    208. Neppure nell’ambito di lavori di “ristrutturazione edilizia” (come da modifiche apportate dal DL 76/2020) che verranno concessionati dal Comune di competenza?

      • Buongiorno,
        se, come sottolinea, si tratta di ristrutturazione edilizia la procedura da applicare per il riconoscimento di eventuali incentivi è quella relativa al Bonus Casa/Ristrutturazione.
        Cordialmente

    209. Leggo sul vostro forum che molti, come me, necessitano di chiarimenti sulla possibilità di installare serramenti di dimensioni diverse da quelli esistenti. Un mio cliente in particolare dovrebbe aumentare l’apertura per il rispetto dei nuovi standard igienico-sanitari e per dare più luminosità al locale.
      L’art. 119 del decreto rilancio menziona tra gli interventi trainati quelli di riqualificazione energetica di cui all’art. 14 della legge 63/2013. In quest’ultima legge si parla genericamente di sostituzione o installazione di nuovi serramenti anche in un ambito di ristrutturazione o demo-ricostruzione.
      La locuzione “sostituzione” richiamata come esempio nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate sembra doversi interpretare come la mera sostituzione di un manufatto, ancorché diverso da quello preesistente per caratteristiche termoisolanti, tipologia e materiale.
      Perché allora limitare il solo suo dimensionamento se questo, nel rispetto delle prescrizioni di trasmittanza e delle dovute concessioni urbanistiche, potrebbe portare ad un miglioramento del decoro o della funzionalità abitativa?
      Più semplicemente, dove sta scritto che le dimensioni non possono essere modificate?

      • Buongiorno,
        la procedura per arrivare al riconoscimento del Superbonus 110% prevede come primo atto imperativo per l’asseveratore quello di procedere alle opportune verifiche presso i competenti uffici dell’amministrazione comunale allo scopo di rilevare eventuali difformità non sanate con quanto depositato in merito all’unita abitativa/immobile sul quale si intendono avviare gli interventi che rientrano tra quelli previsti dalla misura incentivante.
        Verifica di conformità che deve prioritariamente riferirsi alle tavole di progetto depositate relative alla licenza edilizia a suo tempo rilasciata. Tavole di progetto che comprendono anche “serramenti e infissi” intesi come dimensioni e sagome.

        Nel rigido rispetto della lettera, ne consegue che la sostituzione dei “serramenti” per essere definita tale deve obbligatoriamente rispettare dimensioni e sagoma di quelli che si vanno a sostituire. Diversamente ci si pone automaticamente al di fuori di quanto ottemperato nella concessione edilizia.

        Ragionevolmente qualche piccola differenza viene normalmente tollerata, ma sfruttare tale “tolleranza” oltre misura mette a serio rischio il riconoscimento della detrazione del 110% per tutti gli interventi effettuati sia trainati che trainati.
        Interventi tra i quali non è possibile richiamare il comma 344 (riqualificazione globale) definito dall’Ecobonus che avrebbe permesso anche una variazione dimensionale del serramento sostitutivo.
        A indicarlo “nero su bianco” è stata la risposta dell’Agenzia delle Entrate al quesito numero 43
        Cordialmente

        https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3057124/Risposta+n.+43_2021.pdf/00bf7eb7-a1b5-0047-42b4-52c0597c729e

    210. Buongiorno,
      avrei alcune domande a proposito di interventi trainati nel superbonus 110:
      – il prezziario DEI propone finestre con caratteristiche (Uw) e misure che non corrispondono alle mie necessità. Posso quindi utilizzare il prezzo/m2 in Tabella Allegato I?
      – per le persiane in legno il problema è solo sulle misure. In questo caso posso estrapolare un prezzo/m2 dalla persiana con misure più prossime a quella che mi occorre?
      – la sostituzione delle persiane con altre di tipologia diversa (in legno) è dovuta al fatto che devo migliorare la resistenza termica aggiuntiva delle attuali persiane in alluminio. La sostituzione è resa necessaria dal dover risvoltare il cappotto nella spallina del vano finestra che si riduce quindi di dimensioni. Potrei secondo voi considerare la sostituzione delle persiane come intervento tecnico necessario alla posa del cappotto e non ottemperare quindi alla norma del miglioramento della resistenza termica? In questo caso andrebbero sul massimale del cappotto?

      • Buongiorno,
        il decreto tecnico del MiSE dettaglia le procedure necessarie a definire anche il prezzo delle finestre comprensive di infissi, prezzo che solo nel caso di utilizzo della dichiarazione sostitutiva del produttore deve rientrare entro i limiti tabellati dall’allegato I.
        Limiti che di fatto riguardano la sostituzione del solo serramento in regime di Ecobonus (50%).
        Per avere accesso al Superbonus è necessario fare obbligatoriamente riferimento ad un asseveratore ed è suo il compito – e la responsabilità – di procedere alla definizione del prezzo del serramento attenendosi prioritariamente a quanto indicato nei prezzari territoriali o nella guida DEI.
        Nel caso le indicazioni contenute non rispondono alle oggettive necessità (come sembra essere il suo caso), si può procedere ad un computo metrico estimativo cercando di rimanere ragionevolmente nella media di prezzo di un serramento analogo rilevabile su quel territorio.
        In questo senso va per noi inteso il termine congruità del prezzo a cui fa più volte riferimento il decreto tecnico del MiSE. In tal senso il fare riferimento al prezzo limite indicato dall’Allegato I potrebbe risultare incongruente perché troppo elevato ( non se inferiore!).

        Il risvolto del cappotto è una delle variazioni/lavorazioni spesso imposte per la sua installazione che rendono ragionevolmente tollerabile una contenuta variazione dimensionale del vano finestra, ma non possono diventare una motivazione per ridefinire l’ambito di interventi che la norma stabilisce essere univoci per essere riconosciuti. In qualità di intervento trainato il Superbonus è applicabile anche per la sostituzione delle schermature solari e per il suo riconoscimento ne vanno rispettate le indicazioni stabilite.
        Cordialmente

    211. buongiorno, nell’ambito di un intervento (cappotto termico) ad una palazzina e con interventi trainati quali sostituzione degli infissi esterni è possibile comprendere nello ecobonus 110% anche la sostituzione dei portoncini blindati di entrata che danno sul vano scale non riscaldato?

      • Buongiorno,
        se il vano scala non è riscaldato è ammissibile anche la sostituzione del portoncino d’ingresso a patto di rispettare il limite di trasmittanza termica indicato per quella zona climatica dal Superbonus.
        Cordialmente

    212. Buongiorno, grazie del vs. interessante articolo.

      Un dubbio: è fattibile che il tecnico possa asseverare un prezzo infisso leggermente superiore a quanto indicato dai prezzari (se ritenuto opportuno in fase di progetto), e rientrare nel beneficio anche per la maggiore spesa al mq., sempre restando nel massimale spesa detraibile di €54545?.

      Grazie e cordiali saluti.

      • Buongiorno,
        si. Sotto la sua responsabilità il tecnico può asseverare un prezzo dell’infisso superiore a quello definito da prezzari e guida attraverso la definizione di un computo metrico estimativo che ne rende oggettiva la motivazione.
        Necessità spesso inevitabile per la sostituzione di serramenti in edifici sottoposti a vincoli.
        Cordialmente

    213. Buongiorno! Ho due dubbi sui quali vi chiedo un parere. Sono un architetto e ho iniziato un cantiere con i presupposti superbonus 110 nel luglio del 2020. La legge 10 è stata depositata in comune il 27 luglio 2020. Poichè i requisiti minimi di cui all’allegato I sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 6 ottobre 2020 (successivamente alla mia data di inizio lavori) devo sottostare ai massimali dell’allegato I o poichè successivo al mio inizio lavori, non sono obbligata? Ritengo sia cosi, ma vi chiedo conferma. Secondo quesito, in questo cantiere stanno sostituendo proprio in questi giorni tutti i serramenti. A fine lavori, quando verrà installato il ponteggio per la decorazione facciata, verranno smurate le persiane e verranno anch’esse sostituite. In questo caso, secondo voi posso applicare entrambi i massimali separatamente (e dunque contare sui 54545,45 per i serramenti ed altrettanti 54545,45 per gli oscuramenti) o risulta comunque una sostituzione simultanea? Vi ringrazio per la risposta, buon lavoro.

      • Buongiorno,
        dovendo procedere all’asseverazione non deve sottostare ai massimali di costo previsti per i prodotti tabellati nell’allegato I il decreto del MiSE, ma fare riferimento ai prezzari territoriali o alla guida DEI recentemente aggiornata.
        Concordiamo anche sulle modalità di applicazione dei massimali di spesa previsti dai singoli interventi trainati relativi al Superecobonus. Solo per la messa in sicurezza sismica è stato definito un tetto massimo di spesa (96mila euro) al quale deve sottostare la sommatoria della spesa relativa ai singoli interventi ( si legga in proposito https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta_127_24.02.2021.pdf/4424144c-408b-2b0e-bb35-c16e5e49e1d4)
        Cordialmente

    214. Buongiorno,mi scusi ma non ho ancora capito per rientrare nel 110 cambiando gli infissi si possono cambiare misure se si di quanto? Posso cambiare forma? Posso rimpicciolirle? Non capisco cosa bisogna rispettare!!!
      Grazie mille!!

      • Buongiorno,
        cercheremo di essere più precisi, ma saremo comunque costretti ad andare per analogia essendo una problematica non ancora puntualmente affrontata da ENEA.
        Se ci si riferisce al solo intervento di sostituzione dei serramenti, le misure non possono essere diverse rispetto a quelle del serramento esistente così come la sua sagoma, o meglio ancora a quelle indicate nel “progetto” depositato in Comune.

        Tuttavia, essendo a suo tempo stati ammessi all’Ecobonus anche gli interventi di demolizione ricostruzione con variazione di sagoma, facendo riferimento al comma 344 (riqualificazione globale) è divenuto possibile portare in detrazione anche infissi “diversi” da quelli esistenti purchè rientranti negli interventi definiti per la riqualificazione globale dell’edificio.
        Per analogia si potrebbe pensare ad un’estensione di tale possibilità anche per il Superbonus, ma in mancanza di una netta indicazione in questo senso da parte di ENEA o ancora meglio del MiSE, la sua applicazione potrebbe essere giudicata una forzatura di cui rispondere.
        Cordialmente

    215. Buongiorno, sto per eseguire i lavori legati al suprebonus 110 tra cui la sostituzione degli infissi esterni. L’edificio non presenta difformità tra l’esistente e ciò che è depositato alivello di pareti e sagoma ma le dimensioni delle finestre perimetrale variano rispetto tra ciò che risulta in comune in altezza e larghezza e quelle che sono le misure reali degli infissi (variazioni tra i 3cm e i 20 in alcuni casi, ad esempio una finestra è indicata 50×140 ed in realtà è 46×136).
      Per evitare intoppi è necessario prima fare una sanatoria relativa alla sola dimensione finestre?

    216. buongiorno, mi preoccupa questo problema: il 110 copre la sostituzione degli infissi. Il mio tecnico pertanto mi impedisce di inserire nel progetto l’allargamento delle dimensioni di alcune finestrature. Secondo lui, se allargo le dimensioni allora la finestra (più larga della precedente) non ha diritto al Superbonus (ma solo al 50%). E’ possibile che sia così?
      Spero possiate chiarirmi…. E molte grazie
      Luigi

      • Buongiorno,
        il suo tecnico ha ragione. Nel caso di una apprezzabile estensione dimensionale del vano murario il riferimento al Superbonus rappresenterebbe solo una forzatura perché non più riferibile alla sostituzione del serramento, forzatura di cui potrebbe essere poi chiamato a risponderne direttamente.
        Cordialmente

    217. Buongiorno, sono un produttore di serramenti e leggendo i commenti di cui sopra credo di aver ben capito che nel caso di sola sostituzione di infissi (Ecobonus 50%) il cliente calcola la detrazione su un costo max di € 650,00/mq (serramento D-E-F), quindi al max porta in trazione € 350,00/mq + installazione/iva/opere complementari etc etc.
      Di conseguenza, fine di finestre legno/alluminio, via clienti che hanno serramenti ad arco, addio alzanti scorrevoli e essenze di di livello superiore. Stessi problemi per coloro che producono serramenti in Alluminio.
      Insieme hai massimali abbiamo la trasmittanza per la zona E a 1.30 W/m2K, quasi impossibile da raggiungere con un portone d’ingresso in legno massello 80mm con bugne doppio strato e pannello isolante centrale….. Anche qui dobbiamo fare un oggetto che costa di più per rispettare i limiti e il cliente ne porta in detrazione solo una parte.
      Mi sembra quasi impossibile che nessuna associazione di categoria non si sia fatta avanti per denunciare questi problemi….. Siamo tutti accecati dal 110?
      Ricordiamoci che al momento si tratta di una “bolla” mentre per il 50%, anche se prorogato di anno in anno, è stato il motore che ha fatto sopravvivere i serramentisti negli ultimi 10 anni.
      Se oggi accettiamo queste incongruenze, difficilmente domani avremo la forza di poterle cambiare.
      Sarei grato di conoscere il vostro parere.

      Un saluto

      • Buongiorno,
        il problema che pone è reale e se a suo tempo pure le associazioni del nostro settore non avessero posto il problema in fase di scrittura del decreto tecnico del MiSE di cosa inserire nel prezzo limite definito per i serramenti la situazione sarebbe stata anche peggiore.

        Il problema è l’uso della dichiarazione sostitutiva; se non la si utilizza tale limite viene definito in funzione dell’esistenza di quanto specificatamente indicato nei prezzari territoriali o in alternativa sulla guida DEI, ma bisogna farsi bene i conti. Nel caso sia i prezzari che la guida non contengono tutti gli elementi utili a “prezzare” il serramento proposto, l’Asseveratore può articolare uno specifico computo metrico facendo molta attenzione alla congruità del prezzo indicato con quello mediamente rilevabile in quella regione….A questo quadro aggiungiamo che in nessun testo legislativo o a tecnico applicativo si fa mai riferimento al pezzo unico.

        Abbiamo posto diverse domande in merito ad ENEA, stiamo aspettando le risposte e siamo altresì fiduciosi che pure le associazioni di categoria si stiano muovendo in questo senso oltre che impegnarsi a raggiungere accordi con banche e consorzi per favorire l’accesso al 110%

        Infine, per quanto riguarda il 50% se lo riferisce all’Ecobonus fa bene ad utilizzare il passato perché dal 2019 i dati ENEA indicano l’impianto termico come intervento più diffuso (che rientra ancora nel 65%) e non più la sostituzione del serramento.
        Cordialmente

    218. Salve, vorrei porre un quesito, essendo il colore dell’infisso ininfluente ai fini del recupero energetico riferito, al superbonus 110, è possibile che il colore stesso dell’infisso sia considerato extra e quindi sia a totale carico del cliente?
      Grazie

      • Buongiorno,
        nei limiti definiti dal decreto del MiSE il Superbonus è relativo al prodotto acquistato/offerto ed il colore non rientra tra gli elementi esclusi.
        Cordialmente

    219. buongiorno, dovendo ristrutturare un rimessaggio agricolo di categoria c/2 con cambio di destinazione d’uso in abitativo, sarebbe possibile secondo la normativa usufruire del superbonus.
      riguardo l’installazione di finestre e persiane, essendone l’edificio ad ora sprovvisto proprio perche rimessaggio c/2, sarebbe possibile far rientrare tale opera nell’ecobonus, poichè opere necessarie alla trasformazione dell’immobile in abitativo?

      • Buongiorno,
        trattandosi di una ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso , vi sono diverse possibilità che è consigliabile valutare con accortezza con il suo tecnico. Le ricordiamo, comunque, che l’Ecobonus è applicabile per la sola sostituzione di serramenti già esistenti.

        Cordialmente

    220. Buongiorno,
      mi risulta che l’Allegato I si applichi solo nei casi in cui non vi è necessità di un’Asseverazione da parte di tecnico abilitato (necessità che c’è quasi sempre nel 110). Mi conferma?

    221. Buongiorno sono intenzionato a sostituire infissi e oscuranti come intervento trainato del superbonus 110% ma mi sembra di capire che il tetto massimo per la zona in cui abito “F” di Euro 750 Euro/mq sono al netto di Iva e di costi d’installazione e smaltimento dei vecchi.
      Questi costi (IVAe installazione) sono in aggiunta o il tetto massimo è comprensivo anche di tali costi.

      • Buongiorno,
        se per tetto massimo intende il limite di spesa tabellato nell’allegato I del d.m Requisiti del MiSE i costi a cui si riferisce sono aggiuntivi.
        Cordialmente

          • Buongiorno,
            per avere accesso al Superbonus del 110% è sempre necessaria la definizione/validazione da parte del tecnico asseveratore del computo metrico relativo ai costi sostenuti per la realizzazione di tutti gli interventi effettuati posa in opera dei serramenti compresa.
            Cordialmente

    222. Buongiorno,
      ho letto con molta attenzione quanto riportate nel vs sito a commento e supporto alle iniziative per Superbonus 110 ed Ecobonus. Trapela dalle vs risposte a quesiti che è possibile applicare i costi dell’Allegato I anche ad iniziative di sostituzione di serramenti in un processo Superbonus 110%.
      Premesso ciò mi permetto di porvi mia riflessione e quesito.
      Dalla lettura del punto 13 – Limiti delle agevolazioni , comprendo che per attività Superbonus 110% :
      a) “i costi … sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni ………in alternativa …ci si può riferire ai prezzi riportati nelle guide …DEI”;
      b) “nel caso in cui i prezzari di cui alla lettera a) non riportino la voce relativa agli interventi …. il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi…in maniera analitica . ….. In tali casi …può avvalersi dei prezzi indicati nell’allegato I”. Con la risposta n. 4.4.7 Circolare n. 30/E , l’ AdE sembra confermare ” …….che il costo massimo unitario indicato all’Allegato I …….è riferito solo agli interventi che accedono all’Ecobonus ……per i quali l’asseverazione può essere sostituita da una documentazione alternativa nei casi previsti nell’Allegato A al medesimo decreto”.
      Pertanto sembrerebbe che i costi per la sostituzione serramenti in un intervento di SUPERBONUS 110%, come intervento trainato, possono essere determinati, come ribadito prima, o attraverso applicazione dei prezziari regionali , o i prezzi indicati nel listino DEI ovvero con analisi analitica di costi di mercato (Nuovo Prezzo) come del resto attuabile nei Lavori Pubblici, purché tutto sia documentato e relazionato ed allegato all’asseverazione . Per quanto sopra esposto, non comprendo perché sembra essere vs convinzione che anche in SUPERBONUS 110% non bisogna mai superare i limiti dell’Allegato I, considerato che sul mercato ci sono prodotti qualitativamente e tecnologicamente più evoluti e che, a parere del sottoscritto, i soli paletti che non devono essere superati, nel capitolo della sostituzione dei serramenti, sono : – il tetto massimo di €. 60.000 e il limite massimo di trasmittanza termica per zona climatica.
      Cortese ricevere da parte vs un commento chiarificatore a tale mia considerazione necessario ad eliminare ogni mio dubbio o errata valutazione.
      Grazie e cordiali saluti

      • Buongiorno,
        effettivamente il cercare di limitare il più possibile la lunghezza delle risposte per cercare di favorire la chiarezza potrebbe avere generato l’impressione di ferrea convinzione da parte nostra sull’impossibilità in tutti i casi di superare per i serramenti i costi al mq dall’allegato I.
        Fermo restando che l’art 8 del decreto Requisiti del MiSE recita testualmente che “… Al fine di accedere alle detrazioni, gli interventi di cui all’art. 2 sono asseverati da un tecnico abilitato, che ne attesti la rispondenza ai pertinenti requisiti richiesti nei casi e nelle modalita’ previste dal presente decreto, secondo le disposizioni dell’Allegato A. Tale asseverazione comprende, ove previsto dalla legge, la dichiarazione di congruita’ delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, intesa come rispetto dei massimali di costo di cui al presente decreto, prevista dal decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui all’art. 119, comma 13, lettera a) del Decreto Rilancio …”, e che la necessaria congruità dei prezzi rientra anche tra gli adempimenti richiesti dall’art.2 per avere accesso alle detrazioni, ci sono indubbiamente dei casi particolari in cui sia la congruità del prezzo così come indicato sia le prestazioni di trasmittanza minima non possono essere oggettivamente soddisfatte.
        Si pensi per esempio ad un immobile sottoposto a vincoli architettonici per il quale è necessario la realizzazione di un serramento “speciale” ovvero di produzione “unica”. Rimane comunque il fatto che il continuo riferimento a prezzari, congruità, costo limite, costituiscono gli oggettivi paletti che concorrono a definire il tetto massimo di spesa per la sostituzione dei serramenti.
        Ignorarli indipendentemente dalle condizioni normative locali e nazionali poste, per procedere “liberamente ” alla stesura di un computo metrico estimativo dei costi del serramento in una determinata area territoriale ci sembra un azzardo da ponderare con estrema attenzione.
        Cordialmente

    223. Buongiorno,
      il prezzo massimo al metro quadro per la sostituzione degli infissi non risulta in prima battuta quello dell’allegato I il Decreto Requisiti. Risulta invece quello del Listino Prezzi Regionale e poi del Listino Prezzi DEI (se non si trova il prodotto corretto nel primo). Solo dopo viene l’allegato I.
      Purtroppo i prezzi massimi dei primi due prezzari sono decisamente più bassi di quelli dell’allegato I. Parliamo di un massimo di circa 350 euro al metro quadro.
      Vi risulta esatto?

      • Buongiorno,
        per come è declinato il testo della misura dovrebbero esserci pochi dubbi in merito. Per i prodotti di cui si utilizza la dichiarazione sostitutiva l’asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato, il prezzo indicato nel testo rappresenta il limite nazionale oltre il quale non viene più riconosciuta la detrazione e non il prezzo “standard” territoriale.
        Cordialmente

    224. Buongiorno,

      sto lavorando con il mio perito tecnico per poter usufruire del bonus 110% (intervento traninante: cappotto, intervento trainato: cambio serramenti, cambio radiatori). Nel caso del cambio dei serramenti vorrei ridurre l’altezza del serramento di 10cm in modo da poter installare un radiatore più alto. Questa modifica delle misure del serramento mi permette comunque di poter usufruire del Superbonus 110%?

      Non ho trovato nessun riferimento a riguardo nelle circolari dell’agenzia delle entrate. Sia in caso positivo che negativo mi potete cortesemente dare un riferimento ad una circolare o ad una FAQ?

      Grazie mille per il supporto. Buon lavoro
      Marco

      • Buongiorno,
        fermo restando il consiglio di verificare che la riduzione del vano finestra (e quindi del rapporto areoilluminante come definito dall’art 5 il Decreto ministeriale 75 del 5 luglio 1975) rientri tra quanto permesso, per la riduzione delle dimensioni del serramento, se ragionevolmente ammissibili per rientrare nella definizione di sostituzione, non esistono problemi riguardo la possibilità di accedere al 110% perchè tale possibilità di detrazione non dipende dalle misure fisiche del serramento ma dal rispetto del prezzo limite mq (posa esclusa) e dei valori di trasmittanza da non superare definiti per le diverse aree climatiche.

        Cordialmente

        • Grazie mille per la vostra celere risposta. Vorrei chiedervi cortesemente supporto per un ulteriore dubbio:
          – In una stanza riscaldata della casa ho una porta-finestra attaccata ad una finestra e sotto la finestra si trova un piccolo un radiatore. In questo caso vorrei trasformare i due serramenti in un’unica grande porta finestra (demolendo il muretto sottostante la finestra dove si trova il radiatore) e spostare il radiatore a fianco a questa nuova grnade porta finestra.

          Anche in questo caso avrei accesso al 110? Anche se cambia strutturalmente la forma del foro e non solo le sue dimensioni? Oppure in questo caso devo utilizzare il bonus 50% per ristrutturazione?

          • Buongiorno,
            nonostante si tratti di un intervento probabilmente ammissibile anche per avere accesso al 110%, per maggiore “tranquillità” sarebbe preferibili farlo rientrare tra gli interventi che accedono al 50% previsto dal Bonus Casa/ristrutturazione
            Cordialmente

    225. Buonasera,
      sono in attesa dell’installazione del pacchetto di E.ON Superbonus, pompa di calore + impianto fotovoltaico + accumulo, già approvato come 110% con cessione.
      Come posso procedere per includere anche la sostituzione degli infissi visto che Eon non se ne occupa?
      Grazie

      • Buongiono,
        deve necessariamente rivolgersi a un tecnico abilitato, tenga presente che anche il suo compenso potrà portarlo in detrazione
        Cordialmente

    226. Buon pomeriggio. Ho ristrutturato L appartamento in cui vivo L anno scorso a seguito ti tale ristrutturazione ho sostituito gli infissi esistenti con un infissi in pvc con vetro camera basso emissivo il valore di trasmittanza è di Uw di 1,3 ( dichiarato in DOP).
      Ma tali infissi sono stati ordinati di misura sbagliata e montati male Il fissaggio dell infisso al vecchio telaio in legno e stato fatto lasciando passaggio d aria e di acqua .
      Il mio tecnico mi dice che tale ponte termico non entra nel calcolo della trasmittanza dell infisso che per tanto rimane quello indicato di Uw 1,3. Ma va solo nel calcolo complessivo della classe energetica.
      Specifico che ho contestato tale fornitura e per tanto su tali infissi non ho fatto alcun tipo di detrazione e ne dichiarazione ad Enea ( in corso accertamento tecnico perito tribunale in quanto ho contestato fornitura con Dop inviata via mail dal produttore non a norma, in perizia di parte contesto anche la mancanze del marchio CE).
      Attualmente nella palazzina dove abitato stiamo finendo la progettazione di un sisma eco bonus. La domanda è posso sostituire migliorando con ecobonus gli infissi che nominalmente sono adeguati alla normativa migliorando la trasmittanza Uw da 1,3 a 0,9 con infisso pvc 7 camere e vetro a doppia camera basso emissivo? Ma poi io in ogni caso dovrei cambiare gli infissi in quanto le misure sono tutte sballate. Non vorrei perdermi questa occasione e soprattuto urge la sistemazione dentro casa che ho vortici ed acqua sotto le soglie. Attendo Vs gentile riscontro

      • Buongiorno,
        per quanto riguarda la trasmittanza il tecnico ha ragione perche quella dichiarata dal produttore dell’infisso riguarda SOLO l’infisso.
        Considerando i problemi a cui accenna la contestazione è inappuntabile. Inoltre non avendo richiesto alcun tipo di bonus potete deciderne la sostituzione con altri più prestazionali ( il limite è esclusivamente riferito a valori superiori a quelli tabellati) ed accedere al 110% purché i lavori siano effettuati contestualmente a quelli degli altri interventi e comunque nell’arco di tempo che va dall’inizio alla fine dei lavori effettuati per gli interventi definiti “Trainanti”.
        Cordialmente

        • Ringrazio per la rapida risposta. Il mio tecnico che ha paura nelle asseverazioni della sostituzione miei infissi come sopra descritto, ha posto un quesito tecnico all’Enea via mail ed è in attesa di risposta. In normativa si riesce a trovare qualcosa di scritto in cui si evidenzia che il cambio degli infissi con trasmittanza gia sotto 1,60 ( zona climatica D) è possibile purché sia migliorativa? Inoltre non capisco perché mi dice che se lo faccio al 50% la detrazione non ci sono problemi al 110 ci sono problemi.
          Grazie mille della vostra pregiata consulenza.

          • Buongiorno,
            nelle tabelle definite dal MiSE e riprese da ENEA il limite di trasmittanza posto è sempre preceduto dalla simbologia di: uguale /inferiore a (segue valore numerico).
            Tuttavia, se il suo tecnico non si sente sicuro bene ha fatto a scrivere ad ENEA.
            Con gli elementi che abbiamo ci risulta invece incomprensibile la distinzione fatta tra 50 e 110% a meno che non si preveda di fare alcun tipo di intervento “trainate” necessario per avere accesso al superbonus.
            Cordialmente

            • Buongiorno,
              in data 25/01/2021 è uscito il vademecum serramenti ed infissi che dice che se io ho già infissi con trasmittanza termica sotto i valori riportati in allegato E non posso beneficiare della sostituzione. Quello che non capsico ma quando si parla di trasmittanza di finestre comprensive di infissi si fa riferimento alla trasmittanza della sola finestra ( come nel mio caso dichiarata di 1,3 Uw) oppure va calcolato anche il cassettone, il controtelaio se nuovo o vecchio? Nel mio caso da perizia termotecnica si evidenzia aria che passa da controtelai non isolati e cassettoni vecchi non coibentati.
              Resto in attesa di Vs gentile chiarimento.
              Grazie

            • Buongiorno,
              lei ha posto l’accento su un punto molto delicato e controverso che prima o poi andrà risolto.
              Effettivamente quanto si parla di trasmittanza di finestre comprensive di infissi ci si riferisce comunemente alla trasmittanza della sola finestra e non all’insieme dei componenti che operano sul vano finestra concorrendo a definirne l’isolamento termico.
              Tuttavia, nelle pratiche da compilare ed inviare ad ENEA il contributo di questi componenti “aggiuntivi” sono previsti, però di fatto per avere accesso alla detrazione la loro sostituzione deve essere concomitante a quello della finestra. Di conseguenza se non è possibile la sostituzione incentivata della finestra anche i componenti aggiuntivi non potranno darne l’accesso.
              Problema che non si pone nel caso questi interventi rientrino tra quelli indicati dal tecnico asseveratore come necessari per completare un intervento di riqualificazione energetica globale dell’immobile (ambito nel quale la non contestualità dell’intervento di sostituzione di cassonetti ed oscuranti indicata nel vademecum assume un significato concreto), oppure in un intervento di ristrutturazione che come l’Ecobonus offre la possibilità di accedere al 50% di detrazione (Bonus Casa).
              Cordialmente

        • Buongiorno,
          sono un geometra della provincia di Udine in riferimento a tal quesito vi richiamo a quanto scritto sulla pubblicazione del decreto ART. 5 alla lettera b:
          ” interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi, purchè detta trasmittanza NON SIA INFERIORE ai pertinenti valori di cui all’allegato E”.
          Facendo riferimento a questa norma, se come quanto scritto nel caso sopra citato dal sig. Roberto, un inquilino avesse una trasmittanza termica della sola finestra già inferiore ai valori dell’allegato E può comunque sostituire le finestre ( per poi comunque rifare controtelai, cassettoni e tapparelle?)
          Ringrazio
          Cordialmente

          • Buongiorno,
            applicando quanto disposto dal decreto aggiornato con l’interpretazione fornita da ENEA al caso che cita la sola sostituzione della finestra non da accesso all’incentivo definito dall’Ecobonus.
            Cordialmente

    227. Salve, ma se a seguito del cappotto anche attorno al foro finestra, si riduce la luce e quindi i serramenti devono essere sostituiti con nuovi di dimensioni “minori”, tali sono incentivati al 110%?
      O il cambio dimensionale ne preclude il beneficio?

      • Buongiorno,
        se i serramenti con cui si procede alla sostituzione rispettano i criteri prestazioni ed i limiti di costo previsti dal Superbonus possono usufruire della detrazione del 110%. Il cambio dimensionale infatti non ne preclude il beneficio nei limiti della ragionevole definizione di sostituzione.
        Cordialmente

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